Contratto di comodato e bonus 4.0
Con la risposta n. 221 del 12 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile riconoscere la fruizione del credito d’imposta transizione 4.0 per l’acquisto di un bene strumentale da parte di soggetto acquirente che ha già utilizzato il bene precedentemente all’acquisto, in base a un contratto di comodato, senza soluzione di continuità. Il periodo in cui ha efficacia il contratto di comodato non può infatti, essere assimilato a un periodo di prova e il bene non rispetta il requisito della novità.
L’art. 1 c. 184-197 L. 160/2019 ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l’introduzione di un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi. Il credito d’imposta è inquadrato nel progetto di revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del ”Piano Industria 4.0”. La disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2020, sostituisce le previgenti disposizioni riguardanti il Superammortamento e l’Iper ammortamento.
Successivamente, l’art. 1 c. 1057 L. 178/2020 ha previsto che alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto:
- nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.
La risposta delle Entrate
Nel caso di specie, l’istante afferma di voler beneficiare della citata agevolazione in relazione all’acquisto di un macchinario detenuto, inizialmente, in qualità di comodatario e, solo successivamente, di proprietario.
Le componenti del macchinario sono state originariamente acquistate dalla società DELTA e poi montate in un momento successivo, quando vi è stata l’effettiva disponibilità di tutti i pezzi per il componimento del macchinario; successivamente il macchinario è stato concesso in uso gratuito all’Istante, prima della consegna e del collaudo del macchinario stesso, per poi, dopo 2 anni, essere acquistato dall’istante. Attraverso l’acquisto iniziale, DELTA ha potuto garantire l’avvio della nuova attività dell’istante.
Come chiarito dall’AE, il periodo in cui ha avuto efficacia il contratto di comodato non può essere assimilato a un periodo di prova nei termini indicati nella Risp. AE 3 febbraio 2022 n. 63 e detto periodo non può essere ritenuto irrilevante ai fini dell’individuazione del requisito della novità del macchinario. Per questi motivi, l’istante non può fruire del credito d’imposta.
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