Meno prevedibile era che restasse in sordina il quesito per conto nostro centrale: “la patente a punti produrrà davvero l’effetto d’innalzare i livelli di sicurezza nel nostro Paese?”.
Di certo, questa è la domanda che mi ha indotto a scrivere l’opera appena pubblicata come e-book sotto il titolo “La patente a punti nei cantieri è in vigore: novità e questioni interpretative”.
Il nuovo libro è destinato, almeno negli intenti, anche a fornire alle imprese indicazioni in vista della soluzione dei dubbi ermeneutici e applicativi prodotti dalla Legge n. 56/2024 e dal D.M. 18 settembre 2024, n. 132. Dubbi per giunta non affrontati, se non addirittura alcuni prodotti, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella circolare n. 4 del 23 settembre 2024 e nelle FAQ del 4 e 15 ottobre 2024 (a cui già hanno fatto seguito le Istruzioni del 29 ottobre 2024 sul “modulo rettifica istanza patente a crediti”).
Campo di applicazione
Il profilo più eclatante riguarda il campo di applicazione: la patente a punti è applicabile ai cantieri temporanei o mobili disciplinati dal Titolo IV, Capo I, D.Lgs. n. 81/2008. ma non al settore altrettanto pericoloso degli appalti (e sub-appalti) intraziendali di cui all’ art. 26, D.Lgs. n. 81/2008. Ne consegue che imprese e lavoratori autonomi sono tenuti a essere in possesso della patente a punti solo se operano nei cantieri temporanei o mobili, ma non se operano negli appalti intra-aziendali. E che l’obbligo di verificare il possesso della patente da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi non fa mai capo al datore di lavoro committente degli appalti intra-aziendali, ma spetta soltanto al committente (o al responsabile dei lavori) nei cantieri temporanei o mobili.
Certo, l’ art. 29 , comma 19, Legge n. 56/2024 prevede che il campo di applicazione della patente possa essere esteso “ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative”. Ma il Decreto n. 132 – l’unico al momento emesso dal Ministro del Lavoro – individua le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e conferma – in particolare all’ art. 3, comma 2 – che sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lett. a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
Questo limite del campo di applicazione è due volte discutibile. Anzitutto, perché taglia fuori la patente a punti proprio in un settore, quale quello degli appalti intra-aziendali, purtroppo attualmente bersagliato da continui infortuni e persino disastri. Ma poi anche perché si produce un risultato di cui nessuno – a cominciare purtroppo dalla circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – sembra essersi ancora reso conto: ove e sino a quando permane questa limitazione della patente a punti ai cantieri temporanei o mobili, diventa a maggior ragione essenziale comprendere quali siano i rapporti tra il Titolo IV Capo I e l’ art. 26. E qui non posso non segnalare che in proposito gli orientamenti della stessa Cassazione, e di riflesso gli stessi comportamenti delle imprese, appaiono purtroppo largamente offuscati da allarmanti contrasti. Non a caso, più pagine dell’e-book sono dedicate a questo tema spinoso.
Condizioni per il rilascio della patente a punti
Ma sulla efficacia della patente a punti pesano purtroppo anche alcune delle condizioni necessarie per il suo rilascio. Una in particolare, concernente addirittura l’obbligo di sicurezza preminente nel quadro del TUSL. Mi riferisco al “possesso del Documento di Valutazione dei Rischi nei casi previsti dalla normativa vigente”. Una formulazione palesemente inidonea a ricomprendere le ipotesi in cui il DVR risulti, sì, elaborato e dunque posseduto dal datore di lavoro, ma sia a ben vedere incompleto, insufficiente, inadeguato, generico, non veritiero, e, dunque, proprio le ipotesi che abitualmente emergono nella prassi come causa d’infortuni. Con una conseguenza dirompente: che si apre la strada al rilascio della patente a punti anche se il datore di lavoro abbia sostanzialmente violato un obbligo fondamentale come la valutazione dei rischi.
E come non bastasse – dalla combinata lettura della Legge n. 56/2024, del D.M. n. 132/2024 e della circolare I.N.L. n. 4/2024 – emergono due rebus destinati a rendere quanto mai ostico l’impegno degli ispettori nell’adozione di provvedimenti sulla carta di grande peso preventivo, ma altresì gravidi di allarmanti conseguenze per imprese e lavoratori autonomi:
1) la revoca della patente in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (un obbligo o una facoltà?);
2) la sospensione della patente per infortunio sul lavoro (con l’ispettore chiamato a destreggiarsi con due punti ostici per il magistrato penale quali il nesso causale e l’imputabilità a titolo di colpa grave).
E non manca una FAQ sorprendente, la n. 3 del 4 ottobre 2024: perché mai il datore di lavoro della singola unità produttiva non operante in un cantiere dovrebbe preoccuparsi di verificare che il datore di lavoro di altra unità produttiva operante nel cantiere possieda il DVR, nomini il RSPP e sia chiamato a rispondere in caso negativo?
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