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Sì del Senato a Concordato e Acconti #finsubito prestito immediato







Il 28 novembre 2024, il Senato ha approvato con 100 voti favorevoli, 46 contrari e un’astensione il disegno di legge di conversione del Decreto Legge 155/2024, noto come “Decreto Anticipi” o “collegato alla Manovra fiscale”, che introduce rilevanti modifiche in ambito economico e fiscale, con un focus particolare sugli Enti territoriali. L’approvazione è avvenuta con il voto di fiducia richiesto dal Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che segna un passo importante nell’iter legislativo. Ora, il testo passerà all’esame della Camera.

Con il via libera del Senato, il decreto dovrà essere convertito in legge entro il 18 dicembre 2024. La discussione alla Camera avverrà in tempi rapidi, con la scadenza per la presentazione degli emendamenti fissata al 2 dicembre 2024. L’auspicio è che la legge venga licenziata a Montecitorio entro il 5 dicembre 2024, per rispettare le scadenze della Legge di Bilancio e la Manovra economica per il 2025.

Il testo del decreto, ormai quasi definitivo, contiene misure di rilievo, tra cui:

  • la riapertura dei termini per l’adesione al concordato preventivo biennale (CPB);
  • il regime del ravvedimento per il periodo 2018-2022;
  • la proroga del termine per il versamento degli acconti per il 2024;
  • il rifinanziamento dell’APE Sociale;
  • la stretta sul saldo delle fatture PA alle impese;
  • l’estensione del Bonus Natale;
  • le misure per velocizzare l’attuazione del PNRR.

Vediamo, nel dettaglio, alcune delle modifiche approvate dal Senato.

Concordato preventivo biennale, ufficiale la riapertura al 12 dicembre

Il Decreto Legge 155/2024 ha ufficializzato la possibilità di adesione al concordato preventivo biennale (CPB) al 12 dicembre 2024. In particolare, il decreto prevede che i soggetti ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) che hanno presentato il modello REDDITI 2024 entro il 31 ottobre 2024, senza aderire al CPB, possano farlo entro il 12 dicembre 2024, presentando una dichiarazione integrativa. La novità è importante perché consente a questi soggetti di accedere al CPB anche dopo la scadenza iniziale, mettendosi al riparo da possibili controlli fiscali e beneficiando delle agevolazioni previste dal regime.

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NOTA BENE: Non sono ammesse dichiarazioni integrative a favore, ma solo quelle per regolarizzare la propria posizione.

Inoltre, il decreto introduce anche modifiche alla causa di esclusione/cessazione dal CPB, legata alla modifica della compagine sociale delle società o associazioni. Precedentemente, una variazione della compagine sociale, come l’ingresso di nuovi soci, impediva l’accesso al concordato preventivo o ne causava la cessazione durante il biennio. Ora, la causa di esclusione si applica solo nel caso in cui ci sia un aumento del numero di soci o associati, mentre le modifiche che comportano una riduzione o nessuna variazione del numero di soci non determinano l’esclusione dal CPB. Un’eccezione importante riguarda il subentro degli eredi a seguito del decesso di un socio, che non comporta la decadenza dal CPB, anche se aumenta il numero dei soci.

Infine, un aspetto ancora controverso riguarda gli effetti del recesso di un socio, che, secondo la nuova normativa, non sembra più configurarsi come causa di cessazione del CPB. Questo potrebbe comportare problemi per i soci rimanenti, che potrebbero trovarsi in difficoltà nel mantenere il regime fiscale concordato.

Regime del ravvedimento 2018–2022. Novità per imprese multiattività

Il decreto fiscale collegato, approvato dal Senato, introduce una serie di modifiche rilevanti riguardanti anche il regime del ravvedimento 2018-2022, con l’obiettivo di ampliare l’accesso alla sanatoria fiscale per una nuova categoria di contribuenti: le imprese multiattività, cioè quelle che esercitano più attività economiche, ciascuna con un proprio codice ATECO.

Finora, le imprese che esercitavano attività non coperte dall’ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale) erano escluse dal regime del ravvedimento, mentre, adesso, il decreto consente a queste imprese di accedere alla sanatoria, a condizione che l’importo dei ricavi derivanti dalle attività non coperte dall’ISA superi il 30% del totale.

Per i contribuenti multiattività che rientrano nel ravvedimento, il calcolo delle imposte dovute si basa su un aumento del 25% della base imponibile, che è costituita dal reddito o dal valore della produzione netto. L’aliquota per le imposte dirette sarà fissata al 12,5%, mentre per l’IRAP sarà applicata una aliquota del 3,9%. Tuttavia, questi contribuenti non potranno beneficiare della riduzione del 30% prevista per le imposte sostitutive, un’agevolazione che invece viene concessa ad altri soggetti che aderiscono al regime del ravvedimento speciale.

Inoltre, il Dl n. 155/2024 prevede una modifica importante anche per quanto riguarda il versamento dell’imposta sostitutiva. In caso di società semplici o di persone, o per società di capitali in regime di trasparenza fiscale, il pagamento dell’imposta sostitutiva sulle imposte sui redditi può essere effettuato direttamente dalla società o associazione al posto dei singoli soci. Questo cambiamento risponde alla necessità di chiarire la modalità di versamento, dato che, in passato, non era chiaro chi fosse il soggetto obbligato a eseguire il pagamento, soprattutto nel periodo pandemico (2020-2021), quando molti contribuenti non avevano applicato gli ISA a causa delle difficoltà legate al Covid.

NOTA BENE: La sanatoria fiscale relativa ai redditi 2018-2022 si chiuderà il 31 marzo 2025, offrendo così a molti contribuenti l’opportunità di mettersi in regola senza incorrere in sanzioni.

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Rinvio di versamenti e acconti a gennaio 2025

Il Decreto Legge n. 155/2024, in fase di conversione, introduce un’importante proroga del termine per il pagamento della seconda rata di acconto delle imposte, con un emendamento che interessa principalmente le persone fisiche titolari di partita IVA.

In particolare, il termine per il pagamento del secondo acconto, originariamente fissato al 2 dicembre 2024, è stato posticipato al 16 gennaio 2025 per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro nel 2023.

NOTA BENE: Questa proroga si applica anche alle imposte sostitutive, incluse quelle dovute da chi adotta il regime forfetario o semplificato, nonché quelle relative a chi ha aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB). Non riguarda, invece, l’IRAP né i contributi INPS, che restano soggetti alle scadenze ordinarie.

Inoltre, il decreto conferma anche la possibilità di rateizzare il pagamento dell’acconto in 5 rate mensili a partire dal 16 gennaio 2025, con una maggiorazione degli interessi pari al 4% annuo sulle rate successive alla prima. Tale opzione risulta particolarmente vantaggiosa per i contribuenti che, grazie alla proroga, possono evitare di incorrere in sanzioni per il ritardo nel versamento, avendo più tempo per regolarizzare la propria posizione fiscale. In particolare, il rinvio dei versamenti si applica anche a chi ha aderito o intende aderire al CPB entro il 12 dicembre 2024, beneficiando così della possibilità di effettuare il pagamento dell’acconto “rafforzato” entro la nuova scadenza di gennaio, senza incorrere in penalizzazioni.

Proroga acconti: esclusi i titolari di reddito agrario

Il rinvio del termine per il pagamento della seconda rata di acconto delle imposte, previsto dal Decreto Legge n. 155/2024, non si applica ai titolari di reddito agrario.

La proroga, infatti, riguarda esclusivamente le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2023 abbiano dichiarato ricavi o compensi inferiori a 170.000 euro. I produttori agricoli titolari di reddito agrario, invece, non rientrano in questa categoria, in quanto il reddito agrario è considerato un reddito fondiario e non un reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

NOTA BENE: Di conseguenza, non potendo questi soggetti usufruire della proroga, restano soggetti alla scadenza ordinaria del 2 dicembre 2024.

L’unica eccezione riguarda gli agricoltori che, oltre all’attività agricola, svolgono attività d’impresa, come agriturismo o produzione di energia, i quali devono considerare il volume d’affari complessivo delle attività dichiarato nell’IVA per verificare se rientrano nel limite di 170.000 euro.

Dl Fiscale, le altre misure

Tra le altre misure, che sono presenti del testo del Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2025, si segnala:

Payback farmaceutico: è stata introdotta una norma per riequilibrare le risorse del payback farmaceutico tra le regioni, modificando il criterio di distribuzione. In passato, il sistema si basava su una distribuzione “pro capite”, con la Lombardia che riceveva maggiori risorse. La nuova misura, approvata in Commissione Bilancio, prevede una redistribuzione che considera l’entità degli sforamenti delle singole regioni.

Riduzione liste di attesa: le risorse erogate nel 2020 e 2021 per fronteggiare l’emergenza Covid e ancora disponibili nei bilanci regionali possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2025. Queste dovranno essere destinate all’attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d’attesa nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Assunzioni nella pubblica amministrazione: è prevista la possibilità per ministeri ed enti locali di assumere personale specializzato a tempo determinato (fino al 31 dicembre 2026). L’obiettivo è accelerare il pagamento dei debiti commerciali da parte delle amministrazioni pubbliche.

Autostrade dello Stato: sono stati stanziati 343 milioni di euro per rafforzare il patrimonio della società in-house del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, istituita ad aprile per gestire le tratte autostradali statali a pagamento.

Transizione 4.0: aumenta di 4,7 miliardi di euro la dotazione per il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nell’ambito del piano Transizione 4.0. Le risorse per coprire l’incremento sono prelevate dal Fondo del patrimonio destinato.

NOTA BENE: Non è stata inclusa nel testo finale la proposta di Rottamazione-quinquies. Pertanto, non sarà introdotta una nuova definizione agevolata per le cartelle esattoriali affidate all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.

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