Riferimenti normativi: Art.38 c.c.
Focus: Il legale rappresentante di una associazione sportiva dilettantistica è responsabile solo in quanto titolare della rappresentanza dell’associazione o se ha svolto attività negoziale per conto dell’associazione? Sulla questione si è pronunciata la Corte di giustizia tributaria di 2°grado della Puglia con la sentenza n.3438/1 del 17/10/2024.
Principi generali: Le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) non riconosciute sono organizzazioni di più persone che decidono di associarsi stabilmente e si accordano per realizzare un interesse comune: la gestione di una o più attività sportive, senza scopo di lucro e per finalità di natura ideale, cioè praticate in forma dilettantistica. L’associazione non riconosciuta ha un patrimonio denominato fondo comune costituito dai contributi degli associati, dai beni acquistati mediante tali contributi e da tutti gli altri beni pervenuti all’associazione, non dispone di personalità giuridica e i soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’associazione sono responsabili personalmente e solidalmente con l’ente degli obblighi o di eventuali debiti contratti con i terzi, indipendentemente dal fatto che siano titolari di cariche sociali (art.38 c.c.).
Il caso, oggetto di pronuncia della Corte di giustizia tributaria di 2°grado, è scaturito da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, per l’anno d’imposta 2014, sulla base di un processo verbale di constatazione della SIAE e della Guardia Finanza, nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica (Asd). Con l’atto impositivo, notificato nel 2019 all’Associazione ed al suo rappresentante legale, responsabile delle violazioni e coobbligato ex art.38 c.c., l’Agenzia delle Entrate disconosceva i benefici del regime contabile agevolativo previsti dalla legge n.398/1991 per le associazioni sportive dilettantistiche, in assenza di documentazione contabile richiesta all’associazione e da questa non prodotta. L’Ufficio, perciò, aveva ricostruito i ricavi dichiarati dall’Associazione nel modello Unico, per l’anno di imposta 2014, determinando sugli stessi una percentuale di redditività del 25% con un reddito d’impresa maggiore rispetto al dichiarato, e recuperando gli omessi versamenti di imposte Iva/Irap/Ires, non essendo stato presentato il modello Iva della dichiarazione. L’atto impositivo non veniva impugnato dall’Associazione ma solo dal rappresentante legale, in qualità di coobbligato, con ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale che lo rigettava condannando alle spese il contribuente. Quest’ultimo, di conseguenza, ha impugnato la sentenza con appello dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di 2°grado eccependo tra i vari motivi che i giudici di prime cure non avevano tenuto conto del fatto che non gli erano stati notificati gli atti prodromici all’avviso di accertamento e che l’incarico di rappresentante legale fosse passato ad altro soggetto a novembre 2014.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha ritenuto infondato l’appello e corretto l’operato dei giudici di prime cure, precisando che la mancata notifica degli atti prodromici all’avviso di accertamento all’appellante non inficia la validità dell’accertamento né la responsabilità del rappresentante legale, così come confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che esclude l’obbligo di notifica di tali atti al coobbligato se non per l’avviso di mora o la cartella di pagamento. Richiamandosi a quanto osservato dai giudici di prime cure la Corte ha evidenziato che gli atti devono essere notificati al rappresentante legale in carica al momento della notifica. Nel caso di specie, l’Amministrazione resistente ha operato in conformità a questa regola tenendo conto delle responsabilità del contribuente, nella veste di rappresentante legale dell’Asd, comprovata dal fatto che lo stesso, avendo ricoperto il ruolo di legale rappresentante nel periodo 2013-2015, aveva agito in nome e per conto dell’associazione sportiva dilettantistica (ASD) poiché aveva gestito i contratti di sponsorizzazione e, nell’annualità accertata non aveva provveduto agli adempimenti fiscali e amministrativi dell’associazione, tra cui la mancata redazione del rendiconto economico-finanziario per il 2014 e l’omessa istituzione del Libro dei Verbali delle Assemblee dei Soci. La Corte di giustizia tributaria, pertanto, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha rigettato l’appello affermando il principio << secondo cui la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi>> ( Cass.Ord.n.5174/2021; Cass.sent.n.5269/2024; Cass.sent.n.7906/2023; Cass.n.7107/22).
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