Entro il prossimo 9 dicembre dovrà essere pagata la 6° rata della rottamazione delle cartelle.
In vista della scadenza, i contribuenti potrebbero avere ancora diversi dubbi. Ad esempio le incertezze potrebbero riguardare il recupero dei bollettini di pagamento, l’attivazione dell’addebito della rata sul conto corrente o una valutazione di convenienza nel proseguire con la pace fiscale.
Tuttavia, ci sono anche altri aspetti ancora più importanti da chiarire.
Nel presente approfondimento ci soffermeremo su tre domande e tre risposte su alcuni aspetti comunque di interesse generale per chi ha aderito alla pace fiscale e fino a oggi ha rispettato tutte le scadenze dei versamenti pregressi.
La rottamazione delle cartelle. Il 9 dicembre scade la 6° rata
La scadenza del 9 dicembre 2024 per la sesta rata della rottamazione delle cartelle è un appuntamento cruciale per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata.
Rispettare questa data è essenziale per mantenere i benefici della rottamazione e regolarizzare la propria posizione fiscale senza incorrere in ulteriori oneri. Organizzare il pagamento con anticipo, verificare i dettagli della propria adesione e conservare le ricevute sono passi fondamentali per evitare problemi futuri.
Poi la cosa più importante, grazie alla rottamazione il contribuente può estinguere i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione pagando esclusivamente il capitale dovuto.
Sono cancellati sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione.
Vantaggi che verrebbero azzerati da un eventuale mancato pagamento della rata in scadenza a dicembre.
Rottamazione cartelle. Tre domande e tre risposte sulla scadenza del 9 dicembre
Il mancato pagamento della sesta rata entro il 9 dicembre 2024 o l’errato versamento dell’importo dovuto comporta la decadenza dalla rottamazione.
Questo significa che: il contribuente perde tutti i benefici della definizione agevolata (esclusione di sanzioni e interessi); l’intero debito residuo, comprensivo di sanzioni e interessi originari, tornerà esigibile e verrà attivata la normale procedura di riscossione coattiva; non saranno possibili ulteriori rateizzazioni del debito (in alcuni casi).
Le domande che abbiamo preparato in vista della scadenza del 9 dicembre sono le seguenti:
- Se non pago, l’ADER riattiva il precedente pignoramento dello stipendio?
- Se decado dalla pace fiscale posso attivare una rateazione ordinaria per il debito residuo?
- Un’eventuale decadenza della sanatoria mi preclude l’accesso alla rottamazione-quinquies?
Vediamo di dare una risposta precisa a queste domande.
Omesso pagamento e ripresa pignoramenti
La presentazione dell’istanza di rottamazione delle cartelle ha bloccato i pignoramenti in essere alla data di presentazione della stessa. Il pagamento delle rate fin qui scadute ha permesso al contribuente di continuare a ricevere lo stipendio per intero; senza che gli sia trattenuta la quota relativa al precedente pignoramento, stipendio che è ritornato dunque nella piena disponibilità del debitore (si veda la risposta Agenzia delle entrate n°128/2020 sui pignoramenti post rottamazione).
Se il contribuente non paga la 6° rata, perde tutti i vantaggi della pace fiscale e l’ADER potrà riprendere le ordinarie attività di riscossione, compreso il pignoramento dello stipendio. Stessa cosa dicasi per un eventuale pignoramento della pensione.
Decadenza pace fiscale e rateazione ordinaria
Capitolo rateazione. Chi ha già rateizzato una cartella, senza poi pagare e successivamente ha aderito alla pace fiscale, senza poi onorarla, non potrà richiedere una nuova rateazione ex art.19 del DPR 602/1973.
Tale preclusione riguarda i piani di rateazione attivati dal 1° luglio 2022 in avanti. Non vale per le rateazioni attivate prima di tale data.
Dunque, per alcuni il pagamento della rottamazione delle cartelle è l’unica scelta.
Decadenza pace fiscale e rottamazione-quinquies
Nell’ultimo periodo si sta parlando tanto di una nuova rottamazione delle cartelle. La rottamazione quinquies però a oggi è saltata.
Laddove il Governo dovesse approvare una nuova sanatoria, c’è da dire che un’eventuale decadenza dalla rottamazione-quater non precluderebbe l’accesso alla quinquies per gli stessi debiti già oggetto di pace fiscale.
Questa affermazione si basa su quanto previsto per le precedenti rottamazioni: rottamazione-quater, ter, bis, ecc.
Infatti, nessuna di queste sanatoria è stata preclusa a chi era decaduto da una precedente pace fiscale. Salvo espresse disposizioni di segno opposto, chi decadrà dalla rottamazione-quater potrà accedere ad una futura sanatoria delle cartelle.
Riassumendo…
- Scadenza del 9 dicembre 2024: è fissata per il pagamento della sesta rata della rottamazione delle cartelle. L’omesso pagamento comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata.
- Benefici della rottamazione: grazie alla rottamazione, si estinguono i debiti pagando solo il capitale dovuto, con la cancellazione di sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione.
- Conseguenze del mancato pagamento: il mancato pagamento della rata comporta la ripresa delle normali procedure di riscossione, inclusi pignoramenti di stipendi o pensioni, e la decadenza dal piano agevolato.
- Rateazione ordinaria esclusa: chi non onora la rottamazione e aveva già attivato una precedente rateazione ordinaria non potrà accedere a un nuovo piano di rateazione per i debiti inclusi nella sanatoria.
- Possibile accesso a nuove rottamazioni: eventuali decadenze dalla rottamazione-quater non precludono l’accesso a una futura sanatoria (es. rottamazione-quinquies), salvo disposizioni contrarie.
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