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Con il decreto del 9 ottobre
2024, n. 176, la Scuola Nazionale
dell’Amministrazione ha emanato
il Regolamento che disciplina gli
aspetti operativi ed attuativi relativi alle “Linee guida sui
requisiti per l’accreditamento delle istituzioni pubbliche o
private, senza finalità di lucro, che svolgono attività
formative”, ai sensi dell’articolo 63, comma 10, del d.Lgs. n.
36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).
Contratti Pubblici e formazione SA: il regolamento per
l’accreditamento delle istituzioni
Il Regolamento è frutto del lavoro di un gruppo composto da
rappresentanti di Sna, Anac e Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (Mit) ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua
pubblicazione sul sito della SNA.
In fase di prima applicazione, con riferimento al requisito
“Sistema di formazione e aggiornamento del personale” di cui alle
Tabelle A e B dell’Allegato II.4 al d.Lgs. n.
36/2023 (“Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali
di committenza”), permane la validità della formazione
realizzata ed autocertificata in base ai criteri di cui
alle Linee Guida ANAC sulla qualificazione delle stazioni
appaltanti (delibera n. 141/2022 e Delibera n. 441/2022 e
specifiche FAQ pubblicate sul sito ANAC di cui ai nn.21-24) nel
biennio di qualificazione in corso (2023/2024), nonché di quella
avviata, anche successivamente alla pubblicazione del decreto della
SNA, purché effettivamente erogata entro il 31 dicembre 2024.
Accreditamento istituti di formazione: come funziona
Secondo quanto previsto dal Regolamento, le istituzioni
pubbliche e private, accreditabili ai sensi delle Linee-guida,
possono presentare istanza di accreditamento alla SNA utilizzando
la piattaforma PICA.
L’istanza di accreditamento si compone di due parti:
- la prima relativa all’accreditamento
dell’istituzione, da compilare una tantum solo nella fase
del primo accesso alla piattaforma, relativa ai dati
dell’istituzione e all’indicazione dei requisiti soggettivi; - la seconda relativa all’accreditamento del
corso, con l’indicazione dei requisiti oggettivi delle
attività formative.
L’istanza può essere quindi valutata, solo in presenza di
accreditamento di almeno un corso utile ai fini della
qualificazione delle stazioni appaltanti.
Le istanze di accreditamento, possono essere proposte entro le
seguenti scadenze: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre.
Entro il bimestre successivo a ciascuna di tali date, le istanze
vengono esaminate da una Commissione di valutazione costituita
presso la SNA con invio successivo al presidente, che comunica via
PEC l’avvenuto o il diniego di accreditamento.
L’accreditamento dell’Istituzione ha validità
triennale. Per assicurarne la continuità, l’istanza per il
nuovo accreditamento può essere presentata a partire da 60 giorni
prima dell’inizio dell’ultimo trimestre di validità
dell’accreditamento in essere.
La Commissione di valutazione è nominata con decreto del
Presidente della SNA ed è composta da tre soggetti, che svolgono
l’incarico a titolo gratuito e sono così individuati:
- un rappresentante designato dal Presidente della SNA, con
funzioni di Presidente; - un rappresentante designato dall’Autorità Nazionale Anti
Corruzione (ANAC); - un rappresentante designato dal Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti (MIT).
La Commissione di valutazione permane in carica per 3 anni ed è
rinnovabile.
La revoca dell’accreditamento può essere proposta nei seguenti
casi:
- mancato possesso o la perdita dei requisiti soggettivi previsti
nelle Linee Guida; - grave inadempimento degli obblighi previsti dal
regolamento.
La revoca dell’accreditamento dell’Istituzione può comportare la
revoca dell’accreditamento dei corsi.
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La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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