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Credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica: disposizioni applicative #finsubito prestito immediato


Credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica: disposizioni applicative

Attuazione del credito d’imposta a favore delle imprese della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese nel settore forestale, della pesca e acquacoltura (MASAF – dm 18 settembre 2024)

ZES unica

Il decreto in oggetto reca le disposizioni applicative per l’attribuzione alle imprese in esame del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (art. 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124), che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, e Sicilia.

Sono agevolabili gli investimenti, effettuati dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Gli immobili oggetto di investimento devono effettivamente essere utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva ubicata nella zona di riferimento. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato, salve le ulteriori limitazioni previste dalle disposizioni del Capo II del presente decreto.

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Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

Il contributo sotto forma di credito d’imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per l’anno 2024.

Beneficiari

I soggetti beneficiari del credito d’imposta  sono:

a) le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

b) le imprese attive nel settore forestale;

c) le microimprese, le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.

Queste imprese possono accedere al contributo, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insedieranno nella ZES unica, in relazione agli investimenti in esame estinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia 2022-2027.

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 Sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto:

a) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente all’art. 1, comma 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2472;

b) le imprese in difficoltà, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del regolamento (UE) 2022/2472;

c) le grandi imprese attive nella produzione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

d) le imprese specificamente individuate all’art. 1 del regolamento (UE) 2022/2473.

Investimenti ammissibili

Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dai principi contabili adottati.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni sopra indicati. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.

Gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati nel periodo sopra indicato.

Ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l’imposta sul valore aggiunto non costituisce una componente del costo, tranne nei casi in cui risulta indetraibile, ai sensi della normativa vigente.

Procedura di accesso

Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate è approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e sono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.

Nello stesso periodo entro il quale si effettuano le comunicazioni all’Agenzia delle entrate è possibile:

a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

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b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui sopra, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al cento per cento.

Con le comunicazioni di cui sopra, le imprese devono dichiarare l’eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis in relazione ai medesimi costi ammissibili oggetto della comunicazione e che il relativo cumulo non determina il superamento dell’intensità di aiuto più elevata, o dell’importo di aiuto più elevato, consentita dalla disciplina europea di riferimento.

Modalità di fruizione

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, relativamente alle comunicazioni per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo fruibile, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Il credito d’imposta  deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.  Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, queste disposizioni si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’inosservanza del predetto obbligo determina la decadenza dai benefici goduti.

Il credito d’imposta indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

L’impresa beneficiaria decade, altresì, dal credito d’imposta in caso di accertamento dell’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’art. 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC).

La copia della dichiarazione è trasmessa al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, unitamente alla comunicazione, laddove l’investimento sia stato completato, ovvero, successivamente. La documentazione è trasmessa all’Agenzia delle entrate con le modalità definite d’intesa tra il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e l’Agenzia delle entrate.

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Controlli

Qualora il credito d’imposta sia in tutto o in parte fruito indebitamente, sono irrogate le sanzioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicati gli interessi dovuti ai sensi delle norme vigenti. Per il recupero del credito d’imposta indebito l’Agenzia delle entrate provvede con atto di recupero di cui all’art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Cumulabilità

 Il credito d’imposta non è cumulabile con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta al superamento dell’intensità di aiuto.

Il credito d’imposta è cumulabile:

a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino costi ammissibili diversi da quelli individuabili sulla base del presente decreto;

b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto indicate nei Capi II e III del presente decreto;

c) nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, fermo restando quanto previsto dall’art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Misura del credito d’imposta

La determinazione della percentuale del credito d’imposta per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli è effettuata nella misura del 65% dei costi ammissibili in conformità all’art. 14, comma 11, del regolamento (UE) 2022/2472 e al punto (159) degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01). L’intensità di aiuto può essere aumentata fino all’80% per i seguenti investimenti:

(a) investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico o al benessere degli animali;

(b) investimenti da parte di giovani agricoltori così come individuati all’art. 5 del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022.

La determinazione della percentuale del credito d’imposta per le imprese attive nel settore forestale è effettuata nella misura del 100% dei costi ammissibili in conformità all’art. 41, comma 11, e all’art. 42, comma 9, del regolamento (UE) 2022/2472. Resta salva la possibilità di riduzione.

Resta fermo che con la comunicazione può essere disposta la riduzione proporzionale delle percentuali sopra indicate , nella misura necessaria a garantire il rispetto del limite .

Decorrenza degli effetti per le grandi imprese e pubblicazione

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Le grandi imprese attive nel settore dell’agricoltura primaria possono beneficiare del credito d’imposta solamente a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea.

Dopo la notifica della decisione, la pubblicazione del decreto sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (www.politicheagricole.it) è completata con: i) il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione o un link che vi dia accesso; ii) il nome dell’autorità che concede gli aiuti; iii) il nome dei singoli beneficiari, la forma e l’importo dell’aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione nella quale si trova il beneficiario (a livello II NUTS) e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge la sua attività (a livello di gruppo NACE). Si può derogare a tale obbligo nel caso di aiuti individuali che non superano i seguenti importi: 10.000 euro per beneficiari attivi nella produzione agricola primaria; 100.000 euro per i beneficiari nei settori della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli

Le informazioni sono conservate per almeno dieci anni e sono accessibili al pubblico senza restrizioni nella consultazione della trasparenza del SIAN.

Registrazione degli aiuti

La registrazione del regime di aiuti nei Registri SIAN e SIPA è effettuata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. L’Agenzia delle entrate, provvede alla registrazione degli aiuti individuali nei Registri SIAN e SIPA.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa

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