Le detrazioni sul Superbonus sono flessibili: l’opzione per ripartire in 10 quote annuali la detrazione fiscale relativa alle spese sostenute nel 2022 può essere esercitata anche solo per una parte di esse. Non vi è alcun obbligo, dunque, di applicare tale opzione all’intero ammontare degli interventi effettuati nell’anno.
È quanto ha reso noto un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 252 del 9 dicembre 2024. La possibilità di ripartire la detrazione per i lavori effettuati nell’ambito del Superbonus in 10 anni è stata introdotta dall’articolo 2 del Dl n. 11/2023, poi convertito nella legge n. 38/2023, che ha aggiunto il comma 8 quinquies all’articolo 119 del Dl n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Questa disposizione è stata pensata per agevolare i contribuenti, evitando che il beneficio fiscale si perda in situazioni di incapienza fiscale, cioè quando l’imposta lorda è insufficiente a coprire l’importo della detrazione.
Le condizioni
Bisogna però specificare che l’opzione per il riparto decennale è soggetta a due condizioni principali:
- deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi 2023, relativa al periodo d’imposta 2022;
- non è possibile se la prima quota di detrazione (secondo il riparto ordinario in quattro anni) è già stata indicata nella dichiarazione dei redditi 2022.
Una volta esercitata, l’opzione diventa irrevocabile.
Il caso
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate derivano dal quesito posto da una contribuente, proprietaria di un edificio unifamiliare, che ha sostenuto nel 2022, insieme al coniuge, spese per interventi ammessi nell’ambito del Superbonus. Nella sua richiesta, la contribuente ha chiesto se fosse possibile:
- applicare la ripartizione decennale a determinate spese (sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, degli infissi e installazione di impianto fotovoltaico);
- usufruire della detrazione ordinaria quadriennale per altre spese (interventi di isolamento termico delle superfici opache).
L’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità, spiegando che la normativa non prevede alcuna obbligatorietà di applicare la stessa modalità di detrazione a tutte le spese sostenute nel 2022. In pratica si segue la logica del “tutto quello che non è espressamente proibito allora è lecito”. Ogni contribuente può dunque scegliere l’opzione più conveniente per ciascun intervento effettuato.
Come procedere
Per sfruttare questa opportunità, il contribuente deve seguire il seguente iter:
- presentare un Modello Redditi integrativo (qualora abbia già trasmesso un modello 730/2023) per indicare le spese da ripartire in quattro quote annuali;
- nella dichiarazione dei redditi 2023, bisogna optare per la ripartizione decennale con riferimento alle altre spese sostenute nel 2022.
A chi conviene
La scelta della ripartizione decennale è particolarmente vantaggiosa per chi si trovi in condizioni di incapienza fiscale, consentendo di spalmare su un periodo più lungo il recupero delle somme, senza rischiare di perdere il beneficio.
Il punto sul Superbonus
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate arrivano quasi contemporaneamente al punto della situazione fatto dalla Corte dei Conti, che ha evidenziato come al sistema-Paese serviranno decenni per rientrare nella spesa del Superbonus. “L’analisi costi-benefici sembrerebbe essere negativa”, recita la relazione delle toghe contabili. Bankitalia aggiunge un altro elemento: circa il 27% degli interventi sarebbe stato realizzato comunque, anche senza incentivi correlati al Superbonus edilizio.
L’obiettivo fissato era quello di migliorare l’efficienza energetica di 17 milioni di metri quadrati entro il 2023 e ne sono stati efficientati 17,5 milioni. L’obiettivo finale è di raggiungere quota 35,8 milioni entro il 2025.
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