La sesta rata della rottamazione quater, con scadenza originaria fissata al 30 novembre, è stata prorogata al 28 febbraio 2025 per alcuni contribuenti. Non tutti però potranno usufruire di questo rinvio: la proroga riguarda esclusivamente i residenti nei territori alluvionati. Scopri quali sono le categorie interessate, le modalità di pagamento previste e cosa succede in caso di mancato versamento entro i termini.
Scadenza prorogata per la sesta rata: i dettagli
La sesta rata della rottamazione quater è una scadenza cruciale per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle. La data ufficiale di scadenza era fissata al 30 novembre, ma la legge concede cinque giorni di tolleranza, spostando il termine ultimo al 9 dicembre.
Per la maggior parte dei contribuenti, il pagamento entro questa data è obbligatorio per mantenere i benefici della rottamazione, che prevedono la cancellazione di sanzioni e interessi di mora. Chi non riesce a versare la rata, o lo fa in modo parziale, perde automaticamente i vantaggi della definizione agevolata. Tuttavia, per una categoria specifica di contribuenti, il termine è stato prorogato.
Chi può beneficiare della proroga al 28 febbraio 2025
La proroga al 28 febbraio 2025 è riservata esclusivamente ai residenti nei territori alluvionati, come previsto dall’articolo 1, comma 9, del Decreto Legge n. 61/2023. Questi contribuenti beneficiano di un rinvio di tre mesi per tutte le scadenze ordinarie della rottamazione quater.
Nel dettaglio, le scadenze aggiornate per i residenti nelle aree colpite da alluvioni sono:
- Presentazione della domanda di sanatoria: prorogata al 30 settembre 2023.
- Comunicazione delle somme dovute da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: inviata entro il 31 dicembre 2023.
- Prime due rate: scadenza originaria 31 gennaio e 28 febbraio 2024, prorogate al 15 marzo 2024 e considerate tempestive entro il 20 marzo grazie ai cinque giorni di tolleranza.
- Terza rata: pagamento entro il 5 giugno 2024.
- Quarta rata: pagamento entro il 9 settembre 2024.
- Quinta rata: pagamento entro il 5 novembre 2024.
- Sesta rata: prorogata al 28 febbraio 2025, con tolleranza fino al 5 marzo 2025.
Modalità di pagamento e strumenti disponibili
Per effettuare il pagamento della sesta rata, i contribuenti devono utilizzare il modulo allegato alla “Comunicazione delle somme dovute”, scaricabile anche dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Le modalità di pagamento includono:
- Banche e uffici postali
- Tabaccai e ricevitorie
- Sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill
- Internet banking e canali telematici di Poste Italiane e banche
- Sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
- App Equiclick tramite la piattaforma pagoPA
- Sportelli fisici dell’Agenzia, su appuntamento
Chi desidera attivare l’addebito diretto delle rate sul conto corrente deve farlo tramite il servizio online dell’Agenzia. Tuttavia, l’attivazione non sarà valida per la sesta rata, ma solo per le rate successive.
Cosa succede se non pago la rata della rottamazione?
Il mancato pagamento, o un pagamento parziale, della sesta rata entro i termini previsti comporta la perdita dei benefici della rottamazione quater. In tal caso, il debito residuo verrà ricalcolato includendo sanzioni, interessi e aggio. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà procedere con misure esecutive come pignoramenti e fermi amministrativi.
Per i contribuenti residenti nei territori alluvionati, la proroga offre un’opportunità importante per organizzare meglio i pagamenti e rispettare i termini. Tuttavia, è fondamentale approfittare di questa finestra temporale per evitare problematiche future.
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La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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