Il canone RAI prevede l’esenzione anche nel 2025 (soltanto per alcune categorie che specificheremo più avanti), ma per chi non è esonerato spetta il pagamento nella sua interezza e non a prezzo “scontato”. L’emendamento di ridurre da 90€ a 70€ è stato bocciato in commissione di Bilancio durante la revisione al Senato.
La modifica legislativa prevedeva di ridurre il canone RAI a 70€ (rispetto agli originari 90€), con il voto da parte di Fratelli di Italia e del ministero dell’Economia. Purtroppo in Bilancio i voti contrari sono stati 12 (contro 10 favorevoli), tra cui i decisivi quelli di Forza Italia.
Canone RAI esenzione 2025: chi ci rientra?
Il canone RAI prevede una esenzione nel 2025 a patto di rispettare determinati requisiti. Nello specifico le categorie a cui è concesso non pagare l’imposta televisiva sono gli over 75 con un ISEE massimo di 8.000€, i militari stranieri, i diplomatici e chi non ha giustamente un device televisivo.
I 75enni a cui è ammessa l’esenzione del canone RAI non devono convivere con un coniuge o qualcuno con un reddito proprio (salvo si tratti di badanti, colf e/o collaboratori domestici).
Dichiarazione sostitutiva
Gli over 75 che possono godere dell’esonero del pagamento del canone RAI devono presentare una dichiarazione sostitutiva in cui confermano di possedere le condizioni che gli permettono di non pagare l’imposta.
Per gli anni successivi – laddove le condizioni rimangano uguali – gli over 75 possono lasciare tutto invariato e non pagare il canone (non presentando nient’altro). Qualora invece si verifichino dei cambiamenti (ad esempio reddituali), è necessario presentare una nuova dichiarazione sostitutiva.
L’agevolazione
L’agevolazione viene garantita soltanto se l’apparecchio televisivo si trovi soltanto nel luogo di residenza, viceversa non verrà applicato alcun esonero. Infine l’esenzione vale in base a quando il beneficiario compie gli anni.
Ad esempio, l’intero importo viene escluso dal pagamento qualora i 75 anni vengano compiuti entro il 31 gennaio dell’anno fiscale di riferimento. In alternativa, se il 75° anno d’età avvenisse tra il 1° febbraio e il 31 luglio, la misura sarebbe valida soltanto per il 2° semestre.
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