È stato pubblicato in GU il Decreto attuativo del MEF che disciplina la riduzione da attività economica sostanziale ai fini dell’imposizione minima globale (global minimum tax). Le regole sulla global minimum tax richiedono ai gruppi multinazionali o ai grandi gruppi nazionali di garantire un livello impositivo minimo.
Ai fini della determinazione dell’imposizione integrativa, il reddito netto rilevante di un gruppo multinazionale o nazionale in un dato Paese per un dato esercizio è ridotto del reddito derivante dallo svolgimento di un’attività economica sostanziale. Quest’ultimo è pari alla somma della riduzione per spese salariali e della riduzione per immobilizzazioni materiali calcolate in relazione a ciascuna impresa ed entità a controllo congiunto del gruppo localizzata nel paese o in relazione a ciascuna entità apolide. Se in un esercizio, in relazione ad un dato Paese, la suddetta riduzione è superiore al reddito netto rilevante, l’eccedenza di tale riduzione non può essere utilizzata in diminuzione del reddito netto rilevante di esercizi precedenti o successivi.
Ai fini della riduzione per le spese salariali, si rilevano:
- le spese salariali ammissibili e capitalizzabili sul valore contabile di immobilizzazioni immateriali, incluse le rimanenze;
- le spese salariali dei dipendenti ammissibili in proporzione alla loro attività lavorativa svolta nel Paese in cui è localizzato il loro datore di lavoro;
- integralmente le spese salariali ammissibili relative a un dipendente che, in un esercizio, svolge l’attività lavorativa per più del 50% del suo orario lavorativo nel Paese in cui è localizzato il datore di lavoro;
- le spese salariali ammissibili relative all’eccedenza del reddito determinato.
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La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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