L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito il regime fiscale dei premi versati per le polizze vita emesse a favore dei lavoratori, tramite la risposta n. 218/E del 6 novembre 2024. Tale risposta, basata sugli articoli 15 (comma 1, lettera f) e 51 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), specifica le condizioni in cui i dipendenti possono beneficiare delle detrazioni fiscali sui premi delle polizze vita e in che modo queste somme incidono sulla formazione del reddito.
Benefici fiscali per i premi delle polizze vita: Quando e come si applicano?
Secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate, i premi versati per le polizze vita a tutela del rischio morte, se soddisfano determinati requisiti, non concorrono alla formazione del reddito imponibile del lavoratore, a patto che rientrino entro i limiti stabiliti.
- Esclusione dalla formazione del reddito – L’articolo 51, comma 1, del TUIR prevede che il reddito da lavoro dipendente includa tutte le somme percepite in relazione al rapporto di lavoro. Tuttavia, esistono specifiche eccezioni, come stabilito dal comma 3 dello stesso articolo, che esclude dalla formazione del reddito i beni e servizi erogati gratuitamente ai dipendenti, se entro il limite annuo di 258,23 euro.
- Limiti di esenzione per il 2023 e 2024 – Per il periodo d’imposta 2023, è stato fissato un limite di 3.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico. Per il 2024, il limite è stato aggiornato a 1.000 euro per tutti i dipendenti, elevato a 2.000 euro per quelli con figli a carico, previa dichiarazione del codice fiscale dei figli.
- Fringe benefits e detrazione per oneri – La normativa prevede che, per beneficiare della detrazione del 19% sulle polizze vita, il lavoratore deve aver sostenuto l’onere o deve essere stato tassato su tale importo. Infatti, la detrazione è concessa solo se il premio della polizza vita concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Come funziona la detrazione per i premi delle polizze vita
L’articolo 15, comma 1, del TUIR stabilisce che i premi versati per polizze che coprono il rischio di morte, invalidità permanente o non autosufficienza danno diritto a una detrazione del 19%. Tuttavia, se il premio è a carico del datore di lavoro e non concorre alla formazione del reddito del lavoratore (in base all’articolo 51, comma 3, del TUIR), il dipendente non può beneficiare di tale detrazione. La circolare n. 391/E del 2007 conferma, infatti, che l’onere deve essere effettivamente sostenuto dal lavoratore per essere detraibile.
L’intervento dell’Agenzia delle Entrate chiarisce il regime fiscale delle polizze vita per i dipendenti, garantendo maggiore trasparenza sui benefici fiscali legati a tali premi. Conoscere le specifiche condizioni normative consente ai lavoratori di sfruttare al meglio le detrazioni e alle aziende di ottimizzare il trattamento fiscale di queste agevolazioni.
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