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Il nuovo regolamento Ue sulle emissioni di metano nell’energia #finsubito prestito immediato

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Il nuovo regolamento europeo sulle emissioni di metano è teso a ridurre quelle generate dall’energia prodotta e consumata all’interno dell’Ue e in tutta la filiera di approvvigionamento, influenzando quindi i Paesi al di fuori dell’Unione. Tre gli obiettivi fondamentali che il nuovo atto intende perseguire.

È stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento n. 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell’energia.

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Il Green Deal europeo punta a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 riducendo le sostanze climalteranti in atmosfera, fra le quali il metano, responsabile con l’anidride carbonica di circa un terzo del riscaldamento climatico attuale.

L’Ipcc ha sottolineato che i livelli di questa componente gassosa sarebbero al massimo storico e ben oltre la soglia ritenuta compatibile con l’esigenza di limitare il riscaldamento entro 1,5 °C. Tuttavia, come bene evidenziato nella relazione di accompagnamento alla proposta di Regolamento qui commentato, la maggior parte di queste emissioni si verifica al di fuori dei confini europei.

Nel settembre 2021, l’Unione Europea e gli Stati Uniti hanno varato il Global Methane Pledge, nel quadro della COP 26 di Glasgow, andando a costituire un impegno politico teso a diminuire entro il 2030 del 30% le emissioni di metano in tutti i segmenti che li generano (rispetto alla concentrazione presente nel 2020).

3 gli obiettivi del nuovo Regolamento europeo

In questa prospettiva si va a collocare il nuovo atto legislativo europeo che persegue tre fondamentali obiettivi:

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  1. fornire un quadro di informazioni attendibili sulle fonti principali di emissione di metano collegate all’energia prodotta e consumata all’interno dell’Ue
  2. accrescere la riduzione delle emissioni di metano in tutta la filiera di approvvigionamento europeo
  3. stimolare, mediante la previsione di incentivi, la limitazione della dispersione del gas negli Stati non europei da cui questo proviene.

Questa iniziativa si colloca à cotè del precedente Regolamento (UE) n. 2018/842, che contiene gli obiettivi annuali vincolanti di emissione di gas ad effetto serra per ciascuno Stato, dal 2021 al 2030, nelle aree dell’edilizia, dei trasporti, dell’agricoltura, dell’industria e dei rifiuti che non sono incluse nel sistema dello scambio di quote di emissioni (Ets).

L’azione legislativa europea, per l’emanazione di questo nuovo atto normativo, si incentra sull’art. 194, paragrafo 2, e sull’art. 4, secondo comma lettera i), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

Posto che l’Unione ha competenza concorrente sull’energia (vale a dire che gli Stati e l’Unione possono legiferare nel settore attribuito dal Trattato, ma gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l’Unione non abbia esercitato la propria, ovvero nel caso in cui la stessa abbia deciso di cessare di occuparsi della materia-cfr. Art.2, comma 2, del TFUE), l’art. 194 del TFUE consente il perseguimento di azioni volte a garantire  il migliore funzionamento del mercato europeo energetico, la sicurezza del suo approvvigionamento, il risparmio, l’efficienza e le nuove energie, anche rinnovabili.

Un Regolamento volto ad influenzare i Paesi fuori dall’Ue

In tale ottica, preso atto che le emissioni di metano variano da Stato a Stato, a seconda della diversa composizione del paniere delle energie e delle risorse naturali, un importante obiettivo perseguito dal nuovo Regolamento sulle emissioni di metano è quello di inviare un forte segnale politico ai Paesi non europei da cui l’Ue si rifornisce, spingendo gli stessi ad aumentare il livello di riduzioni di emissioni in atmosfera nocive per il clima.

In questo quadro è interessante sottolineare come dal documento di proposta del testo in esame emerga l’ampia consultazione effettuata presso i numerosi portatori di interessi. Il 78% ha manifestato adesione al progetto legislativo teso a fondare un obbligo di rilevamento, di misurazione e di riparazione delle fuoriuscite di gas dalle condotte di adduzione e dai siti. In particolare, gli operatori del settore sono convenuti sull’opportunità di vietare le pratiche di combustione in torcia associate all’energia prodotta e consumata all’interno dell’Ue (il cosiddetto gas flaring).

Il 72% ha espresso ampio consenso ad estendere gli obblighi di monitoraggio alle imprese che importano energia fossile (petrolio, gas, carbone) da Paesi non europei.

L’art.1 del Regolamento ne indica l’oggetto, ovverossia “norme per misurare, quantificare, monitorare, comunicare e verificare con accuratezza le emissioni di metano nel settore dell’energia dell’Unione, nonché per ridurle, anche attraverso indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite, obblighi di riparazione e restrizione al rilascio e alla combustione in torcia”.

L’àmbito di applicazione ricomprende: la ricerca, la coltivazione di petrolio e di gas; la raccolta ed il trattamento del metano; i pozzi inattivi, quelli tappati permanentemente o temporaneamente; il trasporto e la distribuzione del gas naturale, eccetto i sistemi di misurazione presso i punti di consumo finale e le condotte di servizio fra la distribuzione ed il sistema di misurazione collocato nelle proprietà dei clienti finali; lo stoccaggio sotterraneo, le operazioni nei terminali e negli impianti del Gnl; le miniere di carbone sotterranee ed a cielo aperto, quelle sotterranee chiuse e quelle abbandonate.

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Il Regolamento si applica anche alle emissioni di metano che si verificano fuori dal territorio Ue per ciò che riguarda il petrolio grezzo, il gas naturale, ed il carbone immessi nel mercato europeo (art.1 par. 3).

Chi e come controlla?

Spetta agli Stati membri la designazione delle Autorità competenti ad applicare questa normativa e le imprese, i gestori di miniere e gli importatori di componenti fossili per energia sono tenuti a prestare tutta l’assistenza necessaria alle autorità indicate.

Per il controllo dell’applicazione della normativa sono previste ispezioni con cadenza temporale ravvicinata (art.6), con controlli in loco od audit sul campo per esaminare la documentazione attestante la conformità alle prescrizioni regolamentari per il rilevamento e la misurazione delle emissioni di gas metano.

Qualsiasi persona fisica o giuridica (art.7) può presentare reclamo scritto alle autorità designate e competenti in merito ad una potenziale violazione del Regolamento da parte di un gestore, di un’impresa, di un importatore di materie prime fossili per energia, con ciò realizzando un controllo massivo ad istanza di parte che si aggiunge all’aspetto di controllo ispettivo di routine.

Gli enti verificatori preposti, nonché la Commissione europea si avvalgono delle informazioni rese pubbliche dall’osservatorio internazionale delle emissioni di metano (IMEO) e dal partenariato istituito dal piano Oil and Gas Methane Partnership.

Cosa devono fare gli operatori europei entro il 5 agosto 2025…

Gli operatori nei settori del petrolio e del gas, entro il 5 agosto 2025 (scadenza assai ravvicinata), presentano all’autorità incaricata una relazione che contiene la quantificazione delle emissioni di metano a livello di fonte, per tutte le fonti, stimate utilizzando almeno fattori di emissione generici. Tale relazione, nel particolare, contiene dettagli sul tipo di fonte emittente, sulla sua ubicazione, sulla metodologia quantitativa adottata (art.12).

I gestori sono tenuti ad adottare tutte le misure di mitigazione appropriate per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di gas nelle loro operazioni (art.13). Disposizioni ad hoc sono poi prescritte per l’individuazione e la riparazione delle fuoriuscite di metano da siti e condotte (art.14).

L’art.15 vieta la combustione in torcia di routine, salvo che in caso di emergenza o di malfunzionamento, ovvero se inevitabili e strettamente necessari in una serie di circostanze indicate dal Regolamento (art.15). In ogni caso, gli eventi di rilascio in atmosfera di gas o di sua bruciatura in torcia vengono notificati dai gestori alle autorità designate (art.16).

…e cosa gli importatori

Di particolare interesse sono gli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 33 del testo di legge.

Entro il 5 maggio 2025 e, successivamente, entro il 31 maggio di ogni anno, gli importatori debbono fornire le informazioni indicate nel testo di legge alle proprie istituzioni competenti (art.27).

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A decorrere dal 1° gennaio 2027 gli operatori che importano devono dimostrare e comunicare alle autorità che i contratti conclusi o rinnovati il 4 agosto 2024 o successivamente a tale data, per la fornitura di petrolio, greggio, gas naturale o carbone prodotti al di fuori dell’Ue, riguardano solo materie prime soggette a misure di monitoraggio, comunicazione e verifica applicate al livello del produttore che sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento stesso (art.28).

Per i contratti di fornitura, col medesimo oggetto, conclusi prima del 4 agosto 2024, gli importatori compiono ogni sforzo ragionevole per esigere che il petrolio, il gas, o il carbone sia soggetto a misure di monitoraggio, comunicazione e verifica applicabili al produttore che siano equivalenti a quelle di questa disciplina. A tal fine, lo sforzo può consistere anche nella modificazione del testo dei contratti stipulati (art.28).

Informazione e monitoraggio continuo

A partire dal 1° gennaio 2027 è fatto obbligo, per chi acquista dall’estero tali materie prime, di informare annualmente le autorità competenti dello Stato membro.

Per favorire l’esecuzione degli obblighi, la Commissione europea formula raccomandazioni contenenti clausole tipo facoltative e riguardanti le informazioni da fornire ad uso degli operatori che immettono gas, petrolio, carbone sul mercato dell’Ue durante il processo di modifica o di rinnovo di contratti esistenti ovvero di firma di nuovi accordi per la loro fornitura.

Pertiene alla Commissione stabilire la procedura ed i requisiti delle prove che uno Stato terzo deve fornire per stabilire l’equivalenza della propria normativa a quella del Regolamento in commento. Gli importatori sono esentati dagli obblighi suddetti solo nel caso in cui acquistino i materiali fossili da un Paese per il quale sia stabilita l’equivalenza (art.28).

Ulteriori disposizioni a carico loro sono previste dall’art. 29 in materia di intensità di metano della produzione di petrolio grezzo, gas, carbone immessi sul mercato dell’Unione, mentre l’art. 30 ha cura di predisporre la creazione, da parte dell’esecutivo europeo, di una banca dati riguardante la trasparenza sul gas, contenente informazioni anche sulle imprese, sui soggetti importatori e sui volumi di materia prima immessa sul mercato interno europeo. Tale attività si avvale, informativamente, dei contributi provenienti dalla rete satellitare spaziale europea Copernicus.

Infine, l’art. 33 istituisce un meccanismo di ammende e di penalità di mora per le violazioni della disciplina regolamentare.

Facile, quindi, prevedere, alla luce di quanto esposto in forma assai breve e non esaustiva, profonde e future azioni di persuasione nei riguardi degli Stati non europei da cui i nostri Paesi si riforniscono che andranno, certamente, anche ad impattare sulla contrattualistica di fornitura a cui chi importa gas, carbone e petrolio è soggetto.


Fabio Polettini è avvocato in Milano


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