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Per il Codice delle Assicurazioni private, la scatola nera delle auto dovrebbe avere pieno valore come prova legale in un processo di accertamento delle responsabilità in un sinistro stradale, ma la realtà è ben diversa. Lo testimonia una recente e significativa pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 13735/2024, secondo cui “non è possibile attribuire valore legale a un dato raccolto da uno strumento (la scatola nera, ndr) prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri“.
VALORE LEGALE DELLE SCATOLE NERE NEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI
Come riporta l’Aiped, Associazione italiana periti estimatori danni, la pronuncia della Suprema Corte riguarda il caso che ha visto protagonisti due veicoli e la relativa richiesta di risarcimento, contestata dalla compagnia assicurativa del conducente in base alle risultanze della scatola nera montata sulla vettura. Prima di entrare nei dettagli, ricordiamo cosa prevede il Codice delle Assicurazioni in materia di valore probatorio delle scatole nere:
- l’articolo 145-bis comma 1 dispone che “quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell’articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti“;
- il richiamato articolo 132-ter comma 1 lettere b) e c) ricorda invece che in presenza di almeno una delle condizioni previste, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall’impresa. Ad esempio “nel caso in cui vengano installati, su proposta dell’impresa di assicurazione, o siano già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati ‘scatola nera’ o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l’utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico (oggi Mimit, ndr)”. Oppure “nel caso in cui vengano installati, su proposta dell’impresa di assicurazione, o siano già presenti, meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore“.
In sintesi, quindi, le risultanze delle scatole nere istallate sui veicoli fanno piena prova nei procedimenti civili dei fatti a cui essi si riferiscono. Detti dispositivi devono però essere individuati nei loro requisiti essenziali, idonei a garantirne la funzionalità, con decreto dei ministri competenti.
VALORE DI PROVA LEGALE DELLA SCATOLA NERA AUTO: IL CASO ALL’ATTENZIONE DELLA CASSAZIONE
Fatta questa necessaria premessa, passiamo al caso in questione. L’incidente portato inizialmente all’attenzione del Giudice di pace di Chieti ha coinvolto due veicoli che si sono scontrati in una situazione da cui è parso chiaro che il uno aveva diritto di precedenza e l’altro non aveva rispettato lo stop. Il primo ha ricevuto un acconto di 12.600 euro dalla compagnia presso la quale era assicurato. Insoddisfatto del risarcimento, ha agito in giudizio per ottenere l’ulteriore importo di 5.400 euro, oltre spese legali stragiudiziali e fermo tecnico, ritenendo che la responsabilità esclusiva del sinistro fosse del conducente che non aveva rispettato la precedenza.
Tuttavia, la compagnia assicurativa ha fatto opposizione, sostenendo invece che null’altro doveva corrispondere in virtù del fatto che “il sinistro doveva addebitarsi anche alla responsabilità concorrente (pari, quanto meno, al 30%) della conducente colpito, per avere quest’ultimo guidato la vettura a una velocità di circa 60 km/h superiore al limite ivi esistente di 50 km/h, come rilevato dal dispositivo satellitare montato sulla vettura“. Il Giudice di pace ha dato però ragione al conducente, dichiarando la responsabilità esclusiva dell’altro guidatore. L’assicurazione si è allora rivolta in appello al Tribunale di Chieti, contestando le conclusioni del GdP che non aveva attribuito valore di prova legale alla scatola nera montata sulla vettura, come invece dispone l’art. 145-bis del CdA, la quale aveva appurato che l’auto, al momento dell’impatto, stava viaggiando a 58 km/h, quindi oltre il limite di velocità consentito in quella strada. Ma il Tribunale di Chieti ha confermato la sentenza di primo grado.
PERCHÉ, PER LA CASSAZIONE, LA SCATOLA NERA NON PUÒ AVERE VALORE LEGALE
La compagnia assicurativa ha dunque proposto ricorso in Cassazione, puntando su quattro aspetti:
- aveva errato il Tribunale di Chieti a ritenere che la scatola nera installata sulla vettura non potesse valere come prova legale. Nella circostanza il tribunale aveva ritenuto di non applicare i principi dell’art. 145-bis poiché i necessari decreti ministeriali richiesti dall’art. 132-ter, deputati a dettare le indicazioni tecniche sul funzionamento dei dispositivi, non sono stati mai adottati;
- la scatola nera in questione in realtà era stata montata prima dell’entrata in vigore della legge n. 124/2017 che ha introdotto gli articoli 145-bis e 132-ter del CdA, pertanto essi non dovevano trovare applicazione nel caso di specie;
- il tribunale aveva poi errato nel non considerare le risultanze del consulente tecnico d’ufficio (CTU), il quale aveva accertato e dichiarato che la scatola nera presente sulla vettura risultava perfettamente funzionante;
- Il tribunale invece aveva ritenuto utilizzabili, ai fini del decidere, le conclusioni del CTU riguardo la ricostruzione del sinistro, differenti rispetto alle risultanze della scatola nera.
Queste considerazioni sono state tuttavia rigettate dalla Corte di Cassazione, che ha definitivamente confermato le pronunce di primo e di secondo grado. Tra i punti più interessanti delle motivazioni, la Cassazione ha chiarito preliminarmente che non è corretto ritenere che l’art. 145-bis non possa applicarsi ai dispositivi installati prima del 2017 (ossia prima della introduzione dell’articolo stesso), in quanto il rinvio ai decreti attuativi è utile anche per valutare che i dispositivi già installati (pure richiamati dall’art. 132-ter) abbiamo le caratteristiche tecniche richieste.
Ma soprattutto, ha spiegato la Suprema Corte, poiché l’art 145-bis del Codice delle Assicurazioni è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall’art. 132-ter, non sono mai stati emanati, “non è possibile attribuire valore legale a un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri“.
Insomma, senza i decreti attuativi che devono indicare i requisiti funzionali minimi necessari a garantire l’utilizzo dei dati raccolti, ai fini di determinare le responsabilità in occasione dei sinistri, le scatole nere NON possono avere valore legale. Così si è espressa la Cassazione con la pronuncia n. 13735/2024, vedremo se d’ora in poi tutti si allineeranno alle indicazioni della Corte.
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