In vista della scadenza del 27 dicembre proponiamo una piccola guida al versamento dell’acconto IVA 2024.
Il versamento dell’acconto IVA, in scadenza il prossimo 27 dicembre 2024, è un adempimento che potremmo definire ormai “standardizzato” che, però, presenta casistiche di non immediata soluzione.
Il versamento dell’Acconto IVA 2024
Sono tenuti al versamento:
- soggetti passivi mensili (ex art. 1 del DPR 23.3.98 n. 100);
- soggetti passivi trimestrali “per natura” (ex art. 74 co. 4 del DPR 26.10.72 n. 633);
- soggetti passivi trimestrali “per opzione” (ex art. 7 del DPR 14.10.99 n. 542).
Sono, invece, esonerati i contribuenti:
- che presentano un debito inferiore a 103,29 euro;
- la cui base di calcolo presenta un credito;
- mensili che hanno cessato l’attività prima del 30.11.2024 o trimestrali prima del 30.09.2024;
- nel regime dei minimi/forfetari;
- che abbiano iniziato l’attività nel 2024;
- che effettuano solo operazioni esenti o non imponibili o in split payment o in reverse charge.
I soggetti tenuti determinato l’importo dovuto scegliendo quella più favorevole tra le seguenti modalità:
1. Metodo storico (articolo 6, comma 2, L. 405/1990)
Se nel 2024, il contribuente transita dal:
- regime mensile al regime trimestrale, la base di calcolo dell’acconto IVA 2024 è pari all’ammontare dell’IVA versata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 (compreso l’eventuale acconto), al netto dell’eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione di dicembre 2023;
- regime trimestrale al regime mensile, la base di calcolo dell’acconto IVA 2024 è pari ad un terzo dell’Iva versata nell’ultimo trimestre 2023, compreso l’acconto (se trimestrali “per natura”), oppure un terzo dell’IVA versata nella dichiarazione annuale del 2023, compreso l’acconto (se trimestrali “per opzione”).
2. Metodo previsionale (articolo 6, comma 2, L. 405/1990)
3. Metodo analitico (articolo 6, comma 3-bis, L. 405/1990)
Acconti IVA: casi particolari
- Attività separate (art.6 c.3 DPR 633/72): il versamento dell’acconto avviene in maniera cumulativa, determinando un unico volume d’affari;
- Società soggette a split payment: i soggetti passivi soggetti a split payment, determinano l’acconto secondo i metodi ordinariamente previsti (storico, previsionale, o analitico);
- Iva per cassa (art. 32 bis DL 83/2012): le fatture, seppure emesse ed annotate, si computano solo se effettivamente riscosse/pagate. Tale peculiarità, potrebbe rendere conveniente l’utilizzo del metodo “effettivo”;
- Operazioni straordinarie:
- Trasformazione: è ininfluente ai fini dell’acconto, poiché vi è continuità tra i soggetti;
- Fusione: se l’operazione di fusione propria è avvenuta entro il periodo di liquidazione dell’imposta anteriore a quello d’effetto dell’operazione (e quindi entro il 30 novembre o, nel caso di soggetti trimestrali, 30 settembre) le società fuse, così come la risultante dalla fusione, non dovranno effettuare versamenti in acconto;
- Scissione: In caso di scissione parziale, la scissa è tenuta al versamento dell’acconto in base a uno dei tre metodi ammessi, mentre la beneficiaria vi provvede solo se già esistente, in base alle proprie risultanze. Diversamente, la beneficiaria nata per effetto dell’operazione non deve pagare, in quanto soggetto che inizia l’attività nell’anno, e questo anche nel caso di scissione totale (risoluzione n. 183/E/1995) con più beneficiarie.
NdR: potrebbe interessarti anche…L’acconto IVA in caso di operazioni straordinarie
Modalità di versamento dell’acconto IVA 2024, ravvedimento e sanzioni
Il pagamento può, nella generalità dei casi, essere oggetto di compensazione (ex art. 17 Dlgs 241/97) con eventuali crediti fiscali, contributivi, ovvero da particolari agevolazioni fiscali, fermo restando i vigenti limiti in materia di compensazioni.
In caso di omesso o tardivo pagamento, è come sempre possibile accedere all’istituto del ravvedimento operoso, applicando le nuove regole in vigore dall’1 settembre 2024, che sanzionano l’omissione con la sanzione del 25% (non più del 30%).
Danilo Sciuto – Simone Di Febo
Martedì 10 Dicembre 2024
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