Porta la firma di Matteo Gelmetti, parlamentare di FdI, l’emendamento al Decreto Fiscale (Decreto-legge n. 155 del 19 ottobre 2024) presentato in Commissione Bilancio al Senato e che riscriverà i destini del piano Transizione 5.0.
Le modifiche alla norma che istituisce il piano, concordate con i tecnici del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono davvero tante e importanti.
Vale la pena segnalare che un emendamento è solo una proposta di modifica, che deve essere approvata dalla Commissione (nel mentre può essere modificato), poi dall’aula plenaria del Senato e poi dall’altro ramo del Parlamento. L’iter di conversione in legge del Decreto Fiscale dovrà essere ultimato entro il 18 dicembre 2024.
Poiché però in questo caso l’emendamento Gelmetti “raccoglie” i desideri del ministro ed è concordato con i tecnici del Ministero, possiamo considerare molto probabile che questo emendamento passi e che non sia stravolto durante l’iter in commissione. Vi invitiamo però a seguire tutti gli aggiornamenti sul nostro sito.
Modifiche retroattive
La prima cosa da dire è che tutte le modifiche previste per il piano sono retroattive e si applicano quindi anche alle pratiche già avviate o concluse.
E vediamo quindi qui di seguito tutte le migliorie al piano.
Due soli scaglioni e aliquote fino al 60%
Partiamo dagli scaglioni. Dagli attuali tre – fino a 2,5 milioni, da 2,5 a 10 milioni e da 10 a 50 milioni – si passa a due sole soglie di investimento, fino a 10 milioni e da 10 a 50 milioni.
Poi le aliquote che, combinando i due scaglioni con le tre classi di efficientamento, diventano sei (erano nove).
Per investimenti fino a 10 milioni le aliquote per i tre livelli di efficientamento sono del 50%, 55% e 60%; per investimenti da 10 a 50 milioni le aliquote sono pari al 15%, 20% e 25%.
La ratio di questi interventi è di rendere conveniente alle imprese aumentare il tetto degli investimenti, che attualmente oltre i 2,5 milioni trovavano la “concorrenza” del piano Transizione 4.0, anche nel caso in cui dovessero decidere di “accontentarsi” della fascia minore di efficientamento energetico. Segnaliamo infatti che il 50% di aliquota minima per la terza fascia è superiore all’attuale aliquota massima per la prima fascia, pari al 45%.
Le maggiorazioni per il fotovoltaico
Cambiano anche le maggiorazioni per i pannelli fotovoltaici. Attualmente non sono previste maggiorazioni per quelli di tipo a), mentre la maggiorazione è fissata al 20% per quelli di tipo b) e al 40% per quelli di tipo c). L’emendamento prevede invece maggiorazioni per tutti i tre tipi di impianti rispettivamente al 30% per quelli di tipo a), al 40% per quelli di tipo b) e al 50% per quelli di tipo c).
In linea teorica, per la parte relativa agli impianti fotovoltaici quindi l’aliquota massima può arrivare a toccare il 90% nel caso in cui un’impresa abbia diritto al 60% di aliquota sui beni trainanti e prenda dei pannelli di tipo c) con una maggiorazione del 50%. Ma anche nello scenario più realistico di un’impresa che si “accontenti” dell’aliquota del 50% sui trainanti e prenda pannelli di tipo a), grazie alla maggiorazione del 30% l’aliquota sui pannelli sale comunque al 65%.
La cumulabilità con la ZES
Le novità non finiscono qui. Viene infatti capovolta l’iniziale impostazione che, sin dal principio, vedeva fissato come paletto fisso la non cumulabilità del piano Transizione 5.0 con la ZES nel Mezzogiorno. Con l’emendamento Gelmetti cade anche questo “tabù” e i due incentivi diventano cumulabili, sempre nei limiti del 100% del totale.
Che cosa manca
Rispetto alle modifiche attese mancano due tasselli: il primo è la proroga delle scadenze dal 31/12/2025 al 30/04/2026. La seconda è la possibilità di consentire alle imprese di gestire più progetti di innovazione in contemporanea.
Mentre la mini proroga potrebbe essere inserita in una prossima occasione (o in fase di approvazione di questo emendamento), sulla seconda questione, che impatta sulla rigida procedura codificata nella piattaforma del GSE, ci sono meno possibilità che passi, almeno per il momento.
Il testo dell’emendamento
8.14
Gelmetti
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. All’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 5, lettera a), le parole “Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo” sono sostituite dalle seguenti: “Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere a), b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 130 per cento, 140 per cento e 150 per cento del loro costo”;
- b) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.”
- c) al comma 8, lettera a), le parole “al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento” sono sostituite dalle seguenti “al 55 per cento e 20 per cento”;
- d) al comma 8, lettera b), le parole “al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento” sono sostituite dalle seguenti “al 60 per cento e 25 per cento”;
- e) Al comma 18 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo le parole “nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162” sono soppresse;
2) al secondo periodo le parole “di cui al periodo precedente” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 13, ultimo periodo”;
3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Il credito d’imposta è cumulabile, ferme restando le disposizioni di cui al periodo precedente, con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) di cui agli articoli 16 e 16-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all’articolo 13 del 152 decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.”
Conseguentemente la rubrica dell’articolo 8 è così modificata: “Modifiche al credito d’imposta ZES e al credito di imposta Piano transizione 5.0”
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis integrano e modificano le corrispondenti previsioni dettate dal decreto ministeriale emanato in attuazione dell’articolo 38 comma 17 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 e si applicano a tutti gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024.».
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