Le dichiarazioni fornite dal contribuente al momento dell’acquisto per legittimare il diritto alle agevolazioni prima casa non possono essere ritrattate a ritroso con atto successivo per sopravvenuto trasferimento all’estero.
Infatti, gli impegni assunti in sede di stipula dell’atto, come il trasferimento entro 18 mesi dall’acquisto della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile, non possono essere disattesi, pena la perdita dell’agevolazione.
Possono essere così sintetizzate le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 238/2024 in materia di Agevolazioni prima casa: perdita agevolazioni con trasferimento all’estero.
Le agevolazioni prima casa. La risposta n°238/2024
La situazione analizzata dall’Agenzia delle entrate riguarda una contribuente iscritta all’AIRE.
In precedenza residente in Italia, dove ha svolto attività lavorativa per poi trasferirsi all’estero per motivi lavoro. A oggi è rientrata temporaneamente in Italia dove ha lavorato e lavora attualmente, con contratti a tempo determinato.
Nel 2023 ha acquistato un’abitazione in Italia beneficiando delle agevolazioni “prima casa” e, a tal fine, ha dichiarato nell’atto di compravendita che “l’immobile è ubicato nel Comune ove intende stabilire la propria residenza entro diciotto mesi dall’acquisto”.
La contribuente tuttavia, vorrebbe conservare la residenza all’estero e mantenere l’iscrizione all’Aire. Da qui ha chiesto se, per non perdere le agevolazioni “prima casa”, è possibile rettificare, tramite un atto integrativo la dichiarazione precedentemente resa in relazione al trasferimento della residenza entro diciotto mesi dall’acquisto.
L’istante intende dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti per gli acquirenti trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.
Più precisamente, ora per allora vorrebbe rettificare le dichiarazioni iniziali:
- affermando che al momento della stipula della compravendita era cittadina italiana trasferita all’estero,
- di essere iscritta all’Aire,
- di essere andata all’estero dove ha svolto la propria attività lavorativa,
- che nei cinque anni precedenti il trasferimento è stata residente in Italia,
- che l’immobile acquistato è situato nel Comune dove risiedeva prima del trasferimento all’estero.
Nei fatti vorrebbe disattendere l’impegno assunto in sede di stipula dell’atto di compravendita per il trasferimento della residenza entro diciotto mesi dall’acquisto nel Comune ove è ubicato l’immobile agevolato.
Agevolazioni prima casa. Perdita agevolazioni con trasferimento all’estero
La risposta n°238/2024 in materia di agevolazioni prima casa dell’Agenzia delle entrate però è negativa.
Non si può prescindere dai requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla Nota II-bis, all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Testo unico dell’imposta di Registro (Dpr n. 131/1986) che disciplina il trattamento fiscale agevolato per l’acquisto della prima casa.
In particolare, per quanto concernente l’applicazione dell’agevolazione in caso di acquisto della “prima casa” in Italia da parte di un soggetto “trasferito all’estero per ragioni di lavoro”, l’Agenzia richiama la circolare n. 3/2024.
Il documento di prassi chiarisce che, alla luce dell’evoluzione normativa, possono accedere al beneficio fiscale in esame, le persone fisiche che al momento dell’acquisto siano già trasferite all’estero per motivi di lavoro.
Dunque, se il trasferimento per ragioni di lavoro si è verificato in un momento successivo all’acquisto dell’immobile non si ha diritto alle agevolazioni prima casa.
L’istante al momento dell’acquisto si trovava in Italia dove svolgeva la propria attività lavorativa. Di conseguenza, non è possibile rettificare la dichiarazione resa al momento della stipula del contratto con la quale ci si impegnava al trasferimento della residenza entro diciotto mesi dall’acquisto.
Il mancato rispetto dell’impegno assunto comporta la decadenza dalle agevolazioni fruite per l’acquisto della “prima casa”. Anche l’usufrutto compromette le agevolazioni prima casa.
Sara però possibile richieder il ricalcolo delle imposte dovute senza pagare sanzioni.
Infatti, con la risoluzione n.
105/2011 l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che:
laddove sia ancora pendente il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l’acquirente che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l’impegno assunto, anche per motivi personali, possa revocare la dichiarazione di intenti formulata nell’atto di acquisto dell’immobile”, presentando istanza all’Ufficio presso il quale l’atto è stato registrato e chiedendo la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione, senza applicazione di sanzioni.
Riassumendo…
- Impegni vincolanti: le dichiarazioni rese nell’atto di acquisto per le agevolazioni “prima casa” non possono essere modificate successivamente.
- Trasferimento residenza: per mantenere le agevolazioni, è obbligatorio trasferire la residenza nel Comune dell’immobile entro 18 mesi dall’acquisto.
- Residenza estera: le agevolazioni spettano solo a chi è già trasferito all’estero per lavoro al momento dell’acquisto, non per trasferimenti successivi.
- Decadenza agevolazioni: il mancato rispetto degli impegni comporta la perdita dei benefici fiscali.
- Ricalcolo imposte: è possibile chiedere la riliquidazione delle imposte senza sanzioni se il termine dei 18 mesi non è scaduto.
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