Il contribuente che ha inizialmente adottato per il 2024 il regime forfetario e, nel corso dello stesso periodo di imposta, fuoriesce per il superamento del limite dei 100mila euro, con conseguente adozione del regime ordinario per l’intero 2024, può comunque aderire alla proposta di concordato preventivo biennale. A condizione che il superamento del limite avvenga prima del termine previsto per aderire alla proposta. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 248/2024. Il fisco fornisce chiarimenti a un istante su alcuni aspetti relativi ai regimi di tassazione e concordato preventivo biennale. Il contribuente chiedeva delucidazioni in merito all’applicazione dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 13/2024 che disciplina il CPB, come modificato dal decreto correttivo della riforma fiscale (D.Lgs. n. 108/2024). L’istante faceva presente di aver aderito al regime forfetario (commi da 54 a 86 dell’art. 1, L. n. 190/2014) fino al 2022 e che l’anno successivo aveva adottato il regime fiscale ordinario, avendo percepito nel 2022 compensi che sforavano i limiti previsti dalla lettera a) del comma 54 del citato articolo 1. All’inizio del 2024, decideva poi di accedere di nuovo al regime forfetario, ma nel corso dell’anno, i compensi incassati avrebbero superato l’importo dei 100mila euro con conseguente fuoriuscita dal regime in questione e immediata applicazione di quello ordinario. Il quesito posto riguardava se l’inserimento della nuova causa di esclusione relativa al concordato si applicasse anche al suo caso. L’Erario precisa che “l’istante può aderire al CPB per il 2024 laddove nei suoi confronti cessi di avere applicazione, nello stesso anno 2024, il regime forfetario a causa del superamento del limite di 100mila euro dei compensi, secondo quanto previsto dal comma 71, dell’articolo 1 della L. n. 190/2014” e a condizione che tale superamento sia avvenuto prima della scadenza del termine per l’adesione alla proposta di concordato”.
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