Il Tribunale Ordinario di Varese – Seconda sezione Civile, ha respinto la domanda volta all’annullamento di un atto di donazione avanzata da una Società di recupero crediti nei confronti di F.F., lametina con interessi nel Varesotto, difesa dall’avvocato Armando Chirumbolo, emettendo una Sentenza che andrà a costituire un importante precedente giuridico a tutela dei consumatori.
La vicenda trae origine da una azione esecutiva con la quale una Società di recupero crediti ingiungeva alla donna il pagamento di oltre 100.000 euro, che questa avrebbe dovuto pagare quale garante nei confronti della figlia che aveva stipulato, diversi anni addietro, un contratto di mutuo ipotecario con una Banca per l’acquisto di una casa. Nello specifico la donna sottoscriveva una garanzia fidejussoia in favore della figlia, atta a sollevarla dal debito nel caso di inadempienza dei pagamenti del mutuo accordato per 140.000 euro, per la cui erogazione la Banca aveva preteso che le donne sottoscrivessero, su un modulo separato, la deroga all’art. 1957 del codice civile, che stabilisce i termina di scadenza della obbligazione prestata dal garante fidejussore.
La Banca, dopo i primi mancati pagamenti da parte della beneficiaria del mutuo, comunicava l’interruzione del rapporto contrattuale e la conseguente decadenza del beneficio del termine, e solo dopo diversi anni veniva avviata una azione esecutiva nei confronti della debitrice principale, da parte di una Società di recupero che nelle more aveva acquista il credito, la quale non riuscendo da questa a farsi pagare il debito rivolgeva, successivamente, l’esecuzione alla garante chiedendo, appunto, a quest’ultima di pagare quanto dovuto, avviando, nel frattempo, una azione volta all’annullamento di una donazione di una casa che la donna aveva fatto qualche mese prima ad un suo altro figlio, al fine poi pignorarla e metterla a vendita.
La difesa della donna, sin da subito, attraverso un approfondito iter logico-argomentativo, ha eccepito in Giudizio la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. che la Banca aveva preteso venisse sottoscritta nel contratto di mutuo ipotecario, deducendo, tra l’altro, che la propria assistita aveva sottoscritto la garanzia fideiussoria, ai sensi degli art. 33 comma II lett.t) e 36 Codice del Consumo, con conseguente intervenuta estinzione della garanzia medesima per decorso del termine semestrale ex art. 1957 c.c., che è di per se è da ritenersi inderogabile nell’ipotesi di specie.
Il Tribunale Ordinario di Varese accogliendo appieno l’iter argomentativo della difesa della donna, non solo ha respinto la domanda di annullamento della donazione avanzata dalla Società di recupero crediti nei confronti della medesima, così rimanendo il bene in capo al figlio beneficiario, ma anche stabilito, tra le altre cose, che la clausola di deroga all’art. 1957 c.c deve essere considerata vessatoria, in quanto comporta un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a danno della parte consumatrice e, pertanto, nulla, con la conseguenza che “il debito della sig.ra F.F. deve, quindi, essere considerato estinto ai sensi dell’art. 1957 c.c.”
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