I contribuenti tenuti a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti a essi equiparati nonché dell’Irap (Modelli 730/2024, Redditi PF 2024, Redditi SP 2024 e Irap 2024), devono pagare la seconda o unica rata di acconto Irpef e Irap relativo all’anno 2023.
Il versamento va effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita Iva potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
Questi i codici tributo da indicare:
- 4034 Irpef acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione
- 3813 Irap acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione
- 4004 addizionale all’Irpef – art. 31, c. 3, d.l.185/2008 (“tassa etica”) – acconto seconda rata o in unica soluzione
- 1794 imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto seconda rata o in unica soluzione
- 1791 imposta sostitutiva sul regime forfetario – acconto seconda rata o in unica soluzione – art. 1, c. 64, legge 190/2014
- 1855 imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni – acconto seconda rata o in unica soluzione
- 4045 imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinato dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
- 4046 imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – acconto
- 4048 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.
I soggetti Ires tenuti al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Redditi SC 2024 e Irap 2024, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono pagare la seconda o unica rata di acconto Ires (e relative addizionali e maggiorazione) e Irap relativo all’anno 2023. Nell’F24 vanno indicati i seguenti codici tributo:
- 2002 Ires – acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
- 3813 Irap acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione
- 2005 addizionale Ires – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 (“tassa etica”) – acconto seconda rata o in unica soluzione
- 2014 addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas – art. 3, c. 2, legge 7/2009 – acconto seconda rata o in unica soluzione
- 2019 maggiorazione Ires – acconto seconda rata o in unica soluzione (per le società che si qualificano “di comodo”).
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