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Decreto Riscossione 2024: guida alle novità #finsubito prestito immediato

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Il D.lgs. n. 110 del 2024, conosciuto come Decreto Riscossione, riguarda la riorganizzazione del sistema nazionale di riscossione. Questa riforma introduce la procedura di discarico, amplia le possibilità di contestare il ruolo e prevede nuovi piani di rateizzazione per i contribuenti. Dall’analisi delle disposizioni normative emerge l’intento del legislatore di supportare l’ente di riscossione nella gestione dei crediti.

Il sistema di riscossione ha incontrato diverse difficoltà nella gestione e nell’esecuzione forzata dei crediti degli enti pubblici. Queste difficoltà derivano dal fatto che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha dovuto gestire, per conto di vari enti pubblici, un gran numero di crediti, molti dei quali erano già, fin dall’inizio, di difficile recupero.

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Nonostante la normativa sia già in vigore, alcune delle modifiche introdotte diventeranno effettive solo a partire dal 1° gennaio 2025. Ora esaminiamo i principali punti del decreto.

Criteri direttivi della legge delega

La legge delega n. 111/2023, approvata l’anno precedente, prevede una serie di direttive mirate al miglioramento del sistema di riscossione. Tra i principi chiave, sono inclusi:

  • Pianificazione annuale delle attività di riscossione, suddivise per codice fiscale, per consentire una gestione mirata dei crediti;
  • Discarico automatico dei crediti divenuti inesigibili, escludendo i casi in cui siano in corso procedure esecutive o concorsuali (riforma degli artt.19 e 20 del D.Lgs. n. 112 del 1999);
  • Compensazione e riaffidamento delle somme inesigibili se emergono nuove informazioni reddituali o patrimoniali.

Questi cambiamenti permettono una gestione più mirata dei crediti, favorendo la digitalizzazione fiscale e migliorando il recupero delle risorse.

Pianificazione annuale e responsabilità dell’Agente di Riscossione

Viene introdotto un nuovo modello di pianificazione annuale per l’attività di riscossione dei crediti tributari, da attuarsi tramite una convenzione specifica tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

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Tale organizzazione mira a ottimizzare il recupero dei crediti attraverso la gestione ordinata e organizzata dei carichi fiscali, suddivisi per codice fiscale, e prevede un’assegnazione temporale mirata delle azioni di recupero. Si tratta di un sistema volto a ridurre i tempi di recupero e a garantire che le risorse vengano allocate in modo più efficiente.

Adempimenti dell’Agente di Riscossione: novità dal 2025

Una delle novità rilevanti è contenuto nell’art. 2 del Decreto Riscossione, in linea con quanto stabilito dall’art. 18 della legge delega e riguarda gli obblighi per l’agente di riscossione, per migliorare la tempestività nelle operazioni di recupero dei crediti. In particolare, le cartelle di pagamento devono essere notificate entro nove mesi dall’affidamento in carico, e dovrà compiere tutti gli atti necessari per interrompere i termini di prescrizione.

Responsabilità e discarico dei crediti

L’art. 6 del decreto introduce nuove disposizioni in materia di responsabilità dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Viene specificato che, in caso di inosservanza delle scadenze o di negligenza che comporti la decadenza o prescrizione del credito, l’ente creditore può avviare un procedimento di contestazione.

Il decreto stabilisce che il MEF e l’ente creditore possono richiedere la documentazione relativa ai carichi affidati e avviare un procedimento di verifica per individuare eventuali mancanze da parte dell’agente della riscossione. Se, a seguito della contestazione, viene riscontrata una colpa grave, l’agente della riscossione può definire la controversia pagando una somma ridotta oppure, in alternativa, può ricorrere alla Corte dei Conti.

Discarico automatico dei crediti inesigibili

Viene introdotta la procedura di discarico automatico dei crediti tributari affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione che risultano inesigibili o infruttuosi. Il discarico automatico avviene per i crediti che, a partire dal 1° gennaio 2025, non siano stati riscossi entro cinque anni dall’affidamento. La procedura mira a liberare il magazzino fiscale da carichi in sospeso difficilmente recuperabili, alleggerendo l’ente di riscossione e concentrando le risorse sui crediti esigibili.

Sono previste anche ipotesi di discarico anticipato per i crediti non esigibili, ad esempio, nei casi di:

  • chiusura della procedura di fallimento o liquidazione giudiziale del debitore;
  • assenza di beni aggredibili, verificata tramite l’accesso all’Anagrafe Tributaria (cosiddetto discarico anticipato per “nullatenenza” del debitore);
  • mancanza di nuovi beni disponibili, quando negli ultimi due anni non si sono riscontrati cambiamenti nei beni aggredibili.

La normativa prevede delle eccezioni alla tempistica di discarico automatico, applicabili in presenza di procedure esecutive o concorsuali ancora in corso, o in caso di accordi di ristrutturazione del debito secondo il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. La procedura di discarico può essere sospesa anche in caso di dilazioni di pagamento per difficoltà economiche o di accesso a strumenti di agevolazione fiscale.

Possibilità di riaffidamento dei crediti discaricati

Una volta avviato il discarico, il Decreto Riscossione 2024 stabilisce che l’ente creditore ha l’opzione di riaffidare il recupero dei crediti all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per un periodo di due anni, qualora emergano nuove informazioni patrimoniali o reddituali significative sul debitore.

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In alternativa, il recupero coattivo può essere affidato a soggetti privati, individuati tramite gara pubblica, per tentare di riscuotere somme precedentemente ritenute inesigibili. Il decreto stabilisce che, anche dopo un discarico per nullatenenza, l’ente creditore possa comunicare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione eventuali nuove disponibilità patrimoniali del debitore entro cinque anni dall’affidamento. In questo caso, l’Agenzia riprende il recupero del credito sulla base dei nuovi beni rilevati, ma in assenza di successo, il credito sarà definitivamente discaricato al termine del quinto anno dal riaffidamento.

Controlli e responsabilità dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: trasparenza e monitoraggio

Il Decreto Riscossione 2024 introduce dei meccanismi di controllo volti a garantire che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione operi in modo trasparente, tempestivo e conforme agli obblighi di legge. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), insieme agli enti creditori, ha il potere di monitorare l’attività dell’Agenzia, in particolare per quanto riguarda i crediti affidati a partire dal 1° gennaio 2025. In particolare è prevista la notifica di avvio del procedimento. Infatti, gli enti creditori possono notificare formalmente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’avvio di un procedimento di controllo, richiedendo la documentazione necessaria alla verifica delle attività di recupero. L’Agenzia deve fornire, entro 120 giorni dalla notifica, la documentazione relativa ai crediti gestiti, disponibile sia in formato digitale sia cartaceo.

Contestazione e decadenza per inadempienza

Se dai controlli emergono mancanze o violazioni, l’ente creditore può notificare all’Agenzia un atto di contestazione, specificando le eventuali inadempienze. In particolare, se per negligenza l’Agenzia causa la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, l’ente creditore può richiedere un risarcimento entro 180 giorni dalla notifica dell’avvio del procedimento. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha 90 giorni per presentare osservazioni in merito all’atto di contestazione ricevuto. Successivamente, l’ente creditore ha 60 giorni per emettere un provvedimento definitivo di accoglimento o rigetto delle osservazioni.

Discarico dei crediti inesigibili: Commissione per l’analisi del magazzino

Il Decreto istituisce una Commissione speciale con il compito di analizzare il magazzino dei crediti inesigibili accumulati presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’obiettivo primario della Commissione è esaminare i crediti insoluti o difficilmente recuperabili, al fine di individuare strategie operative che consentano una riduzione effettiva del magazzino fiscale e del carico debitorio complessivo, evitando così accumuli dannosi per la trasparenza e l’efficienza del sistema di riscossione. La Commissione, supportata operativamente dall’Agenzia delle Entrate, è incaricata di:

  • Effettuare una valutazione approfondita dei crediti inesigibili presenti nel sistema, individuando quelli effettivamente irrecuperabili e proponendo soluzioni operative per la loro rimozione;
  • Fornire indicazioni pratiche al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il discarico definitivo di tutto o parte del magazzino dei crediti non riscossi;
  • Valutare l’efficacia delle azioni di recupero adottate e suggerire eventuali misure correttive o piani di miglioramento.

Trattamento delle quote non riscosse: risorse UE e aiuti di stato

La riforma introduce disposizioni per il trattamento delle quote non riscosse relative a risorse proprie dell’Unione Europea e agli aiuti di Stato. Tali norme mirano a rendere più efficace il recupero dei crediti che derivano da obblighi internazionali e comunitari, rafforzando la collaborazione tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e i soggetti interessati alla riscossione. Gli interventi riguardano crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero coattivo, distinguendo le quote in base alla data di affidamento.

Distinzione tra Crediti UE e Aiuti di Stato

Le disposizioni del Decreto sono differenziate in base alla natura e alla tempistica del credito. Nello specifico, quanto alle risorse proprie dell’UE, queste riguardano dazi doganali e altri tributi europei dovuti dal 1° gennaio 2025. Tali importi devono essere recuperati con particolare tempestività per rispettare gli obblighi comunitari e assicurare la disponibilità dei fondi richiesti dall’Unione Europea. Invece gli aiuti di Stato indebitamente percepiti riguardano crediti già affidati all’Agenzia tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2024. Anche in questo caso, si tratta di fondi che, secondo le normative europee, devono essere recuperati per evitare il rischio di violazioni sugli aiuti di Stato.

Procedure per il recupero e discarico dei crediti

La procedura per il recupero dei crediti UE e aiuti di Stato è accelerata e consente agli enti di riscossione di avviare rapidamente le azioni coattive. Tuttavia, se anche dopo le azioni di recupero questi crediti risultano inesigibili, viene previsto un discarico finale entro una determinata scadenza, in linea con le procedure amministrative del sistema nazionale e con i requisiti di rendicontazione imposti dall’UE.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è responsabile di garantire il rispetto delle tempistiche e degli obblighi previsti per queste risorse, assicurando che i fondi eventualmente recuperati siano immediatamente destinati ai relativi enti e che le attività di recupero siano completate nel più breve tempo possibile.

Impugnabilità dell’estratto di ruolo: novità per i contribuenti

Il D. lgs. n. 110/2024 ha introdotto importanti cambiamenti in merito all’impugnabilità dell’estratto di ruolo, con l’obiettivo di chiarire le condizioni in cui è possibile contestare il ruolo e la cartella di pagamento in sede giudiziaria. Viene modificato il comma 4-bis dell’articolo 12 del D.P.R. n. 602/1973, ribadendo che, in linea generale, l’estratto di ruolo non è impugnabile. Tuttavia, con le nuove disposizioni, vengono introdotte eccezioni che permettono l’impugnazione in circostanze specifiche, mirate a tutelare il contribuente nei casi in cui possa derivargli un pregiudizio significativo dall’iscrizione a ruolo.

Casi di impugnabilità diretta del ruolo e della cartella di pagamento

Il nuovo testo del Decreto Riscossione identifica sei situazioni in cui il contribuente può impugnare direttamente l’iscrizione a ruolo o la cartella di pagamento, purché dimostri che il mancato intervento causerebbe un danno concreto. I casi in cui è consentita l’impugnazione sono:

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  • Codice dei Contratti Pubblici: se il ruolo impedisce al contribuente di partecipare a gare e appalti pubblici ai sensi del D.Lgs n. 36/2023;
  • riscossione di somme da soggetti pubblici: in caso di verifica dei debiti a ruolo effettuata ai sensi dell’articolo 48-bis del DPR n. 602/1973;
  • rapporti con la pubblica amministrazione: quando l’iscrizione a ruolo comporta la perdita di benefici derivanti da rapporti con enti pubblici;
  • se l’iscrizione a ruolo ostacola il debitore in una procedura di crisi d’impresa o di insolvenza;
  • se il ruolo ostacola l’accesso a finanziamenti da parte di soggetti autorizzati;
  • quando l’iscrizione a ruolo influisce negativamente sulla cessione d’azienda, come previsto dall’articolo 14 del D.Lgs n. 472/1997.

Nuove regole di dilazione del pagamento per contribuenti in difficoltà

La nuova disciplina distingue tra due situazioni: la difficoltà economica dichiarata e quella documentata.

Difficoltà economica dichiarata

Quando il contribuente dichiara, senza documentare, di essere in difficoltà e l’importo a ruolo è pari o inferiore a 120.000 euro, può richiedere un piano di dilazione con le seguenti caratteristiche:

  1. Fino a 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026.
  2. Fino a 96 rate mensili per le richieste tra il 2027 e il 2028.
  3. Fino a 108 rate mensili a partire dal 1° gennaio 2029.

Difficoltà economica documentata

Se il contribuente fornisce una documentazione che attesti la propria situazione di difficoltà e il debito supera i 120.000 euro, è prevista una rateizzazione fino a 120 rate mensili indipendentemente dall’anno della richiesta. Per i debiti inferiori a 120.000 euro, invece, le rate massime aumentano progressivamente, con:

  • da 85 a 120 rate mensili per le richieste del 2025 e 2026;
  • da 97 a 120 rate mensili per quelle del 2027 e 2028;
  • da 109 a 120 rate mensili a partire dal 2029.

Criteri di valutazione delle difficoltà economiche

Per garantire un accesso equo alle dilazioni, la normativa stabilisce criteri specifici per valutare la temporanea difficoltà economica. Per quanto riguarda le persone fisiche e ditte individuali in regime semplificato, si fa riferimento all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e all’entità del debito, considerando anche eventuali rateazioni già in corso. Invece, per le imprese e le società si considerano l’indice di liquidità e il rapporto tra il debito da rateizzare e quello già in essere, con un’attenzione particolare al valore della produzione.

Atti impo-esattivi e concentrazione della riscossione

Viene ampliata la tipologia di atti impositivi che assumono efficacia esecutiva per agevolare la riscossione coattiva, prevedendo che alcuni avvisi e accertamenti dell’Agenzia delle Entrate possano essere utilizzati direttamente come base per l’esecuzione forzata, senza necessità di ulteriori autorizzazioni o notifiche. Tra gli atti ora esecutivi figurano:

  • atti di recupero di crediti non spettanti o utilizzati in compensazione in modo inesatto o fraudolento;
  • avvisi di liquidazione per imposte indirette, come l’imposta di registro, le imposte sulle successioni e donazioni e le imposte sulle assicurazioni;
  • accertamenti per mancata presentazione della dichiarazione di successione e per il versamento insufficiente o omesso delle imposte automobilistiche e delle addizionali.

Concentrazione della riscossione sull’accertamento

Viene implementata la concentrazione della riscossione sull’accertamento, rendendo esecutivi gli atti impositivi già dalla fase di accertamento. Tale misura si basa sull’art. 29 del D.L. n. 78/2010, che stabilisce che l’avviso di accertamento può costituire titolo esecutivo per il recupero dei tributi.

Di fatto, la nuova normativa estende questa efficacia agli avvisi relativi a imposte diverse dall’IRPEF e dall’IVA, includendo vari tipi di tributi e agevolazioni fiscali impropriamente percepite. Questo approccio permette di avviare il recupero coattivo direttamente dall’atto impositivo, evitando ritardi e riducendo i margini di contestazione da parte del contribuente.

Riscossione nei confronti dei coobbligati solidali

Il D.lgs. n. 110/2024 introduce novità significative riguardo alla riscossione nei confronti dei coobbligati solidali, ossia quei soggetti che condividono, insieme al debitore principale, la responsabilità del pagamento di un tributo. Secondo il nuovo art. 25-bis, aggiunto al D.P.R. n. 602/1973, la sospensione della prescrizione del credito si estende anche ai coobbligati solidali nel caso in cui il debitore principale ottenga una rateazione del debito iscritto a ruolo. La sospensione decorre dal pagamento della prima rata e dura per l’intera durata del piano di rateazione accordato al debitore.

Obblighi di comunicazione all’Agente della Riscossione

Stabilisce l’obbligo per l’agente della riscossione di informare i coobbligati solidali circa la richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale e il numero totale di rate e la durata complessiva del piano di pagamento. Questa comunicazione serve a garantire ai coobbligati la possibilità di monitorare l’andamento del piano di rateazione e conoscere i termini della propria responsabilità in caso di eventuale insolvenza del debitore principale.

Notifica preventiva e esecuzione forzata

Il decreto modifica inoltre gli art. 45 e 50 del D.P.R. n. 602/1973, introducendo l’obbligo di una notifica preventiva della cartella di pagamento al debitore principale o ai coobbligati solidali prima di procedere con l’esecuzione forzata. In questo modo, per tutelare il diritto di difesa dei coobbligati, l’esecuzione forzata può essere avviata solo dopo aver notificato la cartella di pagamento, superando la prassi precedente che prevedeva solo un avviso di intimazione. Questo meccanismo consente ai coobbligati di prendere conoscenza delle loro responsabilità e di eventuali azioni esecutive a loro carico prima che vengano intraprese.

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Compensazione tra rimborsi e debiti iscritti a ruolo

La nuova normativia prevede anche delle modifiche sulla procedura di compensazione tra i rimborsi fiscali dovuti ai contribuenti e i debiti iscritti a ruolo. In presenza di debiti a carico di un contribuente, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione possa proporre una compensazione tra le somme da rimborsare e i debiti ancora insoluti.

Condizioni e limiti per la compensazione

Le nuove disposizioni prevedono taluni vincoli per l’avvio della compensazione:

  • importo minimo per la compensazione volontaria: la compensazione è applicabile solo per i rimborsi di importo superiore a 500 euro, inclusi gli interessi maturati;
  • eliminazione della verifica dei debiti a ruolo per attivare la compensazione: non è più necessario che vi siano debiti iscritti a ruolo per avviare la compensazione; è sufficiente che il contribuente risulti inadempiente rispetto a una o più cartelle di pagamento.

Estensione della procedura di compensazione

Viene estesa la procedura di compensazione prevista dall’articolo 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 ai rimborsi fiscali erogati dall’Agenzia delle Entrate e a quelli relativi alle somme affidate in riscossione da altri enti creditori. In caso di mancata compensazione volontaria, le somme da rimborsare restano a disposizione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla disponibilità dei fondi, periodo entro cui possono essere destinate all’azione esecutiva per recuperare le somme.



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