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Nel caso in cui la legge di gara richieda tra i
requisiti di capacità economica il possesso di un
fatturato specifico, l’OE può integrare la documentazione che la
comprovi anche dopo la presentazione dell’offerta.
In questi casi è infatti ammissibile il soccorso
istruttorio, non rappresentando una violazone del
principio dell’immodificabilità dell’offerta.
Requisiti di capacità economica: ok all’integrazione
documentale dopo la presentazione offerta
A specificarlo è il TAR Emilia Romagna con la sentenza
del 7 ottobre 2024, n. 644, respingendo il ricorso
presnetato da un RTI nell’ambito di una procedura aperta per
l’affidamento di servizi di manutenzione, che prevedeva tra i
requisiti di partecipazione l’avere svolto nel triennio precedente
servizi analoghi per un fatturato minimo complessivo di 600mila
euro.
Il Raggruppamento aggiudicatario aveva dichiarato di possedere
il requisito di capacità economica ma, a seguito di richiesta di
accesso agli atti, il ricorente aveva appurato che una delle
fatture non rispondeva all’importo segnalato.
Dopo un supplemento di istruttoria, durante il quale la SA ha
richiesto all’OE di produrre se non le fatture, almeno i contratti
attestanti il requisito, l’appalto è stato aggiudicato, motivo che
ha portato alla presentazione del ricorso.
Verifica dei requisiti è successiva alla presentazione
offerte
Spiega il TAR che la verifica dei requisiti –solo dichiarati in
sede di partecipazione alla gara -avrebbe dovuto essere
effettuata a seguito dell’aggiudicazione, in conformità all’art. 32
del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile alla
procedura ratione temporis.
Nello stesso disciplinare era precisato che
“l’aggiudicazione avviene in pendenza della verifica dei
prescritti requisiti di partecipazione alla gara che sono in corso
di accertamento. Divenuta quindi efficace l’aggiudicazione si
procederà alla successiva stipula del relativo contratto di accordo
quadro (…..)”.
Rileva nella questione il fatto che il Disciplinare di gara, in
relazione al requisito di capacità economica e finanziaria oggetto
del ricorso, richiedeva di avere già realizzato nel triennio
precedente almeno 600mila euro di fatturato per servizi analoghi,
da comprovare mediante fattura e che “qualora la fattura non
menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia
chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia
dei contratti a cui le fatture si riferiscono”, cosa che l’OE
ha fatto, risultando pienamente in possesso del requisito richiesto
dalla legge di gara.
Secondo la ricorrente invece il contratto –per quanto esistente
ed effettivamente eseguito – che ha reso possibile il
raggiungimento del requisito di fatturato non avrebbe potuto essere
preso in considerazione dalla Stazione Appaltante in quanto, nelle
precedenti fasi di gara, non era mai stato menzionato.
Tesi che non ha convinto il tribunale emiliano: la legge di gara
richiedeva unicamente di dichiarare il possesso del requisito in
questione, ma non imponeva di indicare e dimostrare fin da
subito i contratti giustificativi del requisito
dichiarato.
La circostanza che in sede di gara la mandataria avesse indicato
il fatturato relativo a due soli contratti non precludeva certo
alla stessa di poter indicare, successivamente, anche ulteriori
rapporti contrattuali, ove ritenuti utili alla dimostrazione del
possesso del requisito richiesto.
L’integrazione documentale non modifica l’offerta
D’altra parte, la Stazione Appaltante (pur non essendone tenuta,
avendo già positivamente concluso la fase di verifica dei requisiti
dichiarati), ha avviato un sub procedimento di supplemento
istruttorio, all’interno del quale, ovviamente, l’impresa ha potuto
allegare e provare ulteriori servizi, rispetto a quelli
originariamente indicati in sede di gara, che certamente risultano
idonei alla dimostrazione del possesso del requisito richiesto.
Nel caso in esame non si tratta di integrare elementi
costituenti l’offerta, ma unicamente di fornire prova del possesso
del requisito di partecipazione dichiarato in sede di gara, per cui
non è utile il richiamo operato dalla ricorrente alla
giurisprudenza che attiene alla diversa ipotesi della non
“soccorribilità” degli elementi integranti, anche documentalmente,
il contenuto dell’offerta tecnica o economica.
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando
la piena legittimità della verifica del possesso dei requisiti post
presnetazione offerta e della richiesta di integrazione documentale
sul requisito di partecipazione presentata dalla
SA.
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