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CAOS DOCENTI DI SOSTEGNO CON TITOLO ESTERO. BRAGHINI (GILDA): “FERMARE REVOCA SUPPLENZE” | Notizie di cronaca #finsubito prestito immediato


L’AQUILA – Oltre 500 docenti di sostegno, nei vari ordini e grado delle scuole abruzzesi, rischiano in questi giorni di vedersi risolvere il contratto di supplenza dagli istituti scolastici a causa dei decreti di rigetto dell’istanza di riconoscimento in Italia del tiolo conseguito all’estero da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

A lanciare l’allarme, l’avvocato Salvatore Braghini, della Gilda provinciale dell’Aquila.

“A distanza di qualche mese o addirittura settimana dal preavviso di rigetto, stanno arrivando, infatti, raffiche di dinieghi agli indirizzi mail di chi ha inoltrato domanda di riconoscimento in Italia del titolo conseguito all’estero, dopo aver seguito un Corso di formazione relativo alle tematiche della didattica inclusiva”, spiega Braghini.

La motivazione ministeriale del rigetto, per i titoli acquisiti in Spagna, è che i percorsi formativi, i quali nel Paese d’origine non abilitano al “sostegno scolastico”, sono troppo distanti rispetto a quelli italiani, che si conseguono all’esito di più prove selettive nell’ambito del Tirocinio Formativo Attivo (TFA).  che registra l’incipiente caos dovuto alle procedure di depennamento dalla I Fascia delle Graduatorie Provinciali dei docenti con titolo estero, raggiunti dal rigetto della propria istanza, che si sono visti assegnare a settembre 2024 una supplenza al 31 agosto o al 30 giugno 2025 in quanto alla data di presentazione della domanda di aggiornamento delle Graduatorie avevano formalizzato l’istanza di riconoscimento in Italia del titolo estero.

“I contratti a tempo determinato, a causa della riserva correlata alla pendenza dell’iter di riconoscimento, sono stati sottoscritti con l’apposizione di una clausola risolutiva espressa, in ragione della quale, nel caso di rigetto della domanda inoltrata al Ministero, le scuole possono procedere alla risoluzione contrattuale. “Da un punto di vista formale – osserva l’avv. Braghini – il depennamento dalla I Fascia delle GPS di chi ha ricevuto un avviso del rigetto è corretto. Si evidenzia però che il Tar Lazio  sta accogliendo i ricorsi d’urgenza presentati dai docenti colpiti dal provvedimento di rigetto, sospendendone l’efficacia”.

In particolare, la Sezione Quarta Bis del Tar Lazio, osserva che “l’Amministrazione non sembra aver valutato in concreto, secondo i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022), la formazione svolta in Spagna nonché l’esperienza professionale maturata nel settore di riferimento; – la motivazione sulle “incolmabili differenze” dei due programmi formativi deve essere svolta in maniera rigorosa considerato il rischio di 2 pregiudicare il sistema di diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali e gli obiettivi di rafforzamento del mercato interno e della circolazione dei lavoratori; – le differenze formative tra gli ordinamenti possono essere superate attraverso l’imposizione di adeguate misure compensative”.

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In buona sostanza, il Tar Lazio, citando l’Adunanza Plenaria del Consiglio, ritiene che in una cornice europea non si possa negare il riconoscimento del titolo conseguito all’estero, dovendo il Ministero garantire una rigorosa comparazione dei percorsi formativi svolti all’estero con quelli italiani e semmai integrare la formazione con la previsione di misure compensative che colmino le lacune del Corso.

Di qui l’appello dell’avvocato Braghini, il quale si rivolge all’Ufficio Scolastico Regionale d’Abruzzo e ai dirigenti degli Uffici Provinciali affinché “non procedano con depennamenti da graduatorie e risoluzioni contrattuali poiché potrebbero essere, e gli uni e le altre, oggetto di sospensive da parte della giustizia amministrativa, costringendo a riassumere quegli stessi docenti di sostegno cui viene revocata la supplenza e finanche a dover liquidare loro un risarcimento del danno”.

“Ciò soprattutto – spiega il legale e dirigente sindacale – a tutela dell’utenza, in quanto, a circa metà anno scolastico, si priverebbero repentinamente alunne ed alunni con disabilità del proprio docente di sostegno, dopo che quest’ultimi hanno stabilito con l’insegnante un rapporto didattico ed umano. Si finirebbe per provocare un forte disorientamento in studenti già segnati dalla fragilità e le loro famiglie”.

Il presidente della Sezione Quarta Bis, Pierina Biancofiore, sta adottando finanche decreti monocratici di sospensione dell’efficacia del rigetto ministeriale quando l’amministrazione scolastica procede con la risoluzione contrattuale, riconoscendo l’estrema urgenza del pregiudizio che ne deriverebbe, pronunciandosi sulle istanze cautelari a tempo di record (anche il giorno dopo la presentazione dell’istanza cautelare).

“Si aggiunga – continua Braghini – che l’altra Sezione del Tar Lazio che esamina i ricorsi dei docenti di sostegno (la Sezione Quarta Ter), ha rimesso alla Corte di Giustizia della Unione europea, ai sensi dell’articolo 267 del TFUE, alcune questioni interpretative inerenti l’art. 13 della Direttiva 2005/36/UE come modificata dalla Direttiva 2007/55/UE alla luce dell’obiettivo comunitario della eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri e della libera circolazione degli insegnanti, dovendo stabilire se, con riguardo al riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in UE, con particolare riferimento al titolo di specializzazione all’insegnamento sul sostegno, osti alla interpretazione ed applicazione di una normativa nazionale che consenta di considerare sussistenti le condizioni per il riconoscimento anche nel caso in cui il titolo di formazione specialistica acquisito nello Stato membro d’origine 3 non permetta l’esercizio della corrispondente professione nel medesimo Stato e da questo non sia legalmente riconosciuto come titolo abilitante al ridetto esercizio. Dunque – conclude – cui prodest?”

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