Quando si applicano le esenzioni dalle imposte di registro e di bollo; come richiedere, ottenere ed utilizzare i crediti d’imposta per le mediazioni svolte.
La riforma Cartabia della giustizia civile ha introdotto diverse misure in favore di chi ricorre alla mediazione come strumento alternativo di risoluzione delle controversie: si va dal credito d’imposta, al rimborso di quanto pagato per il contributo unificato, all’esenzione da imposte e tasse. Nella pratica si parla, con riferimento omnicomprensivo a queste agevolazioni fiscali, di bonus mediazione: vediamo come funzionano gli incentivi e come ottenerli.
Tra il 2023 e il 2024 c’è stato uno sprint dei provvedimenti attuativi: finalmente, potremmo dire, perché alcune agevolazioni di base erano già state previste sin dal 2010, all’epoca dell’entrata in vigore della mediazione, come l’esenzione dalle imposte di registro, di bollo e da altre tasse. Altri incentivi, invece, erano rimasti sulla carta perché mancavano le disposizioni di dettaglio e le istruzioni per ottenerli, che adesso sono arrivate: ad esempio, il ministero della Giustizia ha attivato sul proprio portale la piattaforma per inserire le domande online e l’Agenzia delle Entrate ha emanato la lista dei nuovi codici tributo da riportare nei modelli F24 per incassare i crediti spettanti.
I vantaggi fiscali della mediazione
La mediazione (sia obbligatoria sia volontaria) comporta, innanzitutto, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro fino a 100.000 euro di valore. L’accordo raggiunto in mediazione è soggetto all’imposta di registro solo per l’eccedenza.
Ciò costituisce un grosso vantaggio soprattutto per le mediazioni che riguardano atti di trasferimento di proprietà immobiliari, come le divisioni ereditarie, in quanto le aliquote ordinarie di tassazione sono onerose se non si tratta dell’abitazione principale (che gode dell’aliquota ridotta al 2% anziché al 9%).
Inoltre è previsto che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione «sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura».
Il risparmio fiscale che si può ottenere grazie a un accordo di mediazione esentasse è dunque evidente. Ma i benefici non finiscono qui perché – come ti spiegheremo ora – è possibile recuperare fiscalmente anche gran parte dei costi sostenuti per l’espletamento della procedura di mediazione, compresa, in alcuni casi, anche la parcella dell’avvocato.
Credito d’imposta per la mediazione
Le persone fisiche e le imprese che partecipano ad una procedura di mediazione hanno diritto ad un credito d’imposta fino a 600 euro per le indennità versate all’organismo di mediazione incaricato e – se la procedura è obbligatoria o è stata demandata dal giudice – anche per il compenso pagato all’avvocato che le ha assistite.
Il tetto di 600 euro è riferito ad ogni procedura, quindi se la stessa parte ha svolto più procedure di mediazione ha diritto ai crediti d’imposta spettanti per ciascuna di esse. Sino ad un limite massimo annuale di 2.400 euro per le persone fisiche e di 24mila euro per le persone giuridiche.
Se la mediazione non ha successo, l’ammontare del credito d’imposta spettante per ciascuna procedura è dimezzato, e risulta dunque pari a 300 euro.
Inoltre alle parti della mediazione che ha avuto esito positivo spetta un ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro, destinato a coprire l’importo del contributo unificato che era stato versato per la causa dichiarata estinta grazie alla mediazione raggiunta.
Anche gli organismi di mediazione possono beneficiare di un credito d’imposta, fino a un limite annuale di 24mila euro, per recuperare le indennità loro spettanti non pagate dalle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Come ottenere i bonus mediazione
Per farsi riconoscere il credito fiscale, la parte interessata deve presentare un’istanza telematica al ministero della Giustizia, compilando online il modulo presente sul sito istituzionale nella piattaforma raggiungibile all’indirizzo https://lsg.giustizia.it/ .
Per accedere è necessario disporre di un’identità digitale (quindi serve lo Spid, la Cie o la Cns) oppure ci si può avvalere di un intermediario abilitato.
Le domande devono essere inserite entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione. Ad esempio, per le mediazioni svolte nel 2024 le domande possono essere presentate entro il 31 marzo 2025.
La domanda deve contenere:
- le generalitĂ complete del richiedente e il suo numero di codice fiscale, o di partita Iva;
- gli estremi dell’organismo di mediazione;
- il numero attribuito al procedimento di mediazione;
- la data dell’eventuale accordo raggiunto in mediazione;
- i dati dalla fattura emessa dall’organismo di mediazione e dall’avvocato e delle relative modalità di pagamento;
- la dichiarazione di valore della causa (necessaria ai fini del calcolo del credito d’imposta per il contributo unificato);
Come utilizzare i crediti d’imposta
I crediti d’imposta vengono erogati entro il 30 aprile e non appena sono stati riconosciuti possono essere consultati nel cassetto fiscale, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Verificato l’importo, è possibile utilizzare la cifra in compensazione tramite modello F24 o – se non si è titolari di partita Iva – indicarla direttamente nella successiva dichiarazione dei redditi annuale, in diminuzione delle imposte da pagare. Gli importi del credito d’imposta da utilizzare vanno indicati nel quadro G – rigo G 15 del modello 730 o nel quadro CR – rigo CR 131 del modello Redditi.
L’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo da riportare nel modello F24 per la compensazione fiscale:
- 7067 – «Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – indennità Odm e compenso avvocato»;
- 7068 – «Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – contributo unificato»;
- 7069 – «Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – Odm», riservato agli organismi di mediazione.
Trovi ulteriori informazioni in “Mediazione civile: le agevolazioni fiscali“.
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