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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, memoria difensiva, 30 settembre 2024
Sostituti Procuratori Raffaella Agata Vinciguerra – Santo distefano
Segnaliamo ai lettori, in merito alla recente abrogazione dell’abuso d’ufficio – su cui il Tribunale di Firenze ha già sollevato questione di legittimità costituzionale – la memoria con cui anche la Procura di Catania (come già fatto anche da quella di Reggio Emilia nel processo Bibbiano) ha chiesto al Tribunale di sollevare questione di legittimità costituzionale.
La memoria è stata depositata dalla Procura di Catania in un procedimento (cd. “università bandita“) relativo ad ipotesi di alterazione della procedura di selezione di bandi di concorso per professori e ricercatori universitari, con riferimento ai quali – si legge nel documento – per alcuni capi di imputazione si era assistito ad una riqualificazione ai sensi dell’art. 323 c.p., non avendo ritenuto (il GUP) che la materia dei concorsi universitari potesse rientrare nella definizione di bando o altro atto equipollente di cui all’art. 353-bis c.p. (contestato, invece, dalla Procura).
A seguito della successiva riunione dei due procedimenti, si è così creata una «particolare situazione per la quale, innanzi al Collegio del presente processo, per un medesimo fatto storico (rectius concorso) vi sono imputati ai quali è contestato l’art. 323 c.p. (effetto della riqualificazione del Gup) e imputati (correi nel medesimo reato per i quali si era proceduto separatamente) ai quali, invece, è contestato il reato di cui all’ art. 353-bis c.p.».
Nel corso del dibattimento – prosegue la memoria della Procura – «le difese degli imputati le cui condotte non erano state oggetto di riqualifica ai sensi dell’art. 323 c.p., in plurime occasioni e con memorie in atti depositate, rappresentavano all’organo giudicante che il quadro normativo dell’art. 353 bis c.p. non poteva essere applicato alla fattispecie concreta dei “concorsi universitari” che trovavano invece la loro collocazione naturale sotto I’ alveo del 323 c.p., richiamando sul punto quanto deciso da uno dei due Giudici della udienza preliminare. Sul punto vengono richiamate le ultime pronunce della Corte di Cassazione che, con una giurisprudenza oggi consolidata, esclude che le alterazione poste in essere nelle procedure dirette alla nomina di docenti o ricercatori universitari possano essere qualificate come rilevanti ai sensi dell’art. 353 bis c.p. essendo al contrario una fattispecie concreta che naturalmente ricade sotto la disciplina dell’art.323 c.p.».
La questione della quale oggi si chiede la rimessione alla Corte Costituzionale – osserva la procura – «è rilevante nel procedimento in oggetto sia per i capi di imputazione di cui all’art. 323 c.p. pendenti innanzi al Collegio come riqualificati dal Gup che per quelli (si rammenta il fatto storico è assolutamente il medesimo) che tali lo diventerebbero laddove il Collegio dovesse accogliere le istanze difensive e procedere, a sua volta, ad una riqualifica delle condotte di cui all’art. 353-bis c.p in art. 323 c.p. In questo secondo caso, però, il Tribunale, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 114 del 9 agosto 2024, che ha abrogato l’art. 323 c.p., altro non potrebbe fare che pronunciare una sentenza di non doversi procedere dal momento che l’art. 323 c.p., oggi, non è più previsto dalla legge come reato. Al contrario, laddove la abrogazione fosse considerata illegittima si consentirebbe la naturale prosecuzione del processo e l’accertamento dei fatti reato ad opera dell’organo giudicante».
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