Scarica Sentenza Tribunale di Benevento N.1970-2024
Nelle controversie finalizzate a ottenere lo sfratto per morosità del conduttore la mediazione obbligatoria deve essere avviata dal locatore
Mediazione obbligatoria: onere del locatore nello sfratto per morosità
Nelle controversie per sfratto per morosità: l’onere di avviare la mediazione obbligatoria spetta al locatore. Questo principio emerge con forza dal caso trattato dal Tribunale di Benevento che con la sentenza n. 1970 del 25 novembre 2024 ha dichiarato improcedibile la domanda avanzata dal locatore per mancato esperimento della mediazione.
Sfratto per morosità: mediazione obbligatoria
Nel caso in questione, un locatore ha intimato sfratto per morosità, richiedendo il rilascio dell’immobile e il pagamento dei canoni arretrati. La controparte però si è opposta, contestando la morosità e sostenendo l’esistenza di un accordo compensativo per lavori straordinari. Il giudice, rilevata l’opposizione, ha disposto il mutamento del rito e ha ordinato alle parti di avviare la mediazione obbligatoria, condizione necessaria per proseguire il giudizio.
Mediazione obbligatoria: mancato avvio del locatore
Il locatore però, ignorando l’ordine del giudice, non ha presentato la domanda di mediazione entro il termine stabilito. La controparte ha sollevato quindi l’eccezione di improcedibilità, che il giudice ha accolto. L’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010 prevede infatti l’obbligo di esperire la mediazione per le controversie in materia di locazione. La norma stabilisce in particolare che, chi intende agire in giudizio per questioni riguardanti locazioni, condominio, diritti reali e altre materie specifiche, deve preliminarmente esperire il procedimento di mediazione. Questa procedura costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In caso di mancato adempimento, il giudice può rilevare l’improcedibilità d’ufficio o su eccezione della controparte, non oltre la prima udienza.
Mediazione obbligatoria: onere del locatore
La giurisprudenza sulla questione è chiara: nelle controversie per sfratto, il compito di avviare la mediazione obbligatoria grava sul locatore. Questo perché il locatore è la parte che intende ottenere una pronuncia favorevole in merito alla morosità e al rilascio dell’immobile. Come confermato anche dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 7008/2020, il soggetto che agisce in giudizio ha l’obbligo di attivare il procedimento di mediazione. Anche se il giudice ordina formalmente alle parti di avviare la mediazione, resta al locatore l’onere di ottemperare a tale disposizione. L’obbligo persiste anche in assenza di specifiche domande riconvenzionali da parte del conduttore.
Mancato esperimento della mediazione obbligatoria: conseguenze
Nel caso analizzato, il locatore non ha fornito prova di aver avviato la mediazione, né ha depositato alcun documento entro il termine assegnato. Questa omissione ha portato alla dichiarazione di improcedibilità della domanda. La mancata attivazione della mediazione impedisce al giudice di esaminare il merito della controversia, precludendo al locatore la possibilità di ottenere quanto richiesto.
In conclusione la sentenza evidenzia un principio consolidato: il locatore deve sempre attivarsi per esperire la mediazione obbligatoria nelle controversie di locazione. Il mancato adempimento comporta l’improcedibilità della domanda, con conseguente condanna alle spese processuali. Questo obbligo, sancito dalla normativa e confermato dalla giurisprudenza, ha l’obiettivo di favorire una soluzione stragiudiziale delle controversie e ridurre il carico giudiziario. Il locatore pertanto deve prestare particolare attenzione a rispettare le disposizioni relative alla mediazione per scongiurare il rigetto delle proprie richieste in sede giudiziale.
Leggi anche: Sfratto per morosità: mediazione a carico del locatore
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