Normalmente, l’amministratore di condominio, qualora nominato dall’assemblea, agisce come Responsabile del trattamento per i dati dei condòmini. Tuttavia, in relazione ad altri trattamenti, come quelli riguardanti i dati dei dipendenti, ricopre anche il ruolo di Titolare del trattamento.
Tale doppio ruolo implica che l’amministratore, sia come Titolare che come Responsabile, debba adottare le necessarie misure di sicurezza previste dall’articolo 32 del GDPR. Ma come si concretizzano tali misure nella pratica?
Le misure da adottare per garantire la privacy nello studio di amministrazione
Per tutelare la privacy all’interno dello studio, l’amministratore dovrà attuare le misure stabilite dall’articolo 32 del GDPR, che includono:
- pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali;
• garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi di trattamento in modo permanente;
• la possibilità di ripristinare rapidamente l’accesso e la disponibilità dei dati in caso di incidenti fisici o tecnici;
• procedure di verifica e test regolari per valutare l’efficacia delle misure di sicurezza.
Tali misure non si limiteranno solo all’adozione di password sicure e codici numerici per i faldoni dei condòmini, ma anche a comportamenti quotidiani per prevenire violazioni dei dati, come la scrivania pulita, che implica l’ordinamento dei documenti contenenti dati personali prima che qualcuno acceda, o l’evitare di nominare ad alta voce i condòmini in sala d’attesa.
Questi accorgimenti possono essere riassunti in un codice di condotta interno allo studio, come previsto dall’articolo 32, paragrafo 3, che dovrà rispettare le linee guida dell’articolo 40 del GDPR.
Chi sono i soggetti autorizzati a trattare i dati nello studio di amministrazione?
I dati personali nello studio possono essere trattati non solo dall’amministratore, ma anche da dipendenti e collaboratori, sempre previa formazione e autorizzazione specifica.
Secondo l’articolo 32, paragrafo 4, sia il Titolare che il Responsabile devono garantire che chiunque operi sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali li tratti solo se adeguatamente istruito.
Da questo principio deriva la necessità di designare formalmente i dipendenti e collaboratori come “autorizzati al trattamento dei dati”. L’amministratore è anche responsabile di formare i dipendenti sul trattamento conforme al GDPR, organizzando corsi specifici in materia.
Per evitare sanzioni relative a violazioni della privacy condominiale, scarica il nostro manuale con le 10 azioni necessarie per essere conforme alla normativa sulla privacy: https://www.tutelacondomini.it/richiedi-il-manuale-di-tutela/
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