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Con riferimento all’istituto del Concordato Preventivo Biennale (“CPB”) per il biennio 2024/2025, il tool agevola l’individuazione del regime di tassazione più favorevole tra: la tassazione ordinaria (assenza di adesione al CPB) la tassazione in base al reddito concordato con applicazione dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordarario rispetto a quello che si andrà a dichiarare sul 2023 (introdotto dal cd. “decreto correttivo”, Dlgs 108/2024).
Ai fini della rideterminazione del costo d’acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1/01/2024, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici, studi associati ed enti non commerciali, con la recente conversione in legge del “Decreto Omnibus” è stata disposta: una riapertura dei termini al 30 novembre 2024 (in luogo del 30/06/2024, decorso) per il versamento dell’imposta sostitutiva (del 16) e la redazione/asseverazione della perizia di stima.
Con la risposta 198/2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la possibilità di fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, c. 1053, L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) con riferimento ai beni acquistati in leasing. Si richiama, sul tema, la CM 9/E/2021 nella quale era stato evidenziato che: ”il mancato riferimento ai contratti di locazione finanziaria nei commi 1055, 1056, 1057 e 1058 della legge di Bilancio 2021, ai fini della individuazione degli investimenti agevolabili, sia da imputare a un mero difetto di coordinamento formale e non alla volontà del legislatore di circoscrivere le modalità di effettuazione degli investimenti agevolabili alla sola acquisizione in proprietà dei beni”, essendo tale criterio ”finalizzato ad assicurare nel tempo, in relazione alle mutevoli condizioni di mercato, la necessaria neutralità fiscale della scelta aziendale tra acquisizione dei beni in proprietà o in leasing”.
Il Consiglio nazionale dei commercialisti – con una missiva all’Agenzia delle Entrate – ha richiesto, nuovamente, la proroga della scadenza del 31 ottobre per l’adesione al Concordato preventivo biennale. Le motivazioni alla base della richiesta del CNDCEC, sono le numerosissime segnalazioni con cui contribuenti e professionisti evidenziano l’insufficienza del termine del 31 ottobre per l’accettazione della proposta e la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni, alle quali devono essere allegate dette accettazioni.
Adottare l’Intelligenza artificiale e le tecnologie emergenti per rendere più competitivi i processi industriali nelle micro, piccole e medie imprese, valutandone al contempo i rischi e le opportunità. Di questo si è discusso nella terza e ultima sessione della Ministeriale G7 sull’Industria e Innovazione Tecnologica.
Con la CM 19/E del 10/10/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle condizioni di accesso all’indennità una tantum di 100 euro ex art. 2-bis del DL 113/2024 convertito. La Legge n. 143/2024, in G.U. n. 236 dell’8/10/2024, di conversione del DL 113/2024 (cd.
Nell’ambito del mod. Redditi 2024, da trasmettere entro il 31/10/2024, i contribuenti possono esercitare l’opzione per l’accesso/revoca di determinati regimi fiscali particolari: trasparenza fiscale (piccola o grande) del consolidato fiscale nonché per il nuovo patent box e la tonnage tax. compilando le relative sezioni del quadro OP, con effetto dal periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (periodo d’imposta 2024, per le imprese con esercizio solare).
Il 30 settembre è scaduto il termine per l’invio telematico dei dati della liquidazione periodica IVA (LIPE) relativa al 2 trimestre 2024. Ove si sia incorsi in errore, occorre valutare l’impatto della riforma delle sanzioni (D.Lgs. 87/2024), recentemente entrata in vigore; a tal fine, per quanto attiene: la sanzione applicabile: non è stato oggetto di modifica e, pertanto, l’omessa/incompleta/infedele comunicazione dei dati continua ad essere punita con la sanzione da . 500 ad . 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione/correzione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza il ravvedimento operoso: vanno applicati i nuovi abbattimenti della sanzione introdotti a partire dalle violazioni commesse dal 1 settembre 2024.
Illegittima per mancanza dell’elemento soggettivo la condanna per il prestanome della società che ha firmato la dichiarazione Iva con costi soggettivamente falsi. L’operazione, infatti, è solo soggettivamente inesistente perché le transazioni economiche sono effettive, mentre per integrare la dichiarazione fraudolenta serve il dolo specifico, che non può essere desunto dal fatto che l’imputato abbia accettato di fare da testa di legno dietro compenso: sarebbe un’inaccettabile responsabilità di posizione.
Nel video si analizza il nuovo obbligo, in vigore dal prossimo 1 ottobre, imposto alle imprese che operano sui cantieri temporanei o mobili, secondo l’ampia definizione fornita dal D.Lgs. 81/2008 (si tratta dei luoghi dove si svolgono le attività di costruzione e ingegneria civile, che includono: la realizzazione, manutenzione, riparazione, distruzione, o ristrutturazione di strutture fisse; il montaggio o smontaggio di componenti prefabbricati; e lavori su infrastrutture come strade, ferrovie, opere idrauliche, porti o dighe).
Con una FAQ pubblicata il 10/10/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito derivante dalle eccedenze di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR può essere utilizzato dal sostituto d’imposta in compensazione tramite il modello F24: ai fini del versamento delle ritenute; indicando il codice tributo 1627 (155E per il modello F24 EP), denominato Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati. Se, invece, le ritenute versate si riferiscono all’anno successivo a quello di maturazione del credito, deve essere indicato nel modello F24 il codice tributo 6781 (166E per il modello F24 EP), denominato Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta.
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato il documento L’individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato, curato dalla Commissione Operatività del Registro dei Titolari Effettivi e adempimenti conseguenziali istituita nell’ambito dell’area di delega Antiriciclaggio – Anticorruzione affidata alla Consigliera Nazionale Gabriella Viggiano. Nella consapevolezza che le recenti indicazioni del GAFI e il Regolamento europeo single rulebook apporteranno modifiche alla disciplina in materia di trasparenza della titolarità effettiva, in attesa della pubblicazione della decisione di merito assunta dal Consiglio di Stato lo scorso 19 settembre, il Consiglio Nazionale ha ritenuto opportuno fornire agli iscritti uno strumento di analisi e commento della casistica maggiormente ricorrente relativa al Titolare Effettivo, con lo specifico obiettivo di supportarli sia in sede di adempimento dell’obbligo di adeguata verifica dei propri clienti sia nell’ambito dell’attività di assistenza e consulenza alle società e alle altre entità giuridiche di natura privatistica tenute alla comunicazione al Registro.
AIDC ha pubblicato un aggiornamento del documento di analisi sul concordato preventivo biennale redatto a cura della sezione di Milano, che recepisce la novità della sanatoria per gli anni pregressi, riservata a chi eserciterà l’opzione per il concordato stesso. Sono state, altresì, pubblicate alcune schede operative contenenti, passo per passo, utili indicazioni in merito agli aspetti essenziali della nuova normativa da tenere in debito conto per valutare la convenienza ad accedere o meno all’istituto.
Con la L. 143/2024 di conv. del DL 113/2024 (cd Decreto Omnibus) vengono confermate, pur con qualche modifica di natura formale, le disposizioni che sanciscono l’applicabilità, sia da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, sia da parte delle società sportive dilettantistiche, del regime di decommercializzazione IVA per i corrispettivi specifici ricevuti dai soci. Si ricorda che l’art. 4, c. 4 DPR 633/72 esclude da IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da determinate tipologie di associazioni, tra cui le ASD, quando tali operazioni sono rese in conformità alle finalità istituzionali verso soci, associati o partecipanti, verso altre associazioni o verso i rispettivi soci o tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.
Con il Provv. del 07/10/2024 sono state individuate le modalità di comunicazione, variazione e revoca dei dati relativi al domicilio digitale speciale e anche quelle per confermare o revocare l’indirizzo Pec, nel caso sia stato già comunicato per la notifica degli atti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. In base alla normativa in vigore, per domicilio digitale si intende un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato dove ricevere la notifica di atti, avvisi, provvedimenti e comunicazioni della stessa Agenzia e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, anche quelli per i quali la legge non prescrive la notifica.
Con il decreto Omnibus (DL 113/2024, conv. in L. n. 143/2024) è stato rinnovato il bonus sponsorizzazioni sportive; tuttavia, la nuova versione della misura presenta diverse novità rispetto alle precedenti. L’agevolazione è riconosciuta per il periodo dal 10 agosto 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 113/2024) al 15 novembre 2024 e ha uno stanziamento di 7 milioni di euro.
Recentemente, il legislatore, in recepimento delle novità introdotte in ambito UE, è intervenuto: ad incrementare i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e delle micro-imprese, nonché per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato. con aumento di circa il 25 che si limita a recuperare l’effetto dell’inflazione dall’ultima modifica del 2008. Sono rimaste, al contrario, invariate le soglie relative al numero dei dipendenti occupati.
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