Quello che viene comunemente chiamato mercato di riparazione è già iniziato ed è bene conoscere le nuove norme, quelle introdotte dalla Legge dello Sport e per farlo ci siamo rivolti a un professionista del settore e cioè l’avvocato Daniele Perrucca.
L’Avvocato Perrucca è iscritto all’Albo presso il Foro di Torino, si occupa di diritto civile, con specifico focus in ambito societario e contrattuale, nonché di diritto del lavoro, oltre a prestare assistenza e consulenza in materia di Protezione dei Dati Personali e con riguardo alla normativa Antiriciclaggio. Cultore della materia di diritto amministrativo dello sport e giustizia sportiva presso l’Università degli Studi di Torino, e docente presso la Scuola dello Sport del CONI Piemonte. L’avvocato Perrucca è inoltre membro di A.I.A.S., l’Associazione Italiana Avvocati dello Sport, in qualità di socio e componente del coordinamento regionale del Piemonte.
Queste sono le domande a cui abbiamo chiesto di dare una risposta, possibilmente semplce anche se sappiamo la materia essere complessa. Partiamo.
- Chi è oggi il “lavoratore sportivo”?
L’art. 25 del D.lgs. 36/2021 ci dice che sono lavoratori sportivi tutta una serie di soggetti – l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara – che esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo.
Dunque, la differenza tra un soggetto lavoratore ed uno che lavoratore non è, sta nella ricezione o meno di un corrispettivo.
Dopo la Riforma, anche i dilettanti e, finalmente, le donne possono essere lavoratori sportivi, purché percepiscano un corrispettivo per la loro prestazione.
Esistono poi ulteriori mansioni ritenute “necessarie” per lo svolgimento dell’attività sportiva e che sono espressamente riconosciute dal Ministero per lo Sport, che periodicamente è tenuto a pubblicare un apposito mansionario, la cui ultima versione aggiornata risale a luglio 2024, redatto in base ai regolamenti di settore di ciascuna disciplina sportiva. Ad esempio, nell’ambito della FIGC possono essere lavoratori sportivi il Dirigente Accompagnatore, il Responsabile del Settore Giovanile, l’Accompagnatore dei minori ed il Delegato dei rapporti con la Tifoseria.
- Se una ASD/SSD ed un atleta dilettante decidono di instaurare un rapporto di lavoro sportivo, cosa devono fare?
Innanzitutto è bene chiarire che il rapporto di lavoro dilettantistico si presume autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
Pertanto, l’ASD/SSD e l’atleta dovranno sottoscrivere un vero e proprio contratto che andrà a disciplinare tutti gli aspetti del rapporto tra le parti.
Tra gli elementi essenziali che dovranno necessariamente essere indicati nel contratto rientrano l’oggetto, che consisterà nella prestazione sportiva svolta dall’atleta in autonomia (dunque senza vincolo di subordinazione) pur nel rispetto delle direttive tecniche impartite dalla squadra, e la durata, che, come accade anche nel professionismo, non potrà eccedere i cinque anni.
Dovrà poi essere indicato il compenso, nel rispetto delle condizioni economiche minime previste dalla contrattazione collettiva di settore. Infatti, a seguito della Riforma, esiste un Accordo Collettivo Nazionale anche per i dilettanti, che in ambito calcistico è stato sottoscritto da LND, AIC e FIGC, che regola il trattamento economico e normativo dei rapporti di “co.co.co. sportive” tra i calciatori e le squadre che militano nella Lega Nazionale Dilettanti.
Allegato all’Accordo Collettivo viene fornito un Modello Tipo di contratto che dovrà essere utilizzato dalle parti per l’instaurazione del rapporto.
Una volta firmato il contratto, l’ASD/SSD dovrà depositarlo in Federazione, unitamente al tesseramento, ed inoltre, in adempimento agli obblighi di comunicazione dei rapporti di lavoro, dovrà fornire agli Enti preposti i dati necessari per individuare tale rapporto. Ciò può essere fatto mediante la compilazione del modello “Unilav-Sport” – messo a disposizione dal Ministero per lo Sport – oppure anche in via telematica utilizzando l’apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD). La comunicazione dovrà avvenire entro e non oltre il trentesimo giorno del mese successivo dall’inizio del rapporto, altrimenti si rischia una sanzione.
- Se invece l’atleta non viene contrattualizzato?
Se le parti non sottoscrivono alcun contratto, allora l’atleta viene definito un “volontario”.
Secondo la Riforma i volontari sono soggetti che operano all’interno dell’ordinamento sportivo, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere l’attività sportiva, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti. Per tali ragioni non è possibile riconoscere a questi soggetti una retribuzione, ma soltanto un rimborso spese.
In sostanza, si potrebbe paragonare il volontario di “oggi” allo sportivo dilettante di “ieri”.
Come detto, tuttavia, è possibile riconoscere un rimborso spese al volontario, anche concordato forfettariamente, fino ad un tetto massimo mensile – recentemente aumentato sino ad Euro 400 –, fermo restando che le ASD/SSD devono in ogni caso adottare un’apposita delibera per regolamentare la misura e le condizioni per ottenere tali rimborsi forfettari.
- Se l’atleta dilettante non firma alcun contratto può decidere di cambiare squadra l’anno successivo ora che il vincolo sportivo è stato abolito, giusto?
In teoria sì, in pratica non è proprio così.
Il testo originario della Riforma prevedeva l’integrale abolizione del vincolo sportivo e l’istituzione di un premio di formazione tecnica. L’entrata in vigore dell’abolizione del vincolo è stata più volte prorogata, ad esempio per i soggetti già tesserati che rinnovano il proprio tesseramento la decorrenza è prevista per il 1° luglio 2025, sino a quando il Legislatore ha deciso di introdurre una deroga.
In sostanza, viene lasciata facoltà alle Federazioni ed alle Discipline Sportive Associate di prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni.
Occorrerà quindi prestare attenzione alla regolamentazione della Federazione o Disciplina Sportiva Associata di appartenenza, per verificare l’eventuale applicazione di questo “vincolo biennale”.
Naturalmente, tutto ciò che si è appena detto vale per i soggetti non lavoratori sportivi, in quanto la loro disciplina, inclusa la durata, sarà stabilita dal contratto.
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