- L’INPS ha rilasciato il modulo per la richiesta degli sgravi contributivi relativi all’assunzione di soggetti beneficiari dell’Assegno di Inclusione e del Supporto per la Formazione e il Lavoro.
- Il datore di lavoro può richiedere l’esonero contributivo al 100%, nel limite di 8.000 euro all’anno, fino a un periodo massimo 12 mesi. In caso di assunzione a tempo determinato, l’importo del beneficio viene dimezzato.
- Contestualmente è stato attivato anche l’applicativo per il pagamento diretto del contributo previsto per le attività di mediazione di agenzie per il lavoro e altri enti.
Sono stati rilasciati i moduli per la richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato o indeterminato di soggetti percettori dell’Assegno di Inclusione o del Supporto per la Formazione e il Lavoro. I beneficiari di questa agevolazione fiscale sono i datori di lavoro di aziende private.
Per le assunzioni a tempo indeterminato è previsto uno sgravio sui contributi IVS fino al 100% per 12 mesi, entro un limite di 8.000 euro annui. L’incentivo vene proporzionalmente ridotto per i rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale.
Scopriamo in questa guida come funzionano gli sgravi contributivi INPS per i datori di lavoro che assumono percettori di Assegno di Inclusione, chi può richiederli e come fare domanda online.
Sgravi contributivi Assegno di Inclusione (ADI): a chi spettano
L’INPS ha reso noti i beneficiari degli sgravi contributivi per l’assunzione di percettori dell’Assegno di Inclusione e del Supporto per la Formazione e il Lavoro, i due nuovi sussidi che hanno sostituito il Reddito di Cittadinanza. Con il messaggio INPS numero 3888 del 20 novembre 20241, infatti, sono stati rilasciati i moduli per l’invio delle richieste da parte dei datori di lavoro interessati all’esonero contributivo.
Hanno diritto all’agevolazione esclusivamente i datori di lavoro privati, inclusi gli quelli del settore agricolo, per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Per ottenere l’agevolazione, inoltre, il datore di lavoro deve inserire l’offerta di lavoro nella piattaforma SIISL.
Per quanto riguarda le tipologie contrattuali incentivabili, INPS ha incluso:
- contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale;
- contratti di somministrazione, esclusi i rapporti di lavoro intermittente.
- contratti di apprendistato;
Una volta richiesto il contributo, il datore di lavoro potrà fruirne tramite conguaglio nelle denunce contributive a partire da dicembre 2024. Gli arretrati (da gennaio a novembre 2024) si potranno recuperare sui flussi di competenza a dicembre 2024, gennaio 2025 e febbraio 2025.
Sgravi contributivi ADI: come calcolare gli importi
Le prime indicazioni relative all’esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato di percettori di ADI o SFL erano state fornite con la circolare n. 11 del 29 dicembre 20232. Gli ulteriori dettagli forniti dall’INPS ci permettono di calcolare anche l’ammontare degli sgravi contributivi che spettano ai datori di lavoro.
Tipologia di contratto | Esonero contributivo | Durata massima | Importo massimo |
---|---|---|---|
Tempo indeterminato | 100% | 12 mesi | 8.000 euro annui |
Tempo determinato o stagionale (pieno o parziale) | 50% | 12 mesi | 4.000 euro annui |
Per le assunzioni a tempo indeterminato è prevista la possibilità di richiedere uno sgravio sul versamento dei contributi IVS al 100% per 12 mesi dall’assunzione, entro un limite di 8.000 euro all’anno (cioè 666,66 euro al mese o 21,50 euro al giorno), ma con l’esclusione dei premi e dei contributi INAIL. Per le assunzioni part-time l’incentivo viene proporzionalmente ridotto.
Riduzione al 50% anche per i contratti a tempo determinato, che daranno diritto a un esonero contributivo massimo di 4.000 euro all’anno (cioè 333,33 euro al mese o 10,75 euro al giorno). In questo caso, però, al datore di lavoro spettano ulteriori 12 mesi di sgravi contributivi dalla data di trasformazione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato.
Come richiedere l’esonero contributivo all’INPS
Le domande di esonero contributivo per le assunzioni di percettori dell’Assegno di Inclusione o del Supporto per la Formazione e per il Lavoro sono già aperte. I datori di lavoro interessati all’incentivo possono presentare l’apposito modulo on-line “Esonero SFL-ADI” disponibile nel Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) sul sito web dell’INPS.
All’interno del modulo il datore dovrà inserire una serie di informazioni utili all’istituto per identificare il lavoratore assunto e per calcolare l’ammontare di sgravio spettante. A tal fine bisogna specificare:
- le generalità del lavoratore assunto;
- la prestazione di cui è percettore al momento dell’assunzione (SFL o ADI);
- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;
- l’importo della retribuzione lorda mensile media, comprensiva di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- l’eventuale percentuale di part-time (nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale);
- la misura dell’aliquota contributiva per il datore di lavoro, oggetto dello sgravio;
- l’eventuale attività di mediazione svolta da un soggetto terzo.
Una volta eseguiti i dovuti controlli da parte dell’INPS, accertato che vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis al datore di lavoro, l’Istituto informa il beneficiario dell’esito positivo della domanda e calcola l’importo massimo agevolabile.
Contributo per le attività di mediazione
Contestualmente all’apertura delle domande per accedere all’esonero contributivo, sono stati attivati anche i contributi per le attività di mediazione svolte da agenzie per il lavoro o da altri enti.
Gli aiuti disponibili sono di due tipologie:
- un contributo pari al 30% dell’incentivo fruito dal datore di lavoro (cioè massimo 2.400 euro o 1.200 euro a seconda rispettivamente di un’assunzione a tempo indeterminato o a termine) per le agenzie per il lavoro, che spetta per ogni soggetto assunto;
- un contributo pari al 60% dell’incentivo fruito dal datore di lavoro per le attività svolte dai patronati, dagli enti bilaterali, dalle associazioni senza fini di lucro, da enti del terzo settore e da imprese sociali per il reinserimento dei lavoratori disabili nel mercato del lavoro con contratto a tempo indeterminato. Il contributo sale all’80% in caso di assunzione a termine o stagionale.
Come funziona l’Assegno di Inclusione
L’Assegno di Inclusione è una delle misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale che il Governo ha introdotto per sostituire il Reddito di Cittadinanza. Rispetto a quest’ultimo, però, ha una platea di beneficiari ridotta ai nuclei familiari in cui sono presenti alternativamente:
- minorenni;
- persone con disabilità;
- persone di età superiore ai 60 anni;
- persone in condizioni di svantaggio rientranti nelle casistiche dell’elenco pubblicato dal Ministero del Lavoro3.
Questa agevolazione consiste in un sostegno economico, sociale e professionale che viene erogato su base mensile fino a un massimo di 18 mesi. Successivamente, previa sospensione di un mese, è prorogabile per altri 12 mesi. L’assegno, che non può essere inferiore ai 480 euro annui, si compone di due parti:
- un’integrazione del reddito familiare fino a una determinata soglia (quota A);
- un sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto registrato (quota B).
Per poter accedere a questa agevolazione, però, occorre possedere un ISEE non superiore a 9.360 euro all’anno e un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ADI. Tali requisiti possono essere incrementati in presenza di persone con disabilità o non autosufficienti.
Infine, è necessario risultare residenti in Italia da ameno 5 anni, gli ultimi due dei quali continuativi, al momento di presentazione della richiesta. Questo requisito si estende anche agli altri componenti del nucleo familiare.
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La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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