È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre
2024, n. 291, il Decreto
Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante la
disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di
energia da fonti rinnovabili, in attuazione
dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d) , della legge n.
118/2022.
Impianti energie rinnovabili: il decreto in Gazzetta
Ufficiale
Il decreto definisce i regimi amministrativi per la costruzione
e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, oltre che per
le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla loro
costruzione ed esercizio.
Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 dicembre 2024, è
composto da 17 articoli e quattro allegati:
- Art. 1. Oggetto e finalitÃ
- Art. 2. Principi generali
- Art. 3. Interesse pubblico prevalente
- Art. 4. Definizioni
- Art. 5. Digitalizzazione delle procedure amministrative e
modelli unici - Art. 6. Regimi amministrativi
- Art. 7. Attività libera
- Art. 8. Procedura abilitativa semplificata
- Art. 9. Autorizzazione unica
- Art. 10. Coordinamento del regime concessorio
- Art. 11. Sanzioni amministrative in materia di costruzione ed
esercizio di impianti - Art. 12. Zone di accelerazione e disciplina dei relativi regimi
amministrativi - Art. 13. Coordinamento con la disciplina in materia di
valutazioni ambientali - Art. 14. Disposizioni di coordinamento
- Art. 15. Abrogazioni e disposizioni transitorie
- Art. 16. Clausola di invarianza finanziaria
- Art. 17. Entrata in vigore
- Allegato A all’art. 7
- Allegato B all’art. 8
- Allegato C all’art. 9
- Allegato DÂ
Restano ferme le disposizioni urbanistiche e la normativa
tecnica di cui al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) per
l’acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione
delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse
o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio
degli impianti, oltre che quanto previsto al capo VI del
titolo IV dello stesso Testo Unico Edilizia, i materia di
contenimento del consumo di energia degli edifici.
Le regioni e gli enti locali devono recepire le disposizioni del
decreto entro 180 giorni dalla sua entrata in
vigore, con la possibilità di semplificare ulteriormente
le procedure, ad esempio prevedendo soglie più alte di potenza
rispetto a quelle indicate per gli interventi indicati negli
allegati A e B .
Gli interventi sono considerati di interesse pubblico
prevalente ai sensi dell’articolo 16 -septies della
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2018.
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