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Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle piĆ¹ interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Assistenza nei processi tributari
Gli importi necessari alla liquidazione dei compensi ai dirigenti o dipendenti che abbiano assistito lāente locale nel processo tributario, derivanti da condanna della controparte alle spese di giudizio, non sono assoggettati ai limiti previsti dallāarticolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 (relativi al trattamento accessorio) in quanto si tratta di risorse etero-finanziate, previamente acquisite e ritualmente riscosse. Queste risorse devono essere gestite, sulla base di una specifica norma regolamentare interna, intesa a disciplinare, nellāambito delle indicazioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, le modalitĆ applicative dellāincentivo. Al pari degli incentivi per funzioni tecniche e dei compensi professionali degli avvocati, anche questi compensi rispondono perfettamente alle caratteristiche individuate dalle Sezioni riunite in quanto Ā«destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso allāesterno dellāamministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti. Pertanto, in tali ipotesi dette risorse alimentano il fondo in senso solo figurativo dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalitĆ del personale dellāamministrazione pubblicaĀ».
Sezione delle Autonomie – Deliberazione n. 18/2024
Ex esattori e giudizio di conto
A distanza di decenni dalla riforma del sistema della riscossione e in conseguenza della soppressione delle cessate esattorie, gli āex ricevitoriā non hanno ormai piĆ¹ alcuna possibilitĆ di disporre, neĢ materialmente, neĢ giuridicamente, dei crediti e delle somme da riscuotere. Essi non hanno, dunque, possibilitĆ di effettuare quelle operazioni di āgestione contabileā dei crediti o delle somme riscosse che dovrebbero trovare rappresentazione nel āconto giudizialeā e che dovrebbero formare lāoggetto del giudizio sul conto stesso, dovendo essi, semmai, provvedere soltanto alla eventuale sistemazione scritturale delle partite rimaste pendenti, sulla base dei sopravvenienti provvedimenti relativi alle ātolleranzeā, alle integrazioni dāaggio e alle relative compensazioni o alla registrazione di altre vicende comunque incidenti sui rapporti tra ex ricevitorie e amministrazione. Queste ultime vicende del rapporto, peraltro, si svolgono e si esauriscono a livello amministrativo, senza comportare lāassoggettamento al regime del giudizio di conto. Venute meno le esattorie, infatti, sono venuti meno anche i compiti dei ricevitori, con il passaggio delle relative funzioni ai nuovi concessionari. Pertanto, il conto giudiziale in esame presenta la peculiaritĆ di non registrare alcun movimento (dunque, alcun atto di gestione), nĆ© in carico, nĆ© in discarico, con la conseguenza che si deve concludere per lāimprocedibilitĆ del conto.
Sezione giurisdizionale della Calabria – Sentenza n. 211/2024
Piano della performance
Lāassenza formale del Piano esecutivo della gestione, sia essa dovuta allāesercizio della facoltĆ espressamente prevista dallāarticolo 169, comma , Dlgs 267/2000 per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, piuttosto che ad altre motivazioni accidentali o gestionali, non esonera lāente locale dagli obblighi previsti dallāarticolo 10, comma 1, del Dlgs 150/2009 (piano della performance) espressamente destinato alla generalitĆ delle pubbliche amministrazioni e, come tale, da considerarsi strumento obbligatorio. In tal senso giova richiamare la circolare del Ministro della Funzione Pubblica del 9 gennaio 2019 che, rivolgendosi alla genericitĆ delle amministrazioni ubbliche di cui allāarticolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001 (tra cui sono ricompresi gli enti locali), richiama le disposizioni previste dallāarticolo 10, comma 5 del Dlgs 150/2009 ai sensi delle quali grava lāobbligo di Ā«(ā¦) di comunicare tempestivamente a questo Ufficio le motivazioni dellāeventuale ritardata approvazione dei documenti del ciclo, con particolare riferimento al Piano delle performance (ā¦)Ā».
Sezione regionale di controllo del Veneto – Deliberazione n. 305/2024
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