L’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per i contribuenti in regime forfetario, prevede che «al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi» l’aliquota dell’imposta sostitutiva sia pari al 5%, in luogo dell’aliquota del 15%. Con la risposta ad interpello n 226 del 22 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate rispetto ai casi di applicabilità di tale aliquota “ultraridotta”, nel confermare quanto già affermato dalla DRE Lombardia con la risposta all’interpello n. 904-1040/2022, ritiene che l’aliquota ridotta al 5% nei primi cinque anni si possa applicare solo in presenza fin dall’origine dei requisiti per l’accesso all’agevolazione. Più nel dettaglio, a giudizio dei tecnici di Via Giorgione, l’aliquota “start-up“ non trova applicazione in caso di adesione al regime forfetario “in corsa”. Questo perché, in base alla formulazione del comma 65 citato, la previsione di tale aliquota (agevolata) è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfetario (e la relativa imposta sostitutiva). Di conseguenza, coloro che iniziano una nuova attività anche per effetto della presenza di una causa di esclusione in regime ordinario e solo successivamente (sempre nell’ambito del quinquennio preso in considerazione del comma 65) “entrano” nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività non possono beneficiare dell’aliquota agevolata. Pertanto, la Contribuente non potrà fruire, nell’ambito del regime forfetario, dell’aliquota agevolata del cinque per cento prevista dal comma 65 citato sia per il periodo d’imposta (n+1), sia per quelli successivi che residuano al completamento del quinquennio dall’inizio dell’attività.
Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 226 del 22 novembre 2024, con oggetto: REGIME FORFETARIO – Cambio di regime – Passaggio dal regime ordinario/semplificato al regime forfetario – Aliquota agevolata del 5% – Applicabilità dell’aliquota super agevolata per gli anni residui del primo quinquennio – Passaggio al regime forfettario adottando l’aliquota del 5% (forfettario start-up) per il tempo residuale al compimento del quinquennio – Non applicabilità – Ragioni – Per l’applicazione del regime agevolato per le start-up si devono possedere i requisiti fin dall’origine, ossia all’atto dell’apertura della partita IVA, a nulla rilevando l’ottenimento degli stessi nell’arco del tempo residuale al compimento del quinquennio – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di Stabilità per il 2015)
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