Arrivano importanti novità sul Bonus Natale 2024: come
specificato nella Circolare
dell’Agenzia delle Entrate del 19 novembre 2024, n.
22/E, è stata ampliata la platea dei soggetti
beneficiari ma, soprattutto sono cambiate le condizioni a cui
spetta l’una tantum di 100 euro.
Bonus Natale 2024: le novità nella Circolare del Fisco
Le modifiche sono state inserite all’art. 2 del D.L. n.
167/2024, «Misure urgenti per la riapertura dei termini di
adesione al concordato preventivo biennale e l’estensione di
benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni
finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze», che ha
modificato l’art. 2-bis del D.L. n. 113/2024, convertito in Legge
n. 143/2024 (c.d. Decreto Omnibus). La norma ha introdotto
l’erogazione una tantum, per l’anno 2024, di un’indennità di
importo pari a 100 euro a favore di alcuni lavoratori
dipendenti.
Adesso vengono cambiate alcune condizioni, ampliando
l’ambito soggettivo di applicazione: il Bonus
Natale spetta, fermi restando gli altri requisiti, al lavoratore
dipendente che ha almeno un figlio, anche se nato fuori del
matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si
trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del
testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
Bonus Natale 2024: a chi spetta
Il bonus è, pertanto, erogato al lavoratore dipendente per il
quale sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
- abbia, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non
superiore a 28.000 euro; - abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato
fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato,
ai sensi del citato articolo 12, comma 2, del TUIR; - abbia un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro
dipendente di importo superiore a quello della detrazione spettante
ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.
Il bonus è riconosciuto al genitore, titolare di reddito di
lavoro dipendente, anche in presenza di un unico figlio, purché lo
stesso sia fiscalmente a carico. Si considerano fiscalmente a
carico:
- i figli fino a 24 anni con reddito lordo complessivo inferiore
a 4mila euro; - i figli con più di 24 anni con reddito inferiore a 2.840,51
euro.
La novella prevede che, ai fini della spettanza del bonus, il
lavoratore dipendente debba avere almeno un figlio, anche se nato
fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato,
fiscalmente a carico, nulla disponendo – contrariamente alla
formulazione previgente – con riferimento al coniuge o
all’appartenenza al nucleo c.d. monogenitoriale. In altri termini,
non è più richiesto, per la spettanza del bonus, il requisito
relativo al coniuge fiscalmente a carico o all’appartenenza a un
nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
No a doppio bonus
Rimane il limite di cumulabilità: nel caso,
dunque, di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i
requisiti richiesti dalla norma, l’indennità spetta a uno solo di
essi, ove siano:
- coniugati, non legalmente ed effettivamente separati; 8
- conviventi di fatto ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37,
della legge n. 76 del 2016.
Nella Circolare vengono anche riportate alcuni possibili casi di
applicazione del bonus.
Erogazione del bonus
Per richiedere il bonus, i dipendenti devono
autocertificare il possesso dei requisiti, includendo una
dichiarazione sul fatto che il coniuge o convivente non sia
anch’esso beneficiario. Chi ha già inoltrato la richiesta non deve
ripresentarla, salvo necessità di aggiornamenti, come l’inserimento
del codice fiscale del convivente.
Il sostituto d’imposta provvederà al pagamento del Bonus Natale
insieme alla tredicesima mensilità. Nel caso in
cui il lavoratore non riceva il contributo pur avendone diritto,
sarà possibile recuperarlo nella dichiarazione dei redditi relativa
al 2024.
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