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A seguito della pubblicazione in GU del 20.09.2024 n. 221 del Decreto del Ministero del Lavoro del 18.09.2024 n. 132 contenente il Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a punti (a crediti) per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, l’ispettorato del lavoro ha pubblicato una circolare di istruzioni operative  e ha messo a disposizione un indirizzo di posta elettronica per le richieste di chiarimenti.
In data 7 ottobre sono state pubblicate alcune risposte alle FAQ di interesse  generaleÂ
Si ricorda che per il rilascio della  patente necessaria per operare nei cantieri edili sono necessari i seguenti  requisiti
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
- Formazione obbligatoria per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
- Documento unico di regolarità contributiva valido.
- Documento di valutazione dei rischi (ove richiesto dalla normativa).
- Certificazione di regolarità fiscale, come previsto dall’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997.
- Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (ove previsto).
Sull’ultimo punto  è stata posta la seguente  domanda
 La norma indica al singolare sia il possesso del DVR sia la nomina del RSPP: per una azienda che  abbia più unità operative e, quindi, potenzialmente più DVR e più RSPP, come deve interpretarsi la  disposizione?
Il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore  autonomo, dei requisiti indicati dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.Â
Pertanto, qualora  un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro  dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.
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