Nell’ambito del codice dei contratti pubblici ( D.lgs. n. 50/2016 ), è separata la tassazione delle retribuzioni aggiuntive corrisposte per le funzioni tecniche anche se corrisposte in un periodo d’imposta successivo a quello di effettiva maturazione, a condizione che il ritardo sia dovuto al sopraggiungere di una causa giuridica, come, ad esempio, la stipula del contratto collettivo di lavoro. Agli stessi emolumenti è applicata la tassazione ordinaria quando, invece, il pagamento ritardato è “ fisiologico “ all’ iter complesso della liquidazione. E’ il chiarimento fornito dall’ Agenzia delle entrate con la risposta n. 277/ 2024.
La richiesta di chiarimenti proviene da un ente che deve procedere al pagamento degli incentivi per funzioni tecniche, previsti dall’articolo 113 del Dlgs n. 50/2016, ossia dal Codice degli appalti pubblici.
Il codice prevede al comma 2 l’ istituzione di un fondo in cui le amministrazioni aggiudicatrici devono destinare risorse finanziarie modulate sull’importo dei lavori ; servizi e forniture oggetto di applato. L’articolo citato prevede al comma 3 che :
“L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito […] è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche […] in merito a “… attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.”
Nel caso di specie, sulla base della documentazione fornita dall’ istante , risulta che l’adozione del Regolamento è avvenuta a seguito di un complesso iter che si è concluso solo in data 29 aprile 2021 con l’adozione da parte del Consiglio del Regolamento stesso, mentre il contratto collettivo integrativo, che recepisce i criteri di ripartizione definiti dal citato Regolamento, è stato invece sottoscritto tra le parti il 22 dicembre 2021, mentre, come chiarito dall’Istante in sede di produzione di documentazione integrativa, nessun contratto collettivo era stato adottato in data antecedente. Di conseguenza, il Regolamento e il Contratto integrativo del 2021 sono stati applicati retroattivamente alle procedure bandite negli anni compresi tra il 2016 e il 2021.
Pertanto, in relazione agli incentivi inerenti le attività svolte negli anni antecedenti il 2021, l’ Agenzia ritiene che essi siano da assoggettare a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b) del Tuir, in quanto come più volte chiarito nei documenti di prassi (cfr. circolare 5 febbraio 1997, n. 23, circolare 14 giugno 2001, n. 55/E, par. 5.1, risoluzione 16 marzo 2004, n. 43/E), nel caso in cui l’erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo di imposta successivo rispetto a quello in cui gli emolumenti si riferiscono, per effetto del sopraggiungere di una causa giuridica (in tal caso il contratto collettivo stipulato nel 2021), si realizzano le condizioni per l’applicazione della tassazione separata.
Per quanto concerne gli emolumenti relativi alle funzioni svolte dal 2021, ed erogati a partire da dicembre 2023, nel caso in cui il ritardo nell’erogazione sia fisiologico, essi sono da assoggettare a tassazione ordinaria. A tal riguardo la risoluzione del 13 dicembre 2017, n. 151/E, chiarisce che in presenza di procedure complesse per la liquidazione dei compensi, il ritardo può essere ritenuto fisiologico nella misura in cui i tempi di erogazione risultino conformi a quelli connessi ad analoghe procedure utilizzate ordinariamente da altri sostituti d’imposta (cfr. ris. n. 377/E del 2008). Inoltre, la citata circolare, in relazione alle retribuzioni di risultato, rappresenta che non si giustifica l’applicazione della tassazione separata qualora tali retribuzioni siano corrisposte in periodi di imposta non immediatamente successivi a quello di maturazione ma con una tempistica costante.
Qualora l’erogazione degli incentivi di funzione per le attività svolte dal 2021 avvenga in periodi di imposta non immediatamente successivi a quello di maturazione ma comunque in linea con la complessità dell’iter previsto dal Regolamento e dal Contratto collettivo e con una tempistica costante, gli emolumenti in oggetto concorrono alla tassazione ordinaria.
Fonte: Agenzia delle Entrate
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