Building information modeling (Bim) obbligatorio dal 1° gennaio 2025 per importi superiori a 2 milioni. Freno all’adozione del Bim anche per gli immobili di valore storico-artistico. La rivoluzione che doveva fare il suo exploit dal prossimo anno, al momento trova ancora impreparate troppe stazioni appaltanti tenute – tra l’altro – a individuare un ecosistema di figure, con relativi ruoli e responsabilità, per elaborare e adottare un modello di organizzazione efficace.
Su questo prova a intervenire il Correttivo al codice degli appalti il cui testo è appena arrivato al Parlamento per ricevere osservazioni. Sono diverse le modifiche che intervengono, più in generale, sul sistema di digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici previsto dal nuovo Codice degli appalti (Dlgs 36 del 2023) che è entrato in vigore con il 2024, costituendo un’importante innovazione che obbliga le stazioni appaltanti a gestire le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che interagiscono con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall’Anticorruzione, la quale dovrebbe dialogare anche con banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.
Sulla digitalizzazione, e in particolare sul fascicolo virtuale dell’operatore economico, sono state riscontrate non poche difficoltà, cui il Correttivo tenta di dare qualche risposta.
Nuova soglia per il Bim
Sul tema della digitalizzazione una delle modifiche più importante riguarda proprio il Bim, il cui uso doveva diventare obbligatorio dal 1° gennaio 2025 per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro. Il correttivo prevede di innalzare questa soglia a 2 milioni di euro.
Un intervento che risponde alle richieste di innalzamento del limite da parte degli enti territoriali, in quanto ci sarebbe il rischio – come si legge nella relazione tecnica – che «le stazioni appaltanti più piccole si si trovino di fronte ad un blocco delle procedure a causa delle carenze tecniche e di personale interno». Per la soglia di 2 milioni si fa riferimento alla «stima parametrica del valore del progetto».
Per i lavori su edifici vincolati in quanto beni culturali, l’obbligo del Bim, a partire dal 1° gennaio 2025, scatta per importi superiori alla soglia comunitaria, pari a 5 milioni e 538mila euro.
Il modello organizzativo
Modificato anche l’allegato I.9 che specifica tutti i passaggi che una stazione appaltante deve compiere per convertirsi al Bim. Innanzitutto, l’adozione del Bim, comportando un processo di rivisitazione delle procedure e dei processi interni, deve coinvolgere le diverse figure interessate, tra cui anche il personale della stazione appaltante preposto alla gestione finanziaria che, dunque – aggiunge il correttivo – deve ricevere una formazione specifica.
Inoltre, la stazione appaltante deve individuare un ecosistema di figure, con relativi ruoli e responsabilità, per elaborare e adottare un modello di organizzazione efficace, disegnato proprio per poter ben gestire l’adozione del Bim. Inoltre, viene introdotta la possibilità di affidare all’esterno le funzioni di alcune figure specifiche, quali il coordinatore dei flussi informativi e il gestore dell’ambiente di condivisione dei dati, qualora la stazione appaltante non possa provvedere a ricoprire tali ruoli con il personale interno. Altre modifiche riguardano i contenuti del capitolato informativo da allegare alla documentazione di gara nel caso di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria in Bim.
Fascicolo virtuale dell’operatore economico
Un’altra correzione riguarda il fascicolo virtuale dell’operatore economico, ossia il fascicolo, istituito presso la banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’Anac, tramite il quale la stazione appaltante accede, per ciascun operatore economico, ai dati e alle informazioni per la verifica dei requisiti generali e speciali, occorrenti per partecipare alla gara.
In questo sistema, le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni relative ai requisiti di partecipazione garantiscono alla banca dati nazionale dei contratti pubblici la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali. Su questo aspetto è emerso – come viene specificato nella relazione tecnica – un contrasto tra norme, per cui è stato necessario con il Correttivo introdurre una modifica «al fine di chiarire il rapporto tra le disposizioni del Codice e quelle sul funzionamento delle banche dati che alimentano la banca dati nazionale dei contratti pubblici», «chiarendo espressamente che le prime prevalgono sulle seconde».
Riguardo all’alimentazione del fascicolo virtuale – come evidenziato nella relazione tecnica che accompagna il correttivo – si registrano significativi ritardi, così come si riscontrano ritardi per le misure necessarie a garantire l’interoperabilità tra le banche dati esistenti e la banca dati dei contratti pubblici dell’Anac.
Un’altra correzione tenta di ovviare ai casi di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell’operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità in modo che non comportino un rallentamento del procedimento di gara.
Decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l’organo competente è autorizzato a disporre comunque l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’offerente che attesti il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare a causa del malfunzionamento. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l’affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante recede dal contratto fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite e procede alla segnalazione alle autorità competenti,
Rating di impresa
Sempre in tema di fascicolo virtuale, il correttivo propone la cancellazione del rating d’impresa, ossia del sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori, che doveva essere curato dall’Anac. Secondo quanto si legge nella relazione tecnica il sistema (non ancora attuato) avrebbe ostacolato l’ingresso nel mercato di nuovi operatori economici e situazioni di vantaggio per le imprese più grandi.
Interoperabilità dei dati
Una modifica riguarda la possibilità di inviare una segnalazione all’Agid in caso si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l’interoperabilità dei dati. Tale possibilità, oggi riservata all’Anac, è estesa anche alle stazioni appaltanti.
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