L’articolo 3 del Decreto Taglia Cessioni convertito in legge ha introdotto l’obbligo per alcuni contribuenti, che si avvalgono del Superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere una serie di dati all’ENEA e al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche.
Il 26 settembre scorso, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il D.P.C.M. 17/09/2024 che, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e degli interventi antisismici (agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in attuazione dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67), definisce il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni relative alle spese per gli interventi agevolabili di efficientamento energetico e per gli interventi agevolabili antisismici.
SAL approvati entro il 1° ottobre: proroga invio al 30 novembre 2024
Il 29 ottobre scorso è stato adottato il DPCM (ora in corso di registrazione presso gli organi di controllo) che proroga al 30 novembre 2024 il termine – precedentemente previsto al 31 ottobre 2024 – di cui all’articolo 6, comma 2, primo punto elenco, del DPCM 17 settembre 2024. In particolare, la proroga riguarda l’invio delle informazioni al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) riguardanti tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024. Per gli interventi che hanno prodotto il primo SAL successivamente al 1° ottobre 2024 rimangono in vigore i termini di cui all’articolo 6, comma 2, secondo punto elenco del DPCM 17 settembre 2024.
Eventuali malfunzionamenti del PNCS
Con un comunicato, il Dipartimento Casa Italia ha reso note “le modalità di comunicazione delle informazioni richieste dal decreto-legge 29 marzo 2024 n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 e dal DPCM 17 settembre 2024 entro i termini perentori ivi previsti (articolo 6 del DPCM) nelle eventualità di malfunzionamento del PNCS che ostacolino il completamento della trasmissione delle informazioni e pertanto l’attestazione di avvenuta trasmissione entro i suddetti termini, come indicato nelle linee guida allegate al DPCM 17 settembre 2024.
Premessa indispensabile per l’applicabilità delle citate modalità è che i soggetti interessati alla trasmissione delle informazioni di cui ai citati decreto-legge 29 marzo 2024 n.39 e DPCM 17 settembre 2024 abbiano segnalato e documentato malfunzionamenti entro i termini perentori indicati dal DPCM 17 settembre 2024, nelle forme di seguito indicate. Non sarà possibile prendere in considerazione segnalazioni di malfunzionamenti in date successive ai citati termini perentori indicati nel DPCM 17 settembre 2024 e/o presentate con posta elettronica ordinaria e/o prive della documentazione attestante il malfunzionamento di cui al successivo punto 1.
Nell’eventualità del manifestarsi di malfunzionamenti, è necessario attenersi alla seguente procedura:
1. documentare in modo certo il malfunzionamento riscontrato: a tal fine è richiesta una stampa in pdf della pagina attestante il malfunzionamento visualizzata in modo che da essa sia possibile avere evidenza della data in cui è stata prodotta. Alternativamente è possibile effettuare uno screenshot dello schermo attestante il malfunzionamento in cui sia evidente la data in cui è stata prodotto;
2. inviare al Dipartimento Casa Italia la documentazione attestante il malfunzionamento per pec all’indirizzo casaitalia@pec.governo.it entro i termini perentori stabiliti dal DPCM del 17 settembre 2024. L’oggetto della trasmissione pec deve riportare la dicitura: “Segnalazione malfunzionamento tecnico PNCS”. Il testo della comunicazione trasmessa per pec dovrà riportare – oltre alle generalità del richiedente, al ruolo ricoperto nell’esecuzione dell’intervento, a un recapito telefonico attivo e un indirizzo PEO sul quale poter essere contattati in caso di richieste di approfondimento – una sintetica descrizione del malfunzionamento riscontrato (che includa almeno le seguenti informazioni: le azioni svolte, la procedura seguita prima del suo riscontro e il browser utilizzato, ID Provider con cui ci si sta autenticando);
3. conservare la ricevuta di consegna all’indirizzo pec casaitalia@pec.governo.it della documentazione trasmessa.
La data della ricevuta di consegna della comunicazione pec fa fede per la temporanea sospensione dei termini perentori previsti dall’articolo 6, comma 2, del DPCM 17 settembre 2024. In mancanza della documentazione attestante il malfunzionamento di cui ai punti precedenti non potrà essere accordata la sospensione.
A seguito del superamento del malfunzionamento, il professionista riceverà dal Dipartimento Casa Italia una comunicazione tramite pec attestante l’avvenuta risoluzione del malfunzionamento segnalato, con indicazione del termine perentorio entro cui dovrà provvedere al completamento dell’assolvimento dell’obbligo normativo di comunicazione dei dati previsto dal decreto-legge 29 marzo 2024 n.39 entro i termini stabiliti dal DPCM 17 settembre 2024.
Sono tenuti a seguire la procedura indicata sopra anche i professionisti che hanno già segnalato malfunzionamenti e non ne hanno riscontrato la soluzione alla data del presente comunicato”.
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