Il Quadro RW della dichiarazione relativo al monitoraggio fiscale, dei redditi, deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o altro diritto reale a prescindere dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero “(IVIE) e dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero” (IVAFE).
L’obbligo sussiste anche per le società semplici residenti e per gli enti non commerciali residenti.
I prodotti finanziari, i conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero degli enti del Terzo settore di cui all’art. 82, comma 1, del d.lgs. 3.7.2017, n. 117, sono esenti dall’IVAFE ai sensi del successivo comma 5-bis.
A partire dall’anno 2023 il Quadro RW deve essere compilato anche per assolvere agli obblighi di versamento dell’Imposta sul valore delle cripto-attività ai sensi dell’art. 19, comma 18, del d.l. 6.12.2011, n. 201 (come modificato dall’art. 1, comma 146, della l. 29.12.2022, n. 197).
AVVERTENZE
1. L’obbligo del monitoraggio non sussiste per i depositi e i conti correnti bancari costituti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto durante il periodo di imposta non sia superiore a € 15.000 (art. 2 della l. 15.12.2014, n. 186). Tuttavia, resta fermo l’obbligo di compilare il quadro RW laddove sia dovuta l’IVAFE 2. L’obbligo di indicare nel Quadro RW non sussiste per gli immobili situati all’estero per i quali non sono intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti dell’IVIE (art. 4, comma 3, del d.l. 28.6.1990, n. 167). 3. L’obbligo di indicare nel Quadro RW non sussiste per le attività finanziarie e patrimoniali che sono state affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti comunque conclusi tramite il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva dagli intermediari stessi (art. 4, comma 3, del d.l. 28.6.1990, n. 167). 4. L’obbligo dichiarativo va osservato da chi non è possessore diretto di investimenti esteri ma è titolare effettivo dell’investimento secondo quanto è previsto dall’art. 1, comma 2, lett. pp) e dall’art. 20 del d.lgs. 21.11.2007, n. 231 (art. 4, comma 1, del d.l. 28.6.1990, n. 167) avendone la possibilità di movimentazione. |
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1) Quadro RW: L’attività di lavoro all’estero
L’obbligo dichiarativo va osservato anche se nel periodo di imposta il contribuente ha totalmente disinvestito. L’obbligo del monitoraggio non sussiste:
- per le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga alla normativa vigente, in base ad accordi internazionali ratificati;
- i contribuenti residenti in Italia che prestano la loro attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
L’esonero è riconosciuto se l’attività di lavoro all’estero è stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo d’imposta e a condizione che entro sei mesi dall’interruzione del lavoro all’estero, il lavoratore non detenga più le attività all’estero. Se entro tale termine le attività non sono state riportate in Italia o non sono state dismesse, le stesse devono essere indicate per l’intero periodo d’imposta.
Pur essendo esonerato dal monitoraggio, il contribuente è tenuto a compilare la dichiarazione per indicare i redditi delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale e il Quadro RW per il calcolo dell’IVIE e dell’IVAFE.
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2) Quadro RW: le sanzioni
La violazione dell’obbligo di dichiarazione relativa al monitoraggio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria (art. 5, comma 2, del d.l. n. 167):
- a) dal 3% al 15% degli importi non dichiarati;
- b) dal 6% al 30% degli importi non dichiarati relativi alla detenzione degli investimenti all’estero e delle attività di natura finanziaria all’estero detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al d.m. 4.5.1999; n.d.r.: il d.m. 20.7.2023 ha escluso la Svizzera a decorrere dal 1.1.2024;
- c) di € 258 se la dichiarazione è presentata entro 90 giorni dal termine previsto.
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3) Quadro RW: l’accertamento
Secondo l’art. 12, comma 2, del d.l. 1.7.2009, n. 78, in deroga ad ogni disposizione di legge vigente, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori indicati nel d.m. citato in violazione degli obblighi di dichiarazione “ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tal caso, le sanzioni previste dall’art. 1 del d.lgs. 18.12.1997, n 471, sono raddoppiate”.
Per la dichiarazione per l’anno 2023:
- a) presentata entro il 31.8.2024, la sanzione è irrogata nella misura dal 90% al 180% dell’imposta dovuta oltre all’aumento di 1/3, cioè applicando sul minimo nella misura del 120%; per i Paesi indicati nel d.m. citato, è irrogata nella misura del 240%;
- b) presentata dal 1.9.2024, la sanzione è irrogata nella misura del 70% dell’imposta dovuta, senza alcuna maggiorazione; per i Paesi indicati nel d.m. citato è irrogata nella misura del 140%.
Il raddoppio della sanzione non si applica in materia di IVIE e di IVAFE (risoluzione 24.12.2020, n. 82/E).
L’art. 12 del d.l. n. 78, stabilisce che per l’accertamento basato sulla presunzione di redditi sottratti, alla suddetta presunzione si applicano:
- i termini indicati all’art. 43, primo e secondo comma, del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, in materia di imposte sui redditi e all’art. 57, primo e secondo comma del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, in materia di IVA, cioè l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione elevato al settimo se la stessa è stata omessa;
- i termini sono raddoppiati nel caso di disponibilità presenti nei Paesi indicati nel d.m. 4.5.1999;
- gli stessi termini si applicano per l’atto di contestazione di irrogazione delle sanzioni (artt. 16 e 17 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472).
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4) Quadro RW: Il ravvedimento operoso
Il contribuente può sempre attivare la procedura di ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472 (e all’art. 14 del testo unico allegato al d.lgs. 5.11.2024, n. 173, a decorrere dal 1.1.2026) a condizione che sia stata presentata la dichiarazione dei redditi, cioè il modello Unico o Redditi o Mod. 730. In tal caso, la sanzione è ridotta secondo quanto è previsto dal comma 1 sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezione e verifiche o altre attività di accertamento di cui l’autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Qualora la dichiarazione non sia stata presentata entro il termine previsto, l’adempimento può essere osservato entro 90 giorni dalla scadenza (per l’anno 2023, il termine scadeva il 31.10.2024) per cui la dichiarazione non è considerata omessa (art. 2, comma 7, del d.p.r. 22.7.1998, n. 322) e l’irregolarità è sanabile effettuando il pagamento di 1/10 della sanzione di € 258.
La procedura può essere attivata per qualsiasi dichiarazione, purché presentata, senza dover rispettare alcuna scadenza.
A) La scadenza del 31/10/2024
Se la dichiarazione di ravvedimento operoso era presentata entro il 31.10.2024 le sanzioni venivano conteggiate sulla misura minima del 90% e quindi andava applicata la riduzione prevista in funzione del ritardo da 1/8 per il 2022 e 1/6 per il 2018 (cioè modello Redditi 2019) essendo prescritti gli anni precedenti.
Per i paesi della black list la sanzione minima del 180%, da ragguagliare al ritardo, andava considerata fino all’anno 2013 (cioè modello Unico 2014)
B) La scadenza del 29.1.2025
Se la dichiarazione di ravvedimento operoso sarà presentata entro il 29.1.2025, il quadro è così articolato:
- a) per l’anno 2023, la sanzione in misura fissa di € 258 è ridotta a 1/10 cioè a € 25,80 (art.51 del d.lgs. 24.6.1998, n. 213);
- b) è possibile sanare le irregolarità commesse:
- per gli anni da 2022 a 2019 (cioè Redditi 2020);
- da 2022 a 2014 (cioè modello Redditi 2014).
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5) L’IVAFE e i tributi collegati al quadro RW
Secondo la circolare n. 12.10.2016, n. 42/E, il contribuente che si avvale della procedura di ravvedimento operoso deve presentare la dichiarazione integrativa per cui la sanzione prevista dall’art. 13 “trova applicazione solo con riferimento a quelle violazioni costituenti, sin dall’origine, infedeltà dichiarativa, mentre quelle consistenti, sin dall’origine, in una mera irregolarità dichiarativa ai sensi del citato art. 8, rimangono sanzionabili in forza della relativa disposizione” Pertanto, nel caso del Quadro RW, l’Agenzia delle entrate può irrogare due distinte sanzioni amministrative cioè sia per l’omessa dichiarazione sia per l’omessa presentazione del Quadro RW entro 90 giorni.
Secondo il comunicato stampa del 18.12.2015, se la dichiarazione integrativa è presentata entro 90 giorni va versata la sanzione nella misura fissa di € 28 (cioè 1/9 di € 258) e se il versamento è stato fatto in misura inferiore al dovuto o è stato utilizzato in misura superiore , va versata la relativa differenza e, se dovuti gli interessi conteggiati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno dalla scadenza dell’originario versamento.
L’IVAFE si applica nella misura:
- del 2 per mille del valore di mercato dei prodotti finanziari, rilevato al termine di ciascun anno solare; l’imposta è elevata al 4 per mille, a decorrere dall’anno 2024 per i prodotti detenuti negli stati indicati nel d.m. 4.5.1999 (art.1, comma 99 della l. 30.12.2023, n. 213);
- di € 34,20 per i conti correnti e i libretti di risparmio;
- del 2 per mille per le cripto-attività (art. 1, comma 146, della l. 29.12.2022, n. 197) per l’anno 2023 e del 4 per mille annuo dall’anno 2024, applicate sul valore rilevato dalla piattaforma dell’exange, dove è avvenuto l’acquisto; per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’imposta è dovuta nella misura massima di € 14.000.
L’imposta è dovuta in relazione ai giorni di detenzione e “non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante fagli estratti conto e dai libretti è complessivamente non superiore a € 5.000 (art. 5, punto 5.1 del Provvedimento 6.5.2012)
Le attività indicate nel Quadro RW può comportare la compilazione di uno o più quadri reddituali conseguenti al cespite oggetto di monitoraggio ovvero se il bene è infruttifero.
In particolare può essere compilato uno o più:
- del Quadro RL, per i redditi diversi di beni immobili posseduti all’estero;
- del Quadro RM, per i redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva;
- del Quadro RT, per i redditi derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate.
I codici tributo
Tributo | Imposta | Sanzione | Interessi |
Irpef | 4001 | 8901 | 1989 |
SostitutivaRM | 1242 | 8945 | 1945 |
Sostitutiva RT | 1100 | 8945 | 1945 |
IVAFE | 4043 | 8943 | 1943 |
IVIE | 4041 | 8942 | 1942 |
Cripto-attività | 1727 | 8945 | (a) |
(a) Gli interessi dovuti sono cumulati al tributo (risoluzione 26.6.2023, n. 36/E).
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