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Rinnovabili, il Consiglio di Stato sospende una norma del Decreto Aree Idonee #finsubito prestito immediato


Un’impresa, attiva nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è interessata al ripotenziamento, ovvero alla sostituzione dei macchinari utilizzati con altri più recenti ed efficienti, di una serie di parchi eolici dei quali è titolare, situati in diverse località delle Regioni Sardegna, Puglia, Molise e Basilicata.

Tale impresa ha impugnato il DM Aree Idonee – decreto 21 giugno 2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio) entrato in vigore il 3 luglio scorso, con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica disciplina l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Il provvedimento, in attuazione dell’art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021 (Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), ha la finalità di individuare la ripartizione fra le regioni e le province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall’attuazione del pacchetto « Fit for 55 », anche alla luce del pacchetto « Repower UE ».

L’impresa appellante assume in sintesi che questo decreto, sarebbe illegittimo e le impedirebbe il programmato ripotenziamento del proprio impianto.

È intervenuta anche l’associazione Elettricità Futura – Unione delle imprese elettriche italiane.

Con un’ordinanza, il T.a.r. Lazio ha respinto la domanda cautelare contestuale al ricorso; in motivazione ha ritenuto che manchi il periculum, in quanto “il pregiudizio lamentato potrebbe soltanto conseguire all’esercizio della potestà legislativa regionale, che non risulta vincolata dai provvedimenti impugnati ad esprimersi in termini deteriori rispetto alle iniziative” della parte.

Contro quest’ordinanza, la ricorrente ha proposto appello cautelare, che contiene tre articolati motivi, con i quali ha contestato la decisione cautelare quanto al periculum e quanto al fumus riproposto i motivi dedotti nel ricorso di I grado.

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La Giunta della Sardegna ha approvato il disegno di legge

Parallelamente, la Regione Sardegna ha approntato il disegno della legge regionale attuativo del decreto impugnato, in senso ritenuto sostanzialmente impeditivo delle iniziative della parte ricorrente.

L’ordinanza del Consiglio di Stato

Con l’ordinanza n. 4298/2024 pubblicata il 14 novembre, il Consiglio di Stato (Sezione Quarta) ha accolto la domanda di sospensione del decreto impugnato limitatamente alla sola norma dell’art. 7 comma 2 lettera c), che alle Regioni dà la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all’art. 20, comma 8” del decreto 199/2021. “Quanto al fumus, la norma in questione appare – al sommario esame proprio di questa fase cautelare – non pienamente conforme all’art. 20, comma 8, del d. lgs. 199/2021, il quale già elenca le aree contemplate come idonee: in tale disciplina di livello primario non sembra possa rinvenirsi spazio per una più restrittiva disciplina regionale”, osserva Palazzo Spada.

Il Consiglio di Stato “non ritiene, poi, sussistere il contrasto con gli obiettivi del PNRR paventato dalla difesa dell’amministrazione, per due ragioni. In primo luogo, il decreto impugnato continua a vigere nella sua interezza, salva la norma sospesa di cui sopra. Inoltre, l’obiettivo M2C2-6 prevede “la creazione di un quadro normativo semplificato e accessibile per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) e per il ripotenziamento e l’ammodernamento degli impianti esistenti, in continuità con quanto previsto dal Decreto Semplificazioni; e la emanazione di una disciplina, condivisa con le Regioni e le altre amministrazioni dello Stato interessate, volta a definire i criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti di energie rinnovabili”. In tali termini, sarebbe semmai la disposizione sospesa ad andare in senso contrario, dato che potrebbe introdurre una componente di incertezza in un quadro già definito dalla norma di legge”.

Quanto al periculum, ad avviso del Collegio di Palazzo Spada “esso in generale va inteso come pericolo che un danno si possa verificare e non come pericolo di un danno già prodottosi. In questi termini, il presupposto – a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale Amministrativo – deve ritenersi integrato, in quanto sulla base del decreto impugnato, come correttamente evidenziato dalla parte appellante, le Regioni sono tenute a provvedere con un atto legislativo, ancorché di contenuto sostanzialmente amministrativo. Quest’atto, come è ben noto, è sindacabile soltanto avanti la Corte costituzionale, nei limiti previsti per questo rimedio, che non sono esattamente sovrapponibili a quelli consentiti dall’ordinaria impugnazione di un atto amministrativo. Di conseguenza, in mancanza della tutela cautelare, una decisione di merito potrebbe intervenire in un momento in cui i progetti di interesse della parte appellante potrebbero essere non più realizzabili per effetto della legge regionale sopravvenuta, con lesione del principio dell’effettività della tutela giurisdizionale”.

“Quanto sopra, ovviamente, fa salvo l’esercizio da parte della Regione dell’autonomia legislativa che le spetta in base alla Costituzione, dovendo solo in proposito tenersi conto della sospensione della norma del decreto ministeriale operata con quest’ordinanza”, precisa il Consiglio di Stato.

Sospesa una norma del DM Aree Idonee

In conclusione, il D.M. 21 giugno 2024 “va sospeso limitatamente alla sola norma dell’art. 7, comma 2, lettera c), che alle Regioni dà la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all’art. 20, comma 8” del decreto 199/2021 chiarendosi che tali aree rimarranno disciplinate dall’art. 20 comma 8 del d. lgs. 199/2021 stesso sino al termine di efficacia di quest’ordinanza”. Ciò con effetto sino alla pubblicazione della sentenza di merito che il Giudice di primo grado pronuncerà all’esito del procedimento, per cui l’udienza pubblica del 5 febbraio 2025 è già fissata.



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