Le agevolazioni prima casa possono essere usufruite anche dai residenti all’estero, a patto che vengano rispettate determinate condizioni. Nel dettaglio, i benefici spettano anche a chi viene trasferito per lavoro al momento della stipula del contratto di acquisto dell’immobile situato in Italia. Ma attenzione: se alla firma del contratto l’acquirente si trova e lavora in Italia e non rispetta il requisito temporale del trasferimento della residenza nel Comune dell’abitazione acquistata, da effettuare entro i successivi diciotto mesi, l’agevolazione viene revocata.
Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 328/E, precisando inoltre che non è possibile rettificare la dichiarazione con la quale ci si impegna a traslocare nei tempi previsti dalla norma, ma tramite istanza è possibile chiedere la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione, senza applicazione di sanzioni.
Il caso in esame ha riguardato una cittadina residente all’estero, iscritta all’Aire. La donna, in precedenza residente in Italia, dove ha svolto attività lavorativa, si è poi trasferita all’estero per motivi di lavoro e successivamente è rientrata in Italia dove ha lavorato e lavora attualmente, con contratti a tempo determinato. Nel 2023 ha acquistato un’abitazione nel nostro Paese con le agevolazioni prima casa e nell’atto di compravendita ha quindi dichiarato che “l’immobile è ubicato nel Comune ove intende stabilire la propria residenza entro diciotto mesi dall’acquisto”.
Volendo però conservare la residenza all’estero e mantenere l’iscrizione all’Aire, la contribuente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se, per non perdere le agevolazioni prima casa, “è possibile rettificare, tramite un atto integrativo la dichiarazione precedentemente resa in relazione al trasferimento della residenza entro diciotto mesi dall’acquisto”.
In particolare, ha chiesto di poter “dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti per gli acquirenti trasferiti all’estero per ragioni di lavoro e, più precisamente, che al momento della stipula della compravendita era cittadina italiana trasferita all’estero, di essere iscritta all’Aire, di essere andata all’estero dove ha svolto la propria attività lavorativa, che nei cinque anni precedenti il trasferimento è stata residente in Italia, che l’immobile acquistato è situato nel Comune dove risiedeva prima del trasferimento all’estero”.
Nel fornire la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che possono beneficiare delle agevolazioni prima casa anche le persone fisiche che “siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro” al momento dell’atto di acquisto dell’abitazione in Italia. In particolare, il requisito del trasferimento all’estero per ragioni di lavoro “deve sussistere già al momento dell’acquisto dell’immobile”.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, “tale ultima circostanza assume rilievo dirimente nella fattispecie in esame”, in cui l’istante “è rientrata in Italia e al momento dell’acquisto dell’immobile svolgeva la propria attività lavorativa in Italia. Ne consegue, quindi, che ai fini del quesito in esame, non risulta integrato, al momento dell’acquisto dell’immobile, il presupposto di acquirente trasferito all’estero per ragioni di lavoro”.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi precisato che l’istante non può “procedere alla rettifica della dichiarazione precedentemente resa nell’atto di acquisto in relazione al trasferimento della residenza, entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto, tramite un atto integrativo, redatto secondo le medesime formalità giuridiche del precedente atto d’acquisto, da registrare presso lo stesso Ufficio di registrazione del suddetto atto originario”.
E ha sottolineato che “il mancato rispetto dell’impegno assunto in atto a trasferire la residenza, entro diciotto mesi, nel Comune ove è ubicato l’immobile, comporta quindi la decadenza dalle agevolazioni fruite per l’acquisto della prima casa”.
L’Agenzia delle Entrate ha poi concluso affermando che “con la risoluzione 31 ottobre 2011, n. 105/E, è stato chiarito che ‘laddove sia ancora pendente il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l’acquirente che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l’impegno assunto, anche per motivi personali, possa revocare la dichiarazione di intenti formulata nell’atto di acquisto dell’immobile’, presentando un’apposita istanza all’Ufficio presso il quale l’atto è stato registrato e chiedendo la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione, senza applicazione di sanzioni”.
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