Per godere delle agevolazioni sulla prima casa il trasferimento della residenza nella stessa è obbligatorio. La Legge concede un massimo di 18 mesi per poter spostare la propria residenza come comprovato all’atto di acquisto.
Laddove un cittadino finalizzi l’acquisto di un appartamento in Italia ma si trova all’estero, entro 18 mesi dall’atto – come previsto dalla normativa vigente – deve spostare la residenza nella unità immobiliare comperata. Viceversa, oltre alle sanzioni è prevista la restituzione delle imposte assolte come “bonus prima casa“.
Prima casa e trasferimento residenza: come mantenere i benefici
Per chiarire meglio ciò che regolamenta e chiarisce i benefici ottenibili sulla prima casa e il trasferimento della residenza ci pensa l’Agenzia delle Entrate con risposta numero 328 risalente al 2 dicembre 2024. La sentenza riguardava una cittadina iscritta all’AIRE e con residenza all’estero che nel 2023 si appresta a comprare casa in Italia.
Per beneficiare delle agevolazioni previste all’atto la cittadini in questione dichiara di voler trasferire la propria residenza nello stesso Comune in cui è ubicato l’appartamento comperato e oggetto degli sconti sulla prima casa entro e non oltre 18 mesi (requisito obbligatorio).
Nell’atto sottoscritto la cittadina sposta la residenza all’estero, con tanto di iscrizione all’AIRE, in un secondo momento. Per tanto, chiede poi se con un atto integrativo potrebbe apportare delle rettifiche per rientrare nei soggetti a cui il beneficio viene garantito a patto di trasferirsi per lavoro e all’estero soltanto prima di aver firmato l’atto di acquisto.
Comportamento inammissibile
L’atto integrativo finalizzato al mantenimento dei benefici sulla prima casa non avrebbe nessuna valenza. Infatti l’Agenzia delle Entrate specifica che lo spostamento all’estero giustificato per motivi di lavoro deve avvenire prima dell’acquisto dell’unità immobiliare in Italia.
L’incongruenza tra la realtà, quanto riportato nell’atto di acquisto e la volontà di inviare una integrazione al solo scopo di mantenere i benefici, ha convinto l’Agenzia delle Entrate a bocciare la richiesta e chiedere la restituzione delle imposte assolte come beneficio sulla prima casa.
Tuttavia laddove i cittadini che intendono dichiarare il vero e comprendono di non poter rispettare l’impegno assunto (trasferire la residenza entro i fatidici 18 mesi), possono revocare la dichiarazione di intenti e liquidare le tasse realmente spettanti.
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