Nell’ambito della gestione della procedura della composizione negoziata della crisi d’impresa, è stato sempre dato molto risalto al ruolo dell’esperto. Tuttavia nello speciale che segue, estratto dall’ebook Composizione negoziata della crisi di impresa dopo il D.lgs. 136/2024 del professore Massimiliano Di Pace, prendiamo in considerazione un altro protagonista della procedura in questione. Ecco il ruolo dell’imprenditore in crisi.
1) Ruolo dell’imprenditore in crisi
Anche l’imprenditore in crisi ha delle attività da svolgere, o meglio, dei doveri da rispettare, in questa prima fase della procedura, che sono delineati negli artt. 4, 16, 17 e 21 del D.Lgs. 14/2019.
Per l’imprenditore in crisi i doveri sono:
1) comportarsi secondo buona fede e correttezza (art. 4, comma 1);
2) rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori, ed agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente (art. 16, comma 4);
3) gestire il patrimonio e l’impresa in crisi senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori (art. 16, comma 4);
4) partecipare personalmente agli incontri con l’esperto ed i creditori, fermo restando che può farsi assistere da consulenti (art. 17, comma 5);
5) informare l’esperto sullo stato delle trattative che conduce senza la sua presenza (art. 17, comma 5);
6) presentare eventuali osservazioni sull’indipendenza dell’esperto o sul suo operato, entro 3 giorni dalla comunicazione della convocazione, al Segretario generale della Camera di commercio[1] (art. 17, comma 6);
7) versare alla Camera di commercio i diritti di segreteria per la copertura delle spese della procedura della composizione negoziata (art. 17, comma 10);
8) conservare la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa in crisi (art. 21, comma 1);
9) gestire l’impresa in crisi in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività, e nel prevalente interesse dei creditori, ferme restando le sue responsabilità (art. 21, comma 1);
10) individuare la soluzione per il superamento della situazione di insolvenza (art. 21, comma 1);
11) informare preventivamente l’esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione, nonché dell’esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative, o alle prospettive di risanamento (art. 21, comma 2);
12) informare immediatamente l’esperto quando l’imprenditore in crisi compie un atto, nonostante il parere negativo dell’esperto (art. 21, comma 4).
Approfondisci con la lettura dell’ebook Composizione negoziata della crisi di impresa dopo il D.lgs. 136/2024
[1] Il quale riferisce alla commissione che ha nominato l’esperto, e dopo aver valutato le circostanze esposte, e sentito l’esperto, se lo ritiene opportuno, provvede alla sua sostituzione entro 5 giorni lavorativi.
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