Fine anno denso di rinvii. Vediamone alcuni.
Prorogato al 1 gennaio 2025 il termine per l’acquisizione del codice indentificativo nazionale, ossia il CIN, per gli immobili adibiti ad affiti brevi. Le sanzioni quindi per il mancato ottenimento del CIN e/o per la mancata esposizione/pubblicazione del CIN saranno applicabili a partire dal 2 gennaio 2025.
Si ricorda che la richiesta del CIN avviene tramite presentazione di apposita istanza sulla piattaforma bdsr.ministeroturismo.gov.it che rappresenta la Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR) e che una volta ottenuto il CIN è obbligatorio esporlo al di fuori dell’immobile e comunicarlo ai siti /agenzie ove viene pubblicizzata la locazione affinchè compaia nell’annuncio stesso.
Per i titolari di partite IVA con ricavi/compensi non superiori a 170.000 nel 2023 è stata concessa la possibilità di rinviare il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi dal 02/12/2024 al 16/01/2025 in unica soluzione (senza maggiorazione di interessi) o in cinque rate mensili di pari importo da gennaio a maggio 2025 (da verificare, in questo caso, il conteggio degli interessi).
La proroga non riguarda i premi assicurativi dovuti all’INAIL e i contributi previdenziali ed assistenziali (INPS).
Sebbene il comunicato Ministeriale indichi semplicemente “titolari di partita IVA” sono da considerare escluse dalla normativa tutte le tipologie di società e i soci (tant’è che lo stesso comunicato fa riferimento a imposte sui redditi e pertanto l’IRAP sarebbe escluso… riprendendo poi a modello il rinvio concesso lo scorso anno, è possibile far riferimento alle sole persone fisiche). Si presuppone quindi che la proroga dei versamenti sia destinata soltanto alle persone fisiche, autonomi titolari di ditte individuali e professionisti, che rispettano il limite dei ricavi/compensi del 2023 sopra indicato e con esclusione dei versamenti INPS ed INAIL che mantengono la scadenza originaria del 02/12/2024.
Si ricorda che in ogni caso il versamento dei contributi INPS ha un differente “peso” se effettuato o meno entro il 31/12/2024: infatti soltanto i pagamenti dei contributi effettuati entro l’anno consentono il riporto in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al 2024 da presentare a giugno 2025; un versamento effettuato a gennaio 2025, con pochi giorni di proroga, comporterebbe il recupero in detrazione nell’anno 2026, con notevole ritardo rispetto alla differenza temporale di esborso dello stesso. Pertanto, anche se fosse stata concessa la proroga per i contributi INPS (cosa che non è avvenuta), non sarebbe stato conveniente applicarla a tali importi.
Per i quesiti: laura7701@virgilio.it
Laura Bianchi, dottore commercialista
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