Nel caso di spese Superbonus sostenute nel 2022, è possibile
usufruire delle detrazioni in dieci anni, piuttosto che in quattro,
per una parte di esse?
Detrazioni Superbonus: il Fisco sulla ripartizione delle
quote
A chiederlo all’Agenzia delle Entrate è una
contribuente, proprietaria di un edificio unifamiliare,
che ha sostenuto nel 2022 spese per interventi di risparmio
energetico compresi nell’elenco dei “trainanti” e “trainati”
ammessi al c.d. Superbonus di cui all’articolo 119 del D.L. n.
34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), senza inserirle nella
dichiarazione dei redditi relativa a tale anno di imposta.
Da qui la richiesta se possa usufruire:
- della ripartizione della detrazione in dieci quote annuali
prevista dal comma 8-quinquies dell’art. 119 del
Decreto Rilancio per le spese relative alla sostituzione
dell’impianto di climatizzazione invernale, alla sostituzione degli
infissi e all’installazione dell’impianto fotovoltaico; - della detrazione in quattro anni ai sensi del comma 1 dello
stesso articolo 119 per l’intervento di isolamento termico delle
superfici opache.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Nella risposta
del 9 dicembre 2024, n. 252, l’Agenzia delle
Entrate ha quindi ribadito che l’articolo 119 del
D.L. n. 34/2020 disciplina il c.d. Superbonus, che consente
detrazioni fino al 110% delle spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico su
immobili residenziali.
Per le spese del 2022, la normativa originaria prevedeva una
ripartizione delle detrazioni in quattro quote annuali di pari
importo.
Con il D.L. n. 11/2023 (c.d. Decreto
Cessioni) è stato introdotto il comma 8-quinquies, che
consente ai contribuenti di optare per una ripartizione
decennale delle detrazioni.
Nello specifico, la norma prevede che “la detrazione può
essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote
annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023.
L’opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione è
esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al
periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa
dichiarazione dei redditi”.
Si tratta di una disposizione che, come chiarito con la
Circolare del 13 giugno 2023, n. 13/E, ha voluto
agevolare la fruizione della detrazione per quei soggetti che
rischiavano di trovarsi in una situazione di “incapienza fiscale”,
ovvero un’imposta lorda inferiore alla detrazione spettante.
Detrazione in 4 o in 10 anni: come esercitare le opzioni
L’opzione deve essere esercitata:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
2023; - a condizione che la spesa relativa al periodo d’imposta 2022,
per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe
dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione di pari
importo, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei
redditi (modello dichiarativo 730/2023 o Redditi 2023).
Nel caso esaminato, il contribuente aveva sostenuto spese per
interventi trainanti (isolamento termico) e trainati (sostituzione
impianti di climatizzazione, infissi e installazione di un impianto
fotovoltaico) nel 2022, senza dichiararle nella propria
dichiarazione dei redditi per quell’anno.
L’Agenzia conferma che quindi che è possibile optare per
modalità di ripartizione differenti per le spese
sostenute nello stesso anno, a patto che le relative detrazioni non
siano state indicate nella dichiarazione dei redditi
ordinaria:
- presentando un Modello Redditi integrativo per dichiarare
la ripartizione in quattro anni delle spese per l’isolamento
termico; - optando per la ripartizione decennale nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 per le altre spese
sostenute.
Tale opzione è irrevocabile e deve essere esercitata
esplicitamente nella dichiarazione dei redditi.
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