Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 43417/2024, udienza del 30 ottobre 2024, ha ricordato che l’inosservanza di disposizioni della Carta fondamentale potrebbe soltanto costituire fondamento di questioni di legittimità costituzionale oppure essere valorizzata per giustificare una lettura costituzionalmente orientata di altre disposizioni di legge e che analoghi principi si applicano allorché si asserisca la violazione di una norma della CEDU.
In fatto
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello confermava la sentenza emessa il 24 gennaio 2024 dal Tribunale, con cui DS era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia e di oltraggio a pubblico ufficiale.
Ricorso per cassazione
Ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore, affidato ad un unico articolato motivo con cui ha dedotto il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 161, 171 e 179 cod. proc. pen., 3, 24, 27 e 111 Cost. e 6 CEDU, nonché vizio di motivazione per illogicità manifesta per avere la Corte di appello ritenuto valida ed efficace la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio innanzi al Tribunale in favore del ricorrente.
Nello specifico, il difensore ha evidenziato come detta notifica fosse stata effettuata il 16 gennaio 2019 al domicilio dichiarato dall’imputato e come – nonostante l’ufficiale giudiziario avesse attestato la insufficienza/inidoneità del domicilio- l’autorità giudiziaria procedente non avesse disposto una successiva notifica al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
I giudici del gravame avevano “travisato” il dato documentale, laddove avevano erroneamente ritenuto concluso l’iter previsto dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.: l’unica e precedente notifica effettuata al difensore di fiducia con la dicitura “nella qualità come in atti” non poteva ritenersi effettuata ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., perché eseguita il 28 maggio 2018 ovvero prima della notifica del decreto di citazione in favore di DS, risalente al successivo 16 gennaio 2019.
Decisione della Corte di cassazione
Il ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità perché manifestamente infondato e perché proposto fuori dai casi consentiti.
In particolare, non è ammesso, perché non consentito dall’art. 606 cod. proc. pen., il motivo di ricorso con cui è stata genericamente dedotta la violazione di norme della Costituzione o della CEDU.
L’inosservanza di disposizioni della Carta fondamentale potrebbe soltanto costituire fondamento di questioni di legittimità costituzionale, che nel caso di specie non sono state proposte; oppure essere valorizzata per giustificare una lettura costituzionalmente orientata di altre disposizioni di legge, cosa che nella fattispecie non è accaduta.
Analoga sorte incontrano le censure riguardanti le asserite violazioni di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all’art. 117, primo comma, Cost. (sempre che siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti).
Ma ancora una volta siffatta questione di legittimità costituzionale non risulta proposta in ricorso (così Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015).
Ugualmente non è stata sollecitata in maniera specifica una lettura convenzionalmente orientata di altre determinate disposizioni dell’ordinamento nazionale (così, da ultimo, Sez. 3, n. 2849 del 27/10/2022, dep. 2023).
Non è denunciabile come vizio di motivazione quello attinente alle questioni di diritto: i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l’intervenuta violazione di legge (Sez. U., n.24542 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).
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