Notizia
(ufficio stampa) – L’Amministrazione comunale, con proprio provvedimento prot. n.0184078 del 30.10.2024, ha revocato la precedente Ordinanza n. 175818 del 27.10.2020 che poneva limitazioni all’utilizzo di autoveicoli nel periodo invernale e che si era resa necessaria, in ottemperanza alle disposizioni regionali, per la riduzione delle emissioni in atmosfera nel periodo invernale, e in particolare per il contenimento del PM10, che negli anni precedenti aveva determinato il superamento dei limiti di legge nell’area della Conca ternana.
L’Aggiornamento del Piano regionale per la QualitĂ dell’Aria (PRQA), approvato con delibera dell’ Assemblea Legislativa Regionale n. 286 del 20/12/2022, stabilisce infatti che nelle zone di superamento i Sindaci adottano misure limitativi alla circolazione dei mezzi piĂą inquinanti fino al raggiungimento dell’obiettivo di risanamento della qualitĂ dell’aria, ovvero fino al verificarsi di due anni consecutivi in cui le centraline della rete regionale di monitoraggio nella conca Ternana registrano il rispetto dei limiti di legge per le concentrazioni di PM10 e degli Ossidi di Azoto (NO2).
Sulla base delle relazioni pubblicate da ARPA nel 2023 e nel 2024, per gli anni 2022 e 2023, si è registrato il rispetto del limite di superamento delle 35 giornate con valori di PM10 superiori a 50 mcg/mc, per 2 anni consecutivi.
Per quanto riguarda gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli edifici, si ricorda che da domani 1 novembre è consentita la loro riaccensione, osservando le limitazioni introdotte con l’Ordinanza n. 162132 del 29.10.2021, che mantiene la sua validità e che consente l’esercizio per 11 h/giorno con temperature max 18 °C ± 2 °C, quale misura di corretto utilizzo della risorsa energetica. Tale ordinanza tuttavia potrà essere oggetto di deroghe, ove le condizioni climatiche lo dovessero richiedere.
Si ricorda inoltre che l’Aggiornamento del Piano regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA) vieta la combustione all’aperto del materiale vegetale di cui all’articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152/2006, nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo dell’anno successivo.
Il comunicato è redatto in forma impersonale ed essenziale per ottemperare alla par condicio.Â
Data aggiornamento della pagina: 31/10/2024
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