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Contributo di costruzione: sentenza Tar Veneto su obbligo di restituzione | Articoli #finsubito prestito immediato


Il contributo di costruzione rappresenta un elemento essenziale quando si richiede un permesso di costruire per nuove edificazioni o ristrutturazioni, come stabilito dall’art. 16 DPR 380/01. Recentemente, la sentenza n. 1907/2024 del Tar Veneto ha obbligato alla restituzione del contributo di costruzione il comune di Bassano del Grappa per un intervento di manutenzione straordinaria leggera, dove non sono richiesti il pagamento dei suddetti oneri.

Il contributo di costruzione per nuove costruzioni e ristrutturazioni

Quando si intraprende il percorso di una nuova costruzione o una ristrutturazione e viene richiesto un permesso di costruzione, si deve fare i conti con il contributo di costruzione.

L’art. 16 DPR 380/01 chiarisce al comma 1 che “Salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione (…).”

In realtà esistono dei casi in cui tale contributo può essere ridotto, come ad esempio:

  • per l’edilizia abitativa convenzionata, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione;
  • per la costruzione della prima abitazione, ove è previsto il medesimo calcolo corrispondente all’edilizia residenziale pubblica, a condizione che siano presenti i requisiti stabiliti dalla normativa di settore.

Ad ogni modo, restano esonerati dal contributo:

  • gli interventi da realizzare nelle zone agricole;
  • gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
  • gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale;
  • gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
  • i nuovi impianti a fonti energetiche rinnovabili, ovvero per opere, modifiche, installazioni inerenti alle fonti rinnovabili di energia o alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia.

Il costo di costruzione varia a seconda che l’edificio sia nuovo oppure esistente infatti:

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  • per i nuovi edifici il comma 9 dell’art. 16 DPR 380/01 “Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell’articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. (…). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.”;
  • nel caso di interventi su edifici esistenti(…) il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.

A chiarire se la richiesta del contributo di costruzione da parte del comune è illegittima è la sentenza del Tar Veneto n. 1907/2024.

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Il TAR Sicilia si è pronunciato su una richiesta di accertamento della corretta determinazione degli oneri concessori dovuti per la realizzazione di un volume interrato e la restituzione di quanto indebitamente percepito dal Comune a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costi di costruzione.

  

Manutenzione straordinaria e obbligo di restituzione del contributo di costruzione

Il Tar per il Veneto ha emesso la sentenza n. 1907/2024 avverso il comune di Bassano del Grappa per valutare la legittimità di un contributo di costruzione richiesto dall’amministrazione in merito a un intervento edilizio realizzato dai ricorrenti.

Il ricorrente, proprietario di un compendio immobiliare a Bassano del Grappa, avevano presentato una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per lavori di ristrutturazione interna nel luglio 2014.

Tali lavori includevano l’installazione di divisori in vetro e l’adeguamento dei servizi igienici, senza modifiche strutturali significative. Successivamente, nel gennaio 2015, è stata presentata una variante dell’intervento, ma il comune ha emesso contestualmente una diffida di pagamento per un contributo di costruzione. Nonostante il ricorrente avesse pagato, ha avviato un contenzioso per contestare l’importo e chiedere la restituzione delle somme versate.

Le principali ragioni del ricorso si incentravano su varie motivazioni tra cui il fatto che l’intervento riguardasse esclusivamente opere interne, qualificabili come manutenzione straordinaria “leggera”, esente da costi, inoltre non sussisteva un incremento significativo del carico urbanistico, poiché l’immobile in questione era già destinato ad uso produttivo.

Il comune ha sostenuto che l’intervento dovesse essere classificato come ristrutturazione edilizia pesante, richiedente permesso di costruire e quindi gravato di oneri. Tuttavia, le prove presentate non sono state ritenute sufficienti dal Tar, che ha accolto le argomentazioni del ricorrente, stabilendo che le modifiche effettuate non necessitavano di permesso di costruire e non incrementavano il carico urbanistico, inoltre l’intervento era da considerarsi sotto la categoria di manutenzione straordinaria leggera, non soggetta a oneri.

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La sentenza dispone che il Comune di Bassano del Grappa dovrà restituire ai ricorrenti la somma indebitamente richiesta a titolo di contributo di costruzione.

Questa sentenza, oltre a sottolineare l’esonero dal versamento del contributo di costruzione per gli interventi di manutenzione straordinaria leggera che non prevedono il versamento di tali oneri da parte della committenza, diventa un monito per le amministrazioni comunali avverso la richiesta indiscriminata di contributi per qualsivoglia intervento edilizio, pena la restituzione degli importi impropriamente ricevuti.

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