La Fondazione Studi ha fornito chiarimenti in merito alla tenuta della contabilità e delle scritture contabili rientranti nelle attività di competenza del Consulente del Lavoro.
La ragione dei chiarimenti
L’intervento della Fondazione nasce dall’esigenza di evidenziare che questi compiti spettano al Consulente, nonostante le innumerevoli azioni di segnalazioni o di denuncia che mirano ad affermare in giudizio il contrario.
Tali azioni, infatti, finiscono sempre con decreti di archiviazione emessi dai giudici investiti della questione, ultimo tra tutti il decreto emesso il 2 settembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, riguardante la condotta di un Consulente del Lavoro che ha tenuto le scritture contabili e svolto attività professionale in materia fiscale.
In particolare, è stato chiesto se l’attività professionale sopra descritta svolta dal Consulente potesse o meno integrare il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.), dal momento che l’accusa ha ritenuto che la competenza spetti, invece, al dottore commercialista.
Il caso, come anticipato, si è concluso con una pronuncia di archiviazione con la quale il giudice ha chiarito che nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali.
Queste attività, infatti, non rientrano fra quelle che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione, proprio in virtù del principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione.
Nel disporre l’archiviazione, il giudice per le indagini preliminari ha richiamato una recentissima sentenza della Corte di Cassazione nella quale è stato stabilito che nella specifica attività di consulenza del lavoro, riservata ai professionisti abilitati a tale esercizio e iscritti all’Ordine, rientra anche l’espletamento degli adempimenti di natura fiscale o previdenziale che il professionista, su delega del cliente, effettua a titolo di sostituto del datore di lavoro.
Peraltro, anche una precedente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione Penale ha stabilito che le condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, non integrano il reato di esercizio abusivo delle professioni di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale.
Dunque, secondo le più recenti sentenze, l’attività di tenuta della contabilità aziendale, di redazione delle dichiarazioni fiscali e di effettuazione dei relativi pagamenti, può essere svolta, oltre che dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili, anche dai Consulenti del Lavoro.
La soluzione della Fondazioni Studi
Secondo la Fondazione Studi, il Consulente del Lavoro può svolgere prestazioni professionali di tenuta della contabilità, di elaborazione dati e di presentazione delle dichiarazioni fiscali poiché tali attività non rientrano tra quelle riservate esclusivamente ai dottori commercialisti e ragionieri.
Quindi, al di fuori delle attività espressamente riservate dalla legge in via esclusiva a una determinata categoria professionale, deve ritenersi vigente il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi.
In conclusione, rientra nelle competenze del Consulente del Lavoro lo svolgimento delle seguenti attività:
– tenuta delle scritture contabili dell’impresa;
– redazione dei modelli IVA o dichiarazione dei redditi;
– effettuazione di conteggi ai fini dell’IRAP, dell’IMU o di altre imposte;
– assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria.
Fonte: Approfondimento Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 3 dicembre 2024
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