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Lo sconto di pena di un sesto introdotto dalla Riforma Cartabia, a favore del condannato con rito abbreviato quando non appelli la sentenza di primo grado, va applicato dal giudice dell’esecuzione se la decisione di condanna è divenuta definitiva dopo l’entrata in vigore della novella. Cioè successivamente al 30 dicembre 2022.
La Corte di cassazione penale – con la sentenza n. 36083/2024 – ha ribadito il perimetro temporale di applicabilità del beneficio della riduzione della pena inflitta a fronte dell’effetto deflattivo dispiegato a favore della macchina della giustizia dalla scelta di rinunciare a un ulteriore grado di giudizio. L’applicabilità del beneficio sostanziale sulla pena, in base al favor rei, si estende anche ai procedimenti pendenti di cui non risulti instaurata la fase impugnatoria. Con esclusione solo di quelli per cui la condanna sia divenuta defintiva prima dell’entrata in vigore della Riforma.
L’ordinanza del tribunale, annullata con rinvio, è stata ritenuta viziata dove affermava la tardività dell’istanza presentata in sede di esecuzione, perché era scaduto il termine di 30 giorni dalla definitività della condanna. L’ordinanza si riferiva al termine imposto dall’articolo 95 del Dlgs 150/2022.
Ma, come spiega la Suprema Corte, l’articolo 95 è norma transitoria che regola la sostituzione delle pene detentive brevi come si evince dal titolo stesso della norma (Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi) e che consente di chiederne l’applicazione ai processi pendenti, ma con istanza da presentare al giudice dell’esecuzione entro trenta giorni dalla defnitività della sentenza.
Il gudice del rinvio dovrà quindi verificare le condizioni per la riduzione della pena e l’inesistenza di atti impugnatori dell’imputato e del difensore.
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